Il 30/06/2022 è stato siglato il ”Nuovo Protocollo Condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”. Questo nuovo protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi al fine di tener conto dell’esperienza maturata nel corso negli ultimi 2 anni.
IL 30/06/2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emesso un comunicato stampa nel quale ha reso noto che, di concerto con
- Ministero della Salute,
- Ministero dello Sviluppo Economico,
- INAIL
- e parti sociali
è stato siglato il PROTOCOLLO CONDIVISO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS_COV_2_COVID_19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO.
Il nuovo documento, tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi e sottoscritti:
- 14/03/2020
- 24/04/2020
- 06/04/2021
aggiornandoli con le nuove conoscenze acquisite in modo da rendere le regole di comportamento più snelle e facilmente comprensibili.
Il Protocollo che è entrato in vigore il 01/07/2022 e si prevede rimanga in vigore almeno fino al 31/10/2022, si focalizza sui seguenti aspetti di prevenzione :
- le informazioni. E’ richiesto al datore di lavoro di informare i propri collaboratori, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, circa la necessità di:
- rispettare le norme emanate dalle Autorità Sanitarie,
- autocontrollo dei sintomi (temperatura inferiore a 37,5°C e assenza di sintomi influenzali) e impegno ad astenersi dall’entrare in azienda in presenza di sintomi,
- impegno ad informare, prontamente, il datore di lavoro circa il sorgere dei sintomi, dopo essere entrato in azienda;
- le modalità di ingresso nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro POTRA’ (e non DOVRA’) sottoporre i propri collaboratori al controllo della temperatura. Il dipendente che presenterà temperatura superiore a 37,5°C dovrà essere momentaneamente isolato e munito di mascherina FFP2, non dovranno accedere al Pronto Soccorso oppure all’infermeria interna, qualora esistente, non dovrà essere coinvolto il medico di medicina del lavoro, dovrà essere contattato il medico curante (medico di base) del dipendente. La riammissione sul posto di lavoro avverrà dopo l’ottenimento di un esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati (art.4 c.3. D.L 24 del 24/03/2022).
- la gestione degli appalti. Qualora operino in azienda soggetti dipendenti da appaltatori (esempio imprese di pulizia!) sarà l’appaltatore a dover informare il datore di lavoro appaltante, per il tramite del proprio medico di medicina del lavoro, qualora i dipendenti dell’appaltatore risultino sintomatici.
- la pulizia e la sanificazione dei locali e il ricambio dell’aria. Il datore di lavoro, con la collaborazione dei lavoratori, deve garantire pulizia e sanificazione giornaliera oltre che ricambio d’aria. Nelle piccole realtà il lavoratore può eseguire la pulizia e sanificazione del propri posto di lavoro con i prodotti forniti dal datore di lavoro. Per maggior chiarimenti si rinvia alla Circolare del ministero della salute n. 5443 del 22/02/2020.
- le precauzioni igieniche personali. Costante pulizia delle mani con prodotti adatti alla detergenza e/o all’igienizzazione.
- i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il datore di lavoro di concerto con il medico di medicina del lavoro (medico competente) e con il RSPP, stabiliranno:
- qualora il lavoro si svolga in in ambienti chiusi, aperti al pubblico
- e non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale di 1 mt. quali lavoratori dipendenti dovranno essere muniti ed utilizzare le mascherina FFP2. Il datore di lavoro DEVE garantire la disponibilità delle mascherine FFP2 per i dipendenti individuati poiché le stesse si concretizzano in dispositivi di protezione individuali (DPI) al fine della normativa sicurezza sul lavoro.
- la gestione degli spazi comuni (mense, spogliatoi, ecc). Dovrà essere garantita la ventilazione periodica e tempi ridotti di sosta. In questi ambienti va garantita la pulizia e la sanificazione
- la gestione dell’entrata e uscita dei dipendenti. Devono essere favoriti orari di entrata ed usciti scaglionati al fine di evitare assembramenti.
- la gestione di una persona sintomatica in azienda. In presenza di sintomi, il dipendente deve utilizzare, immediatamente la mascherina FFP2 ed il datore di lavoro deve contattare il medico di medicina del lavoro (medico competente). Inoltre il lavoratore deve contattare il proprio medico curante.
- la sorveglianza sanitaria. Il medico di medicina del lavoro (medico competente) deve effettuare una valutazione documentata, dei rischi legati ai contagi ed in forza di detta valutazione decidere il grado di rafforzamento della frequenza delle visite mediche. Si invitano i datori di lavoro a prendere contatto con i propri medici competenti al fine di coordinare eventuali necessarie iniziative.
- il lavoro agile. Il lavoro agile, qualora possibile, viene consigliato ed incentivato.
- la protezione rafforzata dei lavoratori fragili. In presenza di lavoratori fragili, il datore di lavoro, di concerto con il medico competente, DEVONO predisporre specifiche misure precauzionali.
Infine il Protocollo impegna, tutti i firmatari, ad incontrarsi qualora si registrino mutamenti dell’attuale quadro epidemiologico che richiedano una ridefinizione delle misure di prevenzione e comunque entro il 31/10/2022.