Comunicazione dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS).

(Aggiornato al 01/01/2023)

L’art. 3, commi 3 e 4 del D.Lgs n. 175/2014 e i relativi decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze, hanno imposto l’obbligo, a far data dal 2016,  di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), relative alle spese sanitarie sostenuti dai contribuenti privati.

Il fine di tale comunicazione  è quello di mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai privati nel corso dell’anno, affinché sia possibile predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata.

CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATIA COMUNCIARE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE SPESE SANITARIE?

I soggetti obbligati ad effettuare la comunicazione dei dati concernenti le “spese sanitarie” al Sistema Tessera Sanitaria sono gli operatori economici sotto riportati.

  • Strutture sanitarie (accreditate al SSN, autorizzate non accreditate e quelle appartenenti alla sanità militare);
  • Farmacie e Parafarmacie;
  • Medici chirurghi e Odontoiatri;
  • Professionisti sanitari:
    • psicologi,
    • veterinari,
    • infermieri,
    • tecnici radiologi,
    • ostetrici,
    • ottici,
    • iscritti all’albo:
      • dei Biologi
      • della professione sanitaria di:
        • Dietista
        • Educatore professionale
        • Igienista dentale
        • Fisioterapista
        • Logopedista
        • Neurofisiopatologia
        • Ortottista e assistente di oftalmologia
        • Podologo
        • Tecnico sanitario:
          • audiometrista
          • audioprotesista
          • della riabilitazione psichiatrica
          • della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
          • di laboratorio biomedico
          • fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
          • ortopedico
        • Terapista:
          • della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
          • occupazionale

TRASSIMISISONE DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Per effettuare l’invio telematico dei dati il soggetto obbligato può provvedere direttamente  ovvero delegare un soggetto terzo, intermediario abilitato. La trasmissione dei dati sopra descritti dovrà essere effettuata nel rispetto del calendario annuale determinato dalla Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento.

OPPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE ALL’INVIO DEIO PROPRI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA.

Si ritiene doveroso evidenziare che al fine di  tutelare la propria privacy,  il contribuente / cliente / assistito / paziente  può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

Si ricorda che il contribuente / cliente / assistito / paziente deve esercitare tale opposizione in uno dei seguenti modi:

  • in presenza di scontrino parlante (classico caso della farmacia) §è sufficiente che il soggetto non comunichi il proprio codice fiscale;
  • in presenza di qualsivoglia altro documento, l’opposizione  deve essere fatta in forma scritta  e sottoscritta ed il soggetto emettitore deve conservare tale documento a norma di legge.