“Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione”
è questa la rubrica dell’emendamento al DL Crescita contenente l’annunciata riapertura della cd. Rottamazione Cartelle 2019 (cosidetta Rottamazione Ter) e Saldo Stralcio.
Il 30/04/2019 era scaduto il termine per aderire alla terza versione della Rottamazione delle Cartelle. Nell’immediatezza della scadenza, il Ministro Salvini aveva annunciato (promesso) la riapertura di detti termini.
In generale, stando a quanto emerso nelle bozze del documento l’emendamento, già approvato dalla Commisisoni Bilancio e Finanza della Camera, prevede che, salvo che per i debiti già ricompresi in dichiarazioni di adesione presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore possa aderire entro il 31 luglio 2019, con le modalità e in conformità alla modulistica che l’agente della riscossione pubblicherà sul proprio sito internet. In particolare:
a) in caso di presentazione della dichiarazione di adesione, la dichiarazione resa può essere integrata entro la stessa data del 31 luglio 2019;
b) il pagamento delle somme può essere effettuato:
- in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019;
- nel numero massimo di diciassette rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019;
c) l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall’agente della riscossione al debitore entro il 31 ottobre 2019.
Prevista inoltre la riapertura del così detto “Saldo e Stralcio”. In particolare tali debiti, stando all’emendamento, possono essere definiti versando le somme dovute in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, ovvero nel numero massimo di nove rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 % scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. In caso di pagamento rateale, gli interessi di cui al comma 3 dell’articolo 3 del decreto sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019.
Per la definitiva certezza si deve attendere la definitiv, quansi scontata, approvazione del parlamento.