DPCM 14/01/2021 COVID-19. Nuove regole dal 16/01/2021 al 05/03/2021.

Dopo giorni di scontro/confronto politico all’interno della maggioranza di Governo, con potenziale rischio di una “Crisi di Governo”, il Consiglio dei Ministri ha approvato il “Dpcm_14_gennaio_2021”  (composto da 29 pagine di DPCM e 294 pagine di allegati_del_DPCM) che prevede le nuove misure restrittive in vigore in tutta Italia dal 16/01/21 fino al 05/03/21. Inoltre nei giorni scorsi sono state firmate dal Ministro della Salute le ordinanze che hanno cambiato, la “colorazione” delle Regioni.

 

1) La colorazione dell’Italia dal 17 gennaio.

A seguito della riunione della Cabina di Regia (DM 30 aprile 2020) il Ministro della Salute, Roberto SPERANZA, ha firmato il 16 c.m. le nuove “Ordinanze” sulla base dei dati e delle indicazioni ricevute. Le Ordinanze, che saranno in vigore dal 17 gennaio 2021 dividono l’Italia nella seguente colorazione:

  • in area rossa: Lombardia, Sicilia, Provincia Autonoma di Bolzano;
  • in area arancione: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta, Calabria, Emilia-Romagna, Veneto ;
  • in area gialla: Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana.

 

2) Le regole di comportamento  da rispettare in base al colore della regione d’appartenenza.

Regioni in “Zona ROSSA”:

  • vietato spostarsi al di fuori dei territori regionali, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità tra cui rientrano anche gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza ove consentita; è comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • vietato spostarsi all’interno dei territori regionali, salvo che per comprovate esigenze, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità tra cui rientrano anche gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza ove consentita; è comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • possibilità di spostarsi verso una sola abitazione privata abitata, nell’ambito del territorio comunale di residenza, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi, ulteriori rispetto a quelle già conviventi nell’abitazione visitata;
  • possibilità di spostarsi una sola volta al giorno dai comuni di residenza, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità appositamente individuate nell’allegato_23_DPCM_14_gennaio_2021, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi;
  • sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte all’interno di dette strutture unicamente le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • per i soggetti che svolgono come attività prevalente quella dei  codici ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00;
  • restano aperte le attività di servizi alle persone appositamente individuate nell’allegato_24_DPCM_14_gennaio_2021 di parrucchieri e barbieri oltre che lavanderie e pompe funebri, mentre sono sospese le attività dei centri estetici.

Regioni in “Zona ARANCIONE”:

  • divieto di ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune; è comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • possibilità di spostarsi verso una sola abitazione privata abitata, nell’ambito del territorio comunale di residenza, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi, ulteriori rispetto a quelle già conviventi nell’abitazione visitata;
  • possibilità di spostarsi dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
  • sospensione delle attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • per i soggetti che svolgono come attività prevalente quella dei codici ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

Regioni in “Zona GIALLA”:

  • coprifuoco dalle 22:00 alle 5:00, spostamento solo per valide ragioni;
  • raccomandazione di spostarsi solo per motivate esigenze;
  • divieto valido dal 16 gennaio al 15 febbraio, di spostarsi tra le regioni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
  • per gli istituti di secondo grado, è previsto che dal 18 gennaio almeno il 50% e fino ad un massimo del 75% degli studenti svolgano l’attività didattica in presenza;
  • sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  • chiusura delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche e sale da ballo;
  • sospensione di convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
  • riapertura di musei e altri istituti e luoghi della cultura, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
  • chiusura, nelle giornate festive e prefestive, degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;
  • apertura dei servizi alla persona come parrucchieri, estetisti, ecc. nel rispetto dei protocolli approvati;
  • chiusura degli impianti nei comprensori. A partire dal 15 febbraio gli impianti saranno aperti agli sciatori amatoriali solo con l’applicazione delle linee guida adottate dalle regioni e validate dal comitato tecnico scientifico;
  • per le attività di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie è consentito dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00 con consumo al tavolo per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
  • dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
  • consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • per i soggetti che svolgono come attività prevalente quella dei  codici ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

3) Le regole di comportamento  da rispettare per i trasferimento “da” e “per” l’estero.

Si rinvia gli interessati alla lettura degli articoli da 6 a 8 del DPCM 14 gennaio 2021.