(Aggiornato al 28/11/2024)
Il Ministero delle Economia e delle Finanze il 27/11/2024 alle ore 18:10 ha pubblicato il Comunicato Stampa N° 136 del 27/11/2024 nel quale conferma che il Parlamento ha approvato un emendamento al Decreto Fiscale (DL 155/2024) che prevede, per le persone fisiche, titolari di partita IVA che nell’anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, la proroga al 16/01/2025 del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il prossimo 02/12/2024 con la possibilità di rateizzare il versamento in 5 rate.
Si tratta della riproposizione del rinvio già posto in essere nel mese di novembre 2023.
E’ doveroso evidenziare che:
- si tratta di una proroga limitata al 2024;
- dalla proroga stessa sono rimasti esclusi:
- contributi previdenziali INPS
- premi assicurativi INAIL
Chi può usufruire di questo rinvio?
Il rinvio dovrebbe essere applicabile unicamente:
- alle “persone fisiche” (sono escluse le società e le associazioni o qualsivoglia altra tipologia di soggetti)
- titolari di partita IVA,
- che nel 2023 hanno dichiarato, ricavi o compensi, non superiori a 170.000 euro.
Di conseguenza sono esclusi dall’applicazione del rinvio:
- le persone fisiche
- “titolari” di partita IVA che nel 2023 hanno dichiarato, ricavi o compensi, di importo superiore a 170.000 euro;
- “non titolari” di partita IVA;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).
Quali versamenti non sono rinviabili?
Si ritiene che siano esclusi, anche quest’anno:
- i “contributi previdenziali e assistenziali” (si tratta, ad esempio, dei contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95 e dagli artigiani e commercianti);
- i premi assicurativi INAIL.
Come si effettuano i versamenti rinviabili?
I versamenti dovuti originariamente entro il 02/12/2024, che rientrano tra quelli rinviabili, possono essere pagati:
- in unica soluzione, senza interessi entro il 16/01/2025
- in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16/01/2025, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese tenendo conto che sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo ex artt. 20 co. 2 del DLgs. 241/97 e 5 co. 1 del DM 21/05/2009.
(Aggiornato al 27/11/2024)
Nella giornata del 26/11/2024 é stato riformulato dal Governo e depositato al Senato l’emendamento al Decreto Fiscale (DL 155/2024) che prevede il rinvio al 16/01/2025 per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi 2024, con l’opzione di rateizzazione in cinque quote mensili, fino a maggio prossimo.
Si tratta della riproposizione del rinvio già posto in essere nel mese di novembre 2023.
Si ritiene doveroso evidenziare che al momento della predisposizione del presente articolo tale emendamento non é ancora stato approvato.
Tale emendamento, se approvato, come sembrerebbe certo, permeterebbe la proroga al 16/01/2025 del termine per il pagamento:
- della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi
- dalle persone fisiche titolari di partita IVA,
- che nel 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro.
E’ doveroso evidenziare che:
- si tratta di una proroga limitata al 2024;
- dalla proroga stessa sono rimasti esclusi:
- contributi previdenziali INPS
- premi assicurativi INAIL
Chi può usufruire di questo rinvio?
Il rinvio dovrebbe essere applicabile unicamente:
- alle “persone fisiche” (sono escluse le società e le associazioni o qualsivoglia altra tipologia di soggetti)
- titolari di partita IVA,
- che nel 2023 hanno dichiarato, ricavi o compensi, non superiori a 170.000 euro.
Di conseguenza sono esclusi dall’applicazione del rinvio:
- le persone fisiche
- “titolari” di partita IVA che nel 2023 hanno dichiarato, ricavi o compensi, di importo superiore a 170.000 euro;
- “non titolari” di partita IVA;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).
Quali versamenti non sono rinviabili?
Si ritiene che siano esclusi, anche quest’anno:
- i “contributi previdenziali e assistenziali” (si tratta, ad esempio, dei contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95 e dagli artigiani e commercianti);
- i premi assicurativi INAIL.
Come si effettuano i versamenti rinviabili?
I versamenti dovuti originariamente entro il 02/12/2024, che rientrano tra quelli rinviabili, possono essere pagati:
- in unica soluzione, senza interessi entro il 16/01/2025
- in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16/01/2025, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese tenendo conto che sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo ex artt. 20 co. 2 del DLgs. 241/97 e 5 co. 1 del DM 21/05/2009.