Rinviato (ma non per tutti) il versamento della Seconda rata di acconto Imposte sui Redditi 2023.

L’art. 4 del DL 145 2023, conferma le anticipazioni, oggetto della nostra comunicazione del 09/10 c.a., relativamente alla proroga al 16/01/2024 del termine per il pagamento:

  • della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi
  • dalle persone fisiche titolari di partita IVA,
  • che nel 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro.

E’ doveroso evidenziare che:

  • si tratta di una proroga limitata al 2023;
  • dalla proroga stessa, diversamente da quanto si ritrovava nelle bozze del decreto, sono rimasti esclusi:
    • contributi previdenziali INPS
    • premi assicurativi INAIL

Chi può usufruire di questo rinvio?

Il rinvio è applicabile unicamente:

  • alle “persone fisiche” (sono escluse le società e le associazioni o qualsivoglia altra tipologia di soggetti)
  • titolari di partita IVA,
  • che nel 2022 hanno dichiarato, ricavi o compensi, non superiori a 170.000 euro.

Di conseguenza sono esclusi dall’applicazione del rinvio:

  • le persone fisiche
    • “titolari” di partita IVA che nel 2022 hanno dichiarato, ricavi o compensi, di importo superiore a 170.000 euro;
    • “non titolari” di partita IVA;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).

Inoltre, è doveroso evidenziare che le situazioni di seguito elencate rimangono “in attesa di chiarimenti da parte dell’amministrazione finanziaria” in quanto, l’art. 4 del DL 145/2023:

  • fa riferimento alla “seconda rata” e non alla “seconda o unica rata” per cui, da una lettura letterale del testo, si ritiene, che dal rinvio dovrebbero essere esclusi i contribuenti persone fisiche, titolari di partita IVA che hanno dichiarato, ricavi o compensi, non superiori a 170.000 euro ma che  non hanno versato la prima rata d’acconto perché non erano tenuti a farlo in quanto l’ammontare del primo acconto non superava il limite di 103,00 euro;
  • richiama il secondo acconto “dovuto in base alla dichiarazione dei redditi“ per cui si ritiene che debbano rientrare nel rinvio, oltre all’IRPEF, anche le imposte sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, oppure per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell’acconto. Il riferimento è all’imposta:
    1. sostitutiva per il “regime forfetario” ex art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014;
    2. sostitutiva per la “cedolare secca” sulle locazioni di immobili abitativi ex art. 3 del DLgs. 23/2011 e provv. Agenzia delle Entrate 07/04/2011 n. 55394;
    3. sul Valore degli Immobili all’Estero c.d. IVIE ex art. 19 co. 13-17 del DL 201/2011);
    4. sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero  c.d. IVAFE (Imposta ex art. 19 co. 18-22 del DL 201/2011;
    5. sostitutiva per il “regime di vantaggio” (artt. 27 co. 1, 2 e 7 del DL 98/2011 e 1 co. 96 – 115 e 117 della L. 244/2007);
    6. sostitutiva per “compensi derivanti da lezioni private e ripetizioni” svolte da docenti titolari di cattedre ex art. 1 co. 13-16 della L. 145/2018;
    7. addizionale IRPEF sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza c.d. “tassa etica” ex art. 1 co. 466 della L. 266/2005 e DPCM 13.3.2009.

Quali versamenti non sono rinviabili?

Per espressa previsione normativa, dal sopra citato rinvio sono esclusi:

  • i “contributi previdenziali e assistenziali” (si tratta, ad esempio, dei contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95 e dagli artigiani e commercianti);
  • i premi assicurativi INAIL.

Come si effettuano i versamenti rinviabili?

I versamenti dovuti originariamente entro il  30/11/2023, che rientrano tra quelli rinviabili, possono essere pagati:

  • in unica soluzione, senza interessi entro il 16/01/2024
  • in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16/01/2024, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese tenendo conto che sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo ex artt. 20 co. 2 del DLgs. 241/97 e 5 co. 1 del DM 21/05/2009.