Scaglioni di reddito, aliquote Irpef e detrazioni per lavoro dipendente (commi 1-3)
Si prevede la riduzione permanente delle aliquote IRPEF da quattro a tre. Le nuove aliquote sono:
Scaglione di Reddito |
Aliquota |
Fino a 28.000 euro |
23% |
Da 28.000 a 50.000 euro |
35% |
Oltre 50.000 euro |
43% |
Questa riduzione, già applicata in via temporanea per il 2024, diventa ora strutturale a partire dal 2025. Si prevede inoltre un aumento della detrazione per redditi da lavoro dipendente fino a 15.000 euro, che passa da 1.880 euro a 1.955 euro. In sintesi, le detrazioni da lavoro dipendente risultano così modificate:
Reddito |
Detrazione da lavoro dipendente |
Fino a 15.000 euro |
1.955 euro |
Oltre 15.000 fino a 28.000 |
1.910 + 1.190 * (28.000 – reddito complessivo) / (28.000 – 15.000) |
Oltre 28.000 fino a 50.000 |
1.910 * (50.000 – reddito complessivo) / (50.000 – 28.000) |
Oltre 50.000 |
0 |
Detraibilità spese frequenza scuola paritarie (comma 13)
Le spese per la frequenza alla scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado presso gli istituti paritari sono innalzate da 800 a 1.000 euro per ogni studente.
Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da operazioni in cripto attività (commi 23-29)
E’ stato definitivamente chiarito in modo inconfutabile che l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997 è pari al 26% per tutto il 2025.
L’aliquota della suddetta imposta sostitutiva sarà aumentata al 33% a decorrere dal 01/01/2026.
Inoltre viene eliminata la soglia di esenzione pari a 2.000 euro vigente fino il 31/12/2024 ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività.
Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, è stata introdotta una nuova imposta sostitutiva per la rivalutazione delle cripto-attività che prevede la possibilità di considerare, per ciascuna cripto-attività detenuta al 01/01/2025, il valore esistente in tale data quale valore base su cui calcolare la plusvalenza al momento della cessione definitiva, anziché il costo o il valore di acquisto originario, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva pari al 18% del valore rivalutato.
Rivalutazione terreni e partecipazioni (comma 30)
Nel lontano 2001 fu, per la prima volta, consentito di rivalutare il valore d’acquisto di partecipazioni e dei terreni, al fine di determinare la plusvalenza maturata al momento della cessione. Negli anni successivi, detta rivalutazione fu occasionalmente riproposta in modo più o meno frequente. Ora, dal 01/01/2025 detta norma viene messa a regime (cioè è sempre possibile effettuare la rivalutazione!) la disciplina sulla rideterminazione dei valori di acquisto:
- delle partecipazioni negoziate e non negoziate sui mercati regolamentati – o nei sistemi multilaterali di negoziazione
- dei terreni edificabili e con destinazione agricola
posseduti al 010/01 di ciascun anno da:
- persone fisiche;
- società semplici;
- associazioni professionali;
- enti non commerciali,
a condizione che, entro il termine del 30/11 dello stesso anno, si proceda al versamento (in unica soluzione o in tre rate annuali) dell’imposta sostitutiva con aliquota pari al 18%. Si ricorda che la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30/11 di ciascun anno.
Aliquota IVA ridotta su corsi di attività sportiva alpinistica (commi 64-65)
Si stabilisce che dal 01/01/2025 i corsi di attività alpinistica, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), effettuati dalle guide alpine in forma autonoma, iscritti in appositi albi regionali o nazionali, siano assoggettati all’aliquota IVA del 5%.
Misure per il sostegno degli indigenti e acquisti di beni di prima necessità (commi 102-104)
Sono state prorogate, anche per il 2025, due misure di sostegno ai soggetti meno abbienti ai fini del contrasto alla privazione economico-sociale. Si tratta in particolare di:
- distribuzione, mediante organizzazioni caritatevoli , di derrate alimentari alle persone indigenti, istituito presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
- l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, da ripartire attraverso un nuovo specifico decreto interministeriale, con il sistema di social card (Carta acquisti dedicata a Te) distribuite alle famiglie individuate da ciascun Comune con la collaborazione di INPS e Poste Italiane.
Bonus elettrodomestici (commi 107-111)
Istituito, per il 2025, un contributo economico per incentivare l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica prodotti in Europa, per favorire il risparmio energetico, il riciclo degli apparecchi obsoleti e il sostegno all’industria del settore.
Il contributo è destinato agli utenti finali nel limite di un contributo per ogni nucleo familiare pari al 30% della spesa con limite definito seconda dell’ISEE di:
- 200 euro per ciascun elettrodomestico con ISEE inferiore a 25.000 euro
- 100 euro per ciascun elettrodomestico con ISEE superiore a 25.000 euro
Modifica requisiti per Assegno di inclusione e Supporto formazione lavoro (comma 198)
Modificati i requisiti ISEE e reddituali, nonché gli importi dei contributi economici dell’Assegno di inclusione e del Supporto formazione lavoro.
Per quanto riguarda l’Assegno di inclusione le novità sono riassunte nella tabella seguente:
- valore massimo dell’ISEE elevato da 9.360 a 10.140 euro relativo al nucleo familiare del richiedente,
- valore massimo del REDDITO FAMIGLIARE elevato da 6.000 a 6.500 euro relativo al nucleo familiare del richiedente con variazione dell’integrazione elevata da 6.000 a 6.500 euro,
- valore massimo del REDDITO FAMIGLIARE IN PRESENZA DI ANZIANI O DISABILI elevato da 7.560 a 8.190 euro relativo al nucleo familiare del richiedente con variazione dell’integrazione elevata da 7.560 a 8.190 euro,
- valore massimo del REDDITO FAMIGLIARE IN PRESENZA LOCAZIONE elevato da 9.360 a 10.140 euro relativo al nucleo familiare del richiedente con variazione dell’integrazione:
- elevata da 3.360 a 3.640 euro se in assenza di anziani e/o disabili,
- elevata da 1.800 a 1.950 euro se in presenzan di anziani e/o disabili,
Per quanto riguarda il Supporto per la formazione e il lavoro:
- eleva da 6.000 a 10.140 euro il valore massimo dell’ISEE relativo al nucleo familiare del richiedente e la soglia del reddito familiare
- incrementa da 350 a 500 euro mensili l’importo del beneficio;
- dispone che la durata del beneficio, pari ad un massimo di 12 mensilità, sia prorogabile per una durata massima di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, purché allo
- scadere dei primi 12 mesi, risulti la partecipazione dell’interessato ad un corso di formazion In caso di proroga, il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso.
Bonus nuove nascite (commi 206-208)
Con la finalità di incentivare la natalità e di contribuire alle spese per il sostegno dei figli, viene introdotto un nuovo assegno una-tantum, pari a 1.000 euro, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 01/01/2025, che sarà riconosciuto dall’INPS solo se i singoli interessati presenterano apposita domanda;
Il contributo sarà subordinato alle seguenti condizioni:
- il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro annui (computato al netto dell’assegno unico e universale per i figli a carico)
- che il genitore richiedente sia:
- residente in Italia
- cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso unico di lavoro, con autorizzazione a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ovvero del permesso di soggiorno per motivi di ricerca, con autorizzazione al soggiorno in Italia per un periodo superiore a sei mesi.
Rafforzamento bonus asili nido/supporto domiciliare (commi 209-211)
Viene rafforzata dal 01/01/2025 la misura del Bonus asili nido/supporto domiciliare per i bambini fino a 3 anni di età. A tal fine:
- si esclude dal valore dell’ISEE, rilevante al fine della determinazione della misura del buono, l’importo (corrisposto al nucleo familiare) dell’assegno unico e universale per i figli a carico;
- si elimina il requisito della presenza nel nucleo familiare di almeno un altro figlio di età inferiore ai dieci anni, ai fini della maggiorazione del bonus.
Si ricorda che il buono è corrisposto dall’INPS al genitore richiedente, previa presentazione di documentazione, alternativamente per:
- l’iscrizione e il pagamento della retta di asili nido pubblici o privati o
- il pagamento dell’assistenza a domicilio, a causa dell’impossibilità del bambino di frequentare gli asili nido per gravi patologie croniche.
Semplificazione delle procedure di controllo per i benefici economici INPS (comma 212)
In un’ottica di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti di gestione delle prestazioni economiche, dal 01/01/2025, l’INPS, al fine del riconoscimento ed erogazione dei benefici economici per i quali è richiesta l’esibizione di una fattura da parte del richiedente, non dovrà più richiedere copia all’utente ma dovrà effettuare il controllo acquisendo, in regime di interoperabilità delle banche dati, le informazioni presenti nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate. Questa metodologia di controllo semplifica l’operato del soggetto richiedete e riduce contemporaneamente la possibilità che vengano presentati documenti “falsi”
Elevamento indennità congedo parentale (commi 217 e 218)
I lavoratori dipendenti e limitatamente a un periodo da fruire entro il sesto anno di vita del bambino – o dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento:
- aumento dell’indennità per congedo parentale riconosciuto in alternativa al padre o alla madre
- nel limite di due mesi,
- all’aliquota del 80% invece che gli attuali 60 e 30 per cento.
Si conferma anche l’innalzamento all’80% di un terzo mese di congedo, come già previsto dal 2023 come previsto dall’articolo 34, comma 1 D.lgs. 26/03/2001, n. 151, e successive modificazioni. Il nuovo incremento non si applica per i casi in cui – per la madre o per il padre – il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31/12/2024.
Misure in materia di “cani da assistenza” (commi 223-230)
Fino al 31/12/2024 solo i “cani guida” delle persone non vedenti usufruivano delle agevolazioni di seguito riportate:
- gratuità del trasporto sui mezzi di trasporto pubblico,
- accesso agli esercizi aperti al pubblico.
Dal 01/01/2025 tali agevolazioni sono state estese ai “cani da assistenza” di persone con disabilità o con gravi patologie.
Si dovrà attendere un “decreto interministeriale” che dovrà essere emanato entro il 01/07/2025, al fine di disporre di una “precisa definizione” di quali saranno:
- le patologie interessate dalla presente disposizione,
- i requisiti di formazione di cui dovranno disporre i “cani da assistenza”,
- le modalità di riconoscimento ed individuazione dei soggetti abilitati a certificare tali requisiti,
- i “tempi e modi” dell’istituzione del relativo registro nazionale.
Inoltre sono state incrementate da 1.000 a 1.100 euro, in misura forfettaria, le detrazioni IRPEF per le spese sostenute “dai non vedenti” per il mantenimento dei cani guida.