Il Legislatore, nell’ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio del documento commerciale, con la Legge Finanziaria del 2017 ha introdotto la c.d. “lotteria degli scontrini”.
Il così detto “Decreto PNRR 2” ha previsto che possano partecipare all’estrazione:
- le persone fisiche maggiorenni,
- che effettuano il pagamento elettronico per sé stessi, per un componente del nucleo familiare o in forza di una rappresentanza,
prevedendo anche una lotteria “istantanea”, con verifica immediata della vincita.
L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 18/01/2023, facendo seguito alle modifiche apportate alla c.d. “lotteria degli scontrini”, che ora prevede un’estrazione istantanea con verifica immediata della vincita, ha approvato le nuove “specifiche tecniche” relative alla lotteria istantanea per l’adeguamento tecnico dei Registratori telematici (RT).
In particolare è stato disposto che:
- per poter partecipare alla lotteria istantanea, nella fase di registrazione dei dati dei corrispettivi della singola operazione, il registratore telematico (RT/Server RT) deve produrre e riportare sul documento commerciale un codice bidimensionale (QRcode). In particolare il sistema lotteria istantanea prevede un servizio “rilascio codici”, richiamabile dal registratore telematico (RT/Server RT) che deve essere evoluto per il recupero, la memorizzazione e la gestione delle relative informazioni di sicurezza. In merito le nuove Specifiche tecniche precisano che “tutti i documenti commerciali di importo pari o superiore ad 1 euro e pagati interamente in modalità elettronica devono riportare un codice bidimensionale comprensivo di tutte le informazioni necessarie alla partecipazione alla lotteria”. A tale fine è stato approvato un nuovo “formato” del “documento commerciale”. Analogamente a quanto previsto per la lotteria degli scontrini “differita” e il relativo codice lotteria, la produzione ed esposizione del codice bidimensionale non è possibile per i documenti commerciali sui quali l’acquirente richiede l’indicazione del proprio codice fiscale. Il predetto codice bidimensionale è memorizzato nella memoria permanente del dispositivo insieme al documento commerciale a cui si riferisce.
- entro il 02/10/2023 i registratori telematici (RT/Server RT) devono essere aggiornati e configurati al fine di consentire la partecipazione alla lotteria “istantanea”. Si rammenta che per detto adeguamento, il così detto “Decreto Aiuti-quater”, riconosce a coloro che sono tenuti per legge alla memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, un credito d’imposta pari al 100% della spesa sostenuta, con un massimo (per ogni dispositivo) di euro 50,00, utilizzabile in compensazione nel mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. Tale credito potrà essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese di annotazione della fattura relativa all’adeguamento con pagamento, con modalità tracciabile, del relativo corrispettivo.
NOTA:
La lotteria istantanea non sostituisce la lotteria “differita” con estrazioni periodiche (settimanali / mensili / annuale) ma si aggiunge alla stessa. È pertanto ancora possibile che sul documento commerciale debba essere indicato, se richiesto dall’acquirente, il codice lotteria comunicato dall’acquirente al momento dell’acquisto per la partecipazione alla lotteria “differita”.