Contrasto alle indebite compensazioni di crediti fiscali.

Dal 2024 viene introdotto l’obbligo per i contribuenti:

  • di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, anche nel caso in cui vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL;
  • che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24 . Il blocco cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentino profili di rischio e nel caso in cui in seguito all’attività di controllo i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto ai fini della verifica delle condizioni previste.

Inoltre i versamenti in compensazione, mediante modello F24, sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni. Viene quindi soppressa la possibilità di eseguire i versamenti in compensazione mediante i servizi telematici diversi da quelli messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.

Le nuove norme, in base a quanto previsto dal comma 96, entrano in vigore dal 01/07/2024.