Regime Forfettario 2023.

Quali sono le grandi novità del Regime Forfettario 2023?

Fondamentalmente sono DUE:

  • innalzamento del limite di fatturato a 85.000 euro;
  • fuoriuscita immediata dal regime “in corso d’anno” in caso di superamento del limite di 100.000 euro.

Quali sono i requisiti per accedere al Regime Forfettario 2023?

Per accedere al regime forfettario è necessario rispettare un requisito soggettivo e tre requisiti oggettivi.

Requisito soggettivo

Possono accedere al regime forfettario le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, di arte o professione (incluse le imprese familiari). Sono escluse invece le società sia di persone che di capitali nonché le associazioni professionali.

Requisiti oggettivi

Per aderire al regime forfettario 2023 è necessario non superare i seguenti limiti:

  1. SOGLIA RICAVI / COMPENSI. Per accedere al regime forfettario occorre che i ricavi / compensi siano inferiori a 85.000 € annui. Quando tale soglia viene superata, sarà necessario adottare il regime fiscale ordinario nel corso del medesimo periodo d’imposta. Per le nuove partite IVA, il limite di euro 85.000 va rapportato ai mesi di attività. Se si esercitano contemporaneamente più attività è necessario sommare ricavi e compensi riferiti a ciascuna attività.
  2. SOGLIA SPESE PER PERSONALE DIPENDENTE. Il secondo requisito oggettivo, reintrodotto dalla legge di bilancio del 2020, riguarda le spese sostenute per personale dipendente o per lavoro accessorio. Tali somme non possono superare il limite di euro 20.000.
  3. LIMITE LAVORO DIPENDENTE. Il terzo requisito riguarda coloro che hanno anche redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell’anno precedente devono essere inferiori a 30.000 euro.

Quali sono le cause d’esclusione dal Regime Forfettario 2023?

Fin qui abbiamo parlato dei requisiti necessari per accedere al regime forfettario. Vediamo ora quali sono le condizioni che non devono verificarsi, in quanto determinano la perdita delle agevolazioni e l’obbligo di passare al regime ordinario. In particolare, non possono accedere al regime forfettario le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito. I regimi speciali IVA che, escludono dal regime forfettario, sono:

  • agricoltura e attività connesse e pesca,
  • vendita sali e tabacchi,
  • commercio dei fiammiferi,
  • editoria,
  • gestione di servizi di telefonia pubblica,
  • rivendita documenti di trasporto pubblico,
  • intrattenimenti, giochi e altre attività,
  • agenzie di viaggi e turismo,
  • agriturismo,
  • vendite a domicilio,
  • rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione,
  • agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione,
  • vendita di rottami o cascami.

(Elenco ripreso dalla Circolare n. 10/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate);

  • i soggetti non residenti in Italia. Attenzione però, anche se non risiedi in Italia, puoi accedere al forfettario se:
    • risiedi in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni
    • e produci nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, co. 1, numero 8), del d.P.R. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, co. 1, del D.L. 331/1993;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività:
    • partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o ad imprese familiari (art. 5 del Tuir);
    • oppure controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

 Come si calcolano le imposte?

La principale novità introdotta dal regime forfettario rispetto ai precedenti regimi fiscali agevolati riguarda proprio la modalità di determinazione del reddito da assoggettare a tassazione.

A differenza infatti dei regimi agevolati abrogati, il reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva si calcola applicando ai ricavi e ai compensi percepiti nel periodo d’imposta il coefficiente di redditività che varia a seconda dei diversi codici attività ATECO 2017. Al reddito imponibile, detratti gli oneri previdenziali versati nell’anno di riferimento, si applica l’imposta sostitutiva.

In merito, le principali caratteristiche del regime forfettario sono le seguenti:

  • reddito calcolato in maniera forfettaria. I costi non sono deducibili analiticamente, anche se inerenti l’attività svolta dal contribuente. Gli unici oneri deducibili sono i contributi previdenziali versati in ottemperanza alle disposizioni di legge;
  • i ricavi sono tassati quando effettivamente incassati;
  • il reddito è soggetto ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Nel caso di imprese familiari l’imposta sostitutiva è dovuta esclusivamente dal titolare dell’impresa ed è calcolata sul reddito dell’impresa stessa prima dell’imputazione della quota ai familiari.  Sono deducibili i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, oppure, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi. 

Quali aliquote si applicano al Regime Forfettario 2023?

Il regime forfettario prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva unica al 15%.

Tuttavia, l’imposta sostitutiva scende al 5% per chi apre la Partita IVA

L’imposta unica al 5% per i primi 5 anni di attività è riservata a coloro che aprono per la prima volta una Partita IVA e svolgono un’attività che non si concretizza come mera prosecuzione di un’attività esistente (precedente lavoro svolto come dipendente oppure acquisto d’azienda) oppure parzialmente esistente (acquisto di ramo d’azienda). L’unica eccezione é la prosecuzione di attività svolta durante i   periodi di praticantato obbligatorio per l’accesso ad arti o professioni.  Inoltre, il contribuente non deve aver esercitato un’attività artistica, professionale o d’impresa nei 3 anni che precedono l’avvio dell’attività.

Come si calcolano i Contributi Previdenziali nel Regime Forfettario 2023?

I contributi INPS variano a seconda dell’attività svolta, della forma giuridica e di determinati requisiti personali del titolare. Innanzitutto possiamo suddividere le Partite IVA in 4 macrocategorie ovvero:

  • Artigiani;
  • Commercianti;
  • Lavoratori autonomi “senza cassa“;
  • Professionisti con cassa autonoma.

Gli artigiani, i commercianti ed i lavoratori autonomi “senza cassa” aderenti al Regime Forfettario “possono richiedere” la riduzione del 35% del valore dei contributi INPS (sia in relazione alla quota fissa per artigiani e commercianti (minimali) sia per l’importo annuale a saldo. 

Come deve fatturare il soggetto aderente al Regime forfettario 2023?

Sin dal 01/07/2022 per coloro che nel 2021 hanno superato un fatturato di 25.000 euro vige l’obbligo di fatturazione elettronica.

Anche per il 2023, il soggetto forfettario che aveva aperto la partita IVA prima del 2022 qualora nel 2021 avesse superato detto limite (25.000 euro di fatturato) è sottoposto al medesimo obbligo.  Detta indicazione è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate con la FAQ n.150 pubblicata il 22 dicembre 2022.  Dal 01/01/2024 TUTTI I FORFETTARI saranno sottoposti ad obbligo di fatturazione elettronica.

Rimane il dubbio circa la tipologia d’obbligo di fatturazione (elettronica o cartacea) relativamente ai soggetti che hanno aperto la partita IVA nel 2022 e che apriranno al partita IVA nel 2023.

Il dubbio sorge in quanto dalla lettura della norma di riferimento art. 18 comma 3 del D.L. n. 36/22 si apprende che l’obbligo di fatturazione elettronica in capo ai soggetti forfettari  “si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.”  Dunque,  la norma condiziona l’obbligo di fatturazione elettronica in capo ai soggetti forfettari dal 01/07/2022:

  • per coloro che nel 2021 producevano ricavi e dunque possedevano una partita IVA nel 2021, al superamento della soglia dei 25.000 di ricavi nel 2021;
  • per tutti i soggetti forfettari in attività al 01/01/2024;
  • ma nulla indica per coloro che hanno aperto la partita IVA nel 2022 e nel 2023.

NOTA:    Lo scrivente invita i soggetti forfettari che hanno aperto la partita IVA nel 2022 e nel 2023 ad avvalersi SOLO della fatturazione elettronica.

Il contribuente forfettario:

  • opera in franchigia IVA e dunque non deve esporre l’IVA nelle fatture di vendita e non può detrarre l’IVA sugli acquisti.  Nelle fatture emesse deve inserire la dicitura: “Operazione senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 1 comma 58 L. 190/2014”.
  • deve applicare la “marca da bollo da 2 euro” sulle fatture emesse di importo superiore a 77,47 euro (apposizione della “marca da bollo” sulla versione cartacea originale del documento oppure applicazione del “bollo virtuale” sulla versione elettronica).
  • se svolge attività, che in forza alla normativa vigente é sottoposta ad obbligo di “ritenuta d’acconto” allorquando opera in ambito B2B (esempio; agenti di commercio oppure attività professionali) è esonerato dall’obbligo d’applicazione della ritenuta d’acconto e deve inserire, nella fattura la dicitura: “Operazione non soggetto all’applicazione della ritenuta d’acconto come previsto dall’art.1, comma 67, Legge n. 190/2014”.
  • se effettua operazioni di cessioni intracomunitarie(art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972) verso un soggetto passivo IVA residente in uno stato appartenente alla UE, tali operazioni sono  assimilate alle operazioni interne senza diritto di rivalsa. Di conseguenza, per questo tipo di cessioni, il contribuente forfettario non è tenuto alla presentazione del modello Intrastat di beni o servizi. Quindi, occorrerà emettere una normale fattura in regime forfettario indicando la dicitura: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfettario”.
  • se effettua operazioni di cessioni all’esportazione deve inserire, nella fattura la dicitura: “Operazione non imponibile  ex   8 ed ex dell’art. 21, comma 6, lett. b) del DPR n. 633/1972.” Per approfondire l’argomento vi invitiamo a prendere visione dell’articolo denominato REGIME FORFETTARIO. Operazioni con l’estero. Intra ed Extra UE.

Com’é articolata la fuoriuscita dal Regime forfettario 2023?

Nel 2023 si potranno riscontrare tre diverse conseguenza riguardanti al permanenza nel Regime Forfettario negli anni 2023 e 2024 a secondo del fatturato incassato nel 2023:

  • Fatturato < o = 85.000———————> Il contribuente rimane nel regime nel 2023 e 2024,
  • Fatturato > di 85.000 e < o = 100.000-> Il contribuente rimane nel regime nel 2023  ed esce nel 2024,
  • Fatturato > di 100.000———————> Il contribuente esce (immediatamente) dal regime forfettario già nel 2023.

Ciò significa che a partire dal 2023 il contribuente che supererà il limite di 100.000 euro dovrà riprendere a tassazione ai fini IRPEF ed IVA – già nella dichiarazione dei redditi ed IVA  2024- quanto sarà fatturato dal momento del superamento, con una differenza notevole in termini di impatto fiscale ed economico.

Esempio:

  • al 30/11/2023 il contribuente forfettario Avvocato Giovanni Rossi,  ha maturato un fatturato compreso le spese di bollo di euro 99.990,00 euro,
  • il 01/12/2023 il contribuente forfettario Giovanni Rossi esegue una prestazione (e contestualmente incassa) di controvalore pari a 1.000,00 euro. Detta fattura dovrà essere emessa con IVA e ritenuta d’acconto.

Nella dichiarazione dei redditi per il 2023, il contribuente avrà due regimi: a) Forfettario dal 01/01 al 30/11, b) Semplificato dal 01/12 al 31/12.

Nella dichiarazione IVA per il 2023 riteniamo sarà necessario attendere le istruzioni ministeriali.