CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN) delle Strutture Turistico ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere.

  (Extract in English)

Che cos’è il codice CIN?

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è il codice assegnato dal Ministero del Turismo  a tutti gli immobili destinati ad uso turistico (alberghi, campeggi, ecc) e affitti brevi e qualsiasi tipologia di strutture extralberghiere (b&b, ostelli, agriturismi, affittacamere) in Italia.

Viene assegnato dopo espressa richiesta da parte del titolare dell’immobile o dell’avente diritto in caso d’immobile non di proprietà  (con la delega del proprietario).

La novità più significativa è rappresentata dalla registrazione dei dati relativi a tali strutture in una Banca Dati Nazionale. Tale iniziativa mira a garantire una maggiore tracciabilità e controllo, contribuendo così a una gestione più efficace e trasparente nel settore degli affitti brevi e delle strutture ricettive.

Come è composto il codice CIN?

Il codice CIN è un identificativo alfanumerico strutturato in modo specifico. Esso si compone di diverse parti, ciascuna con un significato ben preciso:

  • Codice di Ricodifica del Ministero: Indica la ricodifica specificata dal Ministero.
  • Codice ISTAT della Provincia: Identifica la provincia secondo il codice ISTAT.
  • Codice ISTAT del Comune: Specifica il comune tramite il codice ISTAT.
  • Codice di Classificazione ISTAT: Definisce la classificazione secondo i criteri ISTAT.
  • Sequenza Alfanumerica Casuale: Una serie di caratteri alfanumerici generata casualmente per garantire l’unicità del codice.

Ad esempio, un codice CIN potrebbe essere strutturato come segue: IT 039 007 B1 ooooo.

Da quando sarà obbligatorio il codice CIN?

Il Codice CIN sarà richiedibile a partire dal 03/09/2024, data in cui diventerà obbligatorio in tutte le regioni italiane e le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e diverrà OBBLIGATORIO trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 03/09/2024) 03/09/2024dell’avviso che conferma l’operatività della Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) sul sito ufficiale del Ministero del Turismo, per cui il CIN dovrà essere ottenuto entro il 02/11/2024.

Qual è la differenza tra codice CIN e codice CIR?

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) entra in vigore in sostituzione del precedente Codice Identificativo Regionale (CIR), mantenendo la stessa formalità. Il Codice CIN ha lo scopo di ufficializzare l’inizio dell’attività presso il comune competente e permettere i controlli dell’Agenzia delle Entrate e delle Guardia di Finanza, poiché è (sarà) utilizzato in tutto il territorio nazionale a differenza del Codice Identificativo Regionale (CIR) che aveva una conformazione diversa per ogni regione.

La differenza principale fra CIR  e CIN  risiede nel fatto che il nuovo Codice CIN non solo sostituirà i vecchi Codici CIR, ma contribuirà anche a popolare una Banca Dati Nazionale contenente informazioni su tutte le proprietà e strutture ricettive turistiche in Italia.

Ogni regione è responsabile di generare il Codice CIN, aggiungendo un prefisso alfanumerico al vecchio Codice CIR, fornito direttamente dal Ministero del Turismo. Pertanto, per le 20 regioni che già prevedevano l’uso del vecchio Codice CIR, sarà necessario procedere alla ricodifica dall’entrata in vigore entro 30 giorni per i codici già assegnati e entro 7 giorni per quelli nuovi da assegnare. Questa operazione è fondamentale per garantire la corretta transizione al nuovo sistema e la conformità alle disposizioni normative in vigore.

Chi deve avere il codice CIN?

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è necessario per le seguenti categorie di immobili e strutture:

  • Unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
  • Locazioni brevi di immobili;
  • Strutture turistico-ricettive, sia alberghiere che extralberghiere.

Come ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN)?

Per ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN), è necessario seguire una procedura online automatizzata del Ministero del Turismo. Di seguito sono indicati i passaggi chiave e i requisiti specifici:

  • Richiesta online: il titolare della struttura deve presentare una richiesta formale sul portale ufficiale comunicato dal Ministero del Turismo per ottenere il Codice CIN. La procedura di richiesta avviene esclusivamente online attraverso un sistema automatizzato. La procedura guidata per l’ottenimento va eseguita tramite il sito https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/ .
  • Per accedere bisognerà utilizzare le credenziali digitali SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE)
  • Documenti necessari per richiedere il CINè obbligatorio allegare una dichiarazione contenente i dati catastali dell’immobile e l’allegato o autocertificazione che attesti la conformità ai nuovi requisiti di sicurezza per gli immobili destinati agli “affitti brevi”.
    • Confermare il Codice ATECO. Nel caso di struttura gestita in modo “imprenditoriale” (in possesso della partita IVA) bisogna confermare il Codice ATECO di appartenenza.  Per le attività “non imprenditoriali” (senza Partita IVA) è necessario selezionare la casella “assente” quando viene richiesto il codice ATECO.
    • Per le nuove strutture: Dovrà prima essere richiesto il codice CIR e successivamente, entro 30 gg dall’ottenimento del CIR, si dovrà procedere a richiedere il Codice CIN.

Si invitano i soggetti interessati a visitare l’area del sito ministeriale denominata FAQs del Ministero del Turismo, al fine di avere informazioni pratiche per dar corso alla richiesta del CIN. Ricordiamo ai nostri spettabili clienti che la procedura d’scrizione NON PUO’ ESSERE DELGATA ALLO STUDIO. Rimaniamo a disposzioni per fornire ogni informazione necessaria in ns possesso.

Posso richiedere il codice CIN se sono gestore e non titolare dell’immobile?

La risposta è sì. Il gestore, può richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) anche se non é il titolare dell’immobile. Tuttavia, è necessario ottenere una delega dal proprietario (modello delega richiesta CIN al Ministero del Turismo). Questa delega deve autorizzare non solo a richiedere il CIN, ma anche a garantire che tutte le strutture che son gestite dal gestore sono conformi alle normative di sicurezza, tra cui la presenza di estintori e rilevatori monossido di carbonio e gas. Si invita a prendere visione dell’elaborato denominato “NUOVE NORME DI SICUREZZA per gli immobili destinati alle Strutture Turistico ricettive extralberghiere precedentemente non soggetti ad obbligo normative sicurezza (B&B, case vacanze, affittacamere, agriturismi e tutte le locazioni turistiche e affitti brevi)”. Una volta ottenute le deleghe necessarie con allegata la copia del documento d’identità valido del proprietario, il gestore dovrà eseguire la procedura indicata sul portale del Ministero del Turismo per completare la richiesta del CIN.

A chi comunicare il codice CIN e quali obblighi hanno i locatori?

Il codice CIN non deve essere comunicato, ma bensì esposto. L’obbligo a livello nazionale per i locatori è di esporre il Codice Identificativo Nazionale (CIN) all’esterno della struttura e sui portali online. Le disposizioni sono le seguenti:

  • All’esterno della struttura: il codice CIN deve essere esposto all’esterno dello stabile, posizionato in prossimità del nome dell’immobile a cui fa riferimento. Questo passo è essenziale per garantire la visibilità e l’identificazione chiara della struttura;
  • In tutti gli annunci online: il codice CIN deve essere incluso in ogni annuncio pubblicato su portali online OTA (come Airbnb, Booking.com, Expedia) e su qualsiasi sito web in cui la struttura è pubblicizzata, compresi i siti web di prenotazioni dirette. Questa pratica assicura la trasparenza e la chiara identificazione richiesta dalla legge anche durante la fase di ricerca e prenotazione online.

Sono previste sanzioni per mancato possesso del codice CIN?

Le sanzioni previste per il mancato rispetto delle disposizioni relative al Codice Identificativo Nazionale (CIN) variano in base alla tipologia di violazione:

  • la struttura viene pubblicizzata (tutte le strutture) o locato l’immobile (affitti brevi) senza il regolare possesso del Codice CIN. Sanzioni pecuniarie, che variano da 800 € a 8.000 €.
  • la struttura non espone il Codice CIN all’esterno della struttura/immobile oppure su qualsivoglia annuncio online su portali e siti web o su qualsivoglia pubblicità. Sanzioni pecuniarie, che variano da 500 € a 5.000 €.
  • la struttura non rispetta i requisiti di sicurezza. Sanzioni pecuniarie da 600 € a 6.000 € per ogni violazione accertata.
  • la struttura non ha presentato la comunicazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Sanzioni pecuniarie da 200 € a 10.000 €.

Quale ente verifica la regolarità e applicazione della nuova normativa codice CIN?

La regolarità e il rispetto delle normative relative al Codice Identificativo Nazionale (CIN) e alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) saranno oggetto di verifica e controllo da parte dei comuni e delle autorità locali di polizia. Questi enti saranno responsabili di monitorare e assicurarsi che le strutture ricettive e gli affitti brevi operino conformemente alle disposizioni normative.

I controlli si estenderanno sia alle eventuali violazioni riguardanti il Codice CIN, come la mancata esposizione o la mancata richiesta, sia alla corretta comunicazione della SCIA. In caso di irregolarità, saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

La riscossione delle sanzioni sarà gestita dai municipi nei quali sono ubicati gli immobili o le strutture coinvolte. Le somme raccolte saranno poi destinare alle casse comunali, contribuendo a finanziare attività e interventi mirati al potenziamento del turismo locale e al miglioramento dei servizi pubblici a beneficio della comunità locale.

Riflessioni finali sul nuovo Codice Identificativo Nazionale (CIN)

In conclusione, l’introduzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), soprattutto nel contesto degli affitti brevi, rappresenta una pietra miliare nel settore delle strutture ricettive in Italia. Questa innovazione, derivante dall’art. 13 ter del Decreto Anticipi dl 145/2023 sotto riportato, promuove una gestione più trasparente ed univoca del settore.

Il processo di ottenimento del CIN, gestito attraverso una procedura online automatizzata, richiede il rispetto di specifici requisiti documentali, differenziati tra locatori privati e imprenditoriali.

La corretta esposizione del codice, sia all’esterno della struttura che in ogni annuncio online, è imperativa per garantire la conformità normativa.

Vi invitiamo a prendere visione delle indicazioni  relative al CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE fornite dal Ministero del Turismo.