Scaglioni di reddito, aliquote Irpef e detrazioni per lavoro dipendente (commi 1-3)
Si prevede la riduzione permanente delle aliquote IRPEF da quattro a tre. Le nuove aliquote sono:
Scaglione di Reddito |
Aliquota |
Fino a 28.000 euro |
23% |
Da 28.000 a 50.000 euro |
35% |
Oltre 50.000 euro |
43% |
Questa riduzione, già applicata in via temporanea per il 2024, diventa ora strutturale a partire dal 2025. Si prevede inoltre un aumento della detrazione per redditi da lavoro dipendente fino a 15.000 euro, che passa da 1.880 euro a 1.955 euro. In sintesi, le detrazioni da lavoro dipendente risultano così modificate:
Reddito |
Detrazione da lavoro dipendente |
Fino a 15.000 euro |
1.955 euro |
Oltre 15.000 fino a 28.000 |
1.910 + 1.190 * (28.000 – reddito complessivo) / (28.000 – 15.000) |
Oltre 28.000 fino a 50.000 |
1.910 * (50.000 – reddito complessivo) / (50.000 – 28.000) |
Oltre 50.000 |
0 |
Detrazioni per familiari a carico (comma 11)
La Legge di Bilancio 2025 prevede alcune modifiche significative riguardo alle detrazioni per carichi di famiglia.
Le detrazioni per figli a carico per specifici casi vengono così modificate:
Tipologia familiare |
Importo detrazione |
Figli ≥ 21 anni e < 30 anni |
950 euro |
Figli con disabilità (qualsiasi età) |
950 euro |
Ascendenti conviventi |
750 euro |
Viene prevista l’esclusione delle detrazioni per familiari all’estero, ovvero in relazione ai familiari residenti all’estero, le detrazioni per carichi di famiglia non spettano ai contribuenti che non sono:
- Cittadini italiani.
- Cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea.
- Cittadini di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE).
Abrogazione riliquidazione del trattamento pensionistico (comma 172)
E’ stata abrogata la disciplina specifica che prevedeva la possibilità di chiedere (sia da parte del lavoratore che degli eredi) la riliquidazione del trattamento pensionistico già in godimento in una gestione speciale INPS per i lavoratori autonomi, con trasferimento e ricalcolo presso il regime generale dei lavoratori dipendenti INPS.
Proroga Opzione Donna (comma 173)
È stato prorogato il trattamento pensionistico anticipato definito “Opzione Donna” e concerne i soggetti che conseguono i requisiti nel corso dell’anno 2025. Restano confermati i requisiti già previsti ossia che la lavoratrice:
- abbia almeno 61 anni d’età (60 con un figlio e 59 con due o più figli),
- abbia un’anzianità contributiva di 35 anni,
- ed una delle seguenti situazioni:
- il lavoratore si prende cura di un disabile convivente da almeno 6 mesi,
- il lavoratore sia disabile almeno al 74%,
- licenziata o dipendenti di imprese in crisi.
Proroga Quota 103 (comma 174)
E’ stato prorogato il trattamento pensionistico anticipato – cosiddetto “Quota 103”. L’estensione temporale concerne i soggetti che, nel corso dell’anno 2025, conseguono i requisiti di:
- un’età anagrafica di almeno 62 anni e
- un’anzianità contributiva di almeno 41 anni.
Proroga APE sociale (commi 175-176)
Si riconfermano nuovamente le disposizioni in materia di “Ape sociale” con la proroga fino al 31/12/2025 della norma già in vigore che prevede un’indennità sostitutiva della pensione, fino all’età del pensionamento di vecchiaia, in favore dei soggetti in condizioni di svantaggio. Si tratta in particolare di soggetti che:
- si trovino al compimento dei 63 anni e 5 mesi
- in una delle condizioni seguenti: disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità grave, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori usuranti,
- con requisiti contributivi variabili da 30 a 36 anni (Per le donne ridotti di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni).
Incremento transitorio delle pensioni minime (comma 177)
Previsto un incremento transitorio per le mensilità relative a 2025 e 2026 dei trattamenti pensionistici nei casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia pari o inferiore al trattamento minimo del regime generale INPS. L’incremento è in via aggiuntiva rispetto alla perequazione automatica ed è pari a:
- 2,2 punti percentuali per l’anno 2025 e a
- 1,3 punti percentuali per l’anno 2026;
Si ricordano le percentuali degli incrementi transitori degli anni precedenti, nella seguente tabella.
Incremento assegni sociali (comma 178)
Limitatamente al 2025, si prevede l’incremento di 8 euro mensili dell’importo delle maggiorazioni sociali previste dalla normativa vigente per:
- i pensionati in condizioni disagiate – ossia i pensionati previdenziali e assistenziali, nonché i ciechi titolari di pensione, di età pari o superiore a 70 anni, e
- i soggetti di età superiore a 18 anni, invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti, titolari di pensione,
in possesso dei requisiti reddituali. Viene inoltre aumentata di 104 euro annui la soglia reddituale massima per il diritto all’assegno.
Requisito anagrafico pensioni per donne con almeno 4 figli (comma 179)
E’ stato modificato il requisito di accesso alle pensioni determinate con il sistema contributivo, per le madri con 4 o più figli. La modifica riguarda il requisito di età di accesso alla pensione è ridotto di 16 mesi invece dei 12 mesi previsti fino al 31/12/2024.
Sospensione rivalutazione automatica pensioni all’estero (comma 180)
In via eccezionale, per l’anno 2025, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici non è riconosciuta ai pensionati residenti all’estero, per i trattamenti complessivamente superiori a quello minimo INPS. La rivalutazione è comunque attribuita fino a concorrenza del limite minimo comprensivo della maggiorazione suddetta.
Misure in materia di pensioni e previdenza complementare (commi 181- 185)
Dal 01/01/2025, ai soli fini del raggiungimento dell’importo soglia mensile dell’assegno sociale stabilito per l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata,
- per i soggetti con contributi versati dal 01/01/1996,
- e solo su richiesta dell’assicurato,
può essere computato anche il valore delle prestazioni di rendita di forme di previdenza complementare cui l’assicurato abbia aderito. Contestualmente, il requisito contributivo, attualmente di 20 anni di contribuzione effettiva è incrementato:
- di cinque anni a decorrere dal 01/01/2025 e
- di ulteriori 5 (cinque) anni a decorrere dal 01/01/2023.
Inoltre, continuerà ad applicarsi l’adeguamento agli eventuali miglioramenti nella speranza di vita.
Si ricorda che la soglia minima di trattamento richiesta per usufruire di questa opzione di pensionamento anticipato corrisponde a tre volte l’assegno sociale (pari a 534,41 euro mensili).
Restano invariate le soglie agevolate per le donne con figli fissate a:
- 2,8 volte l’assegno sociale per le donne con un figlio e
- 2,6 volte per quelle con due o più figli.
Dal 2030, la soglia di assegno pensionistico minimo salirà per tutti a 3,2 volte l’assegno sociale, per compensare i costi della misura.
In questi casi la pensione anticipata non è cumulabile, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. La norma prevede anche che, per consentire una scelta consapevole da parte dell’assicurato, contestualmente alla domanda di pensione, le forme di previdenza complementare dovranno mettere a disposizione la proiezione certificata attestante l’effettivo valore della rendita mensile.
Un decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia dovrà individuare i criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita.