Decreto Legge Aiuti-quater: Novità per rimborsi ai dipendenti esentasse (“fringe benefit”) fino a 3.000 euro ed altri interventi.

Il DL Aiuti-quater, varato dal Consiglio dei Ministri il 10/11/2022, ha interessato diverse fondamentali aree d’intervento:

  • Benefit aziendali esentasse
  • Limite all’uso del contante
  • Rimodulazione del Superbonus
  • Proroga credito d’imposta a favore delle imprese contro caro bollette
  • Proroga tagli accise carburanti
  • Sostegno per fronteggiare il caro bollette
  • Misure per l’incremento della produzione di gas naturale
  • Credito d’imposta per acquisto registratore telematico
  • Esenzioni in materia di imposte
  • Limite all’uso del contante
  • Rimodulazione del Superbonus

Nel presente articolo approfondiremo principalmente l’intervento riguardante i rimborsi ai dipendenti esentasse (“fringe benefit”) fino a 3.000 euro .

Rimborsi ai dipendenti esentasse (“fringe benefit”) fino a 3.000 euro

Il DL Aiuti-quater, ha portato,  la soglia di esenzione fiscale e contributiva dei “fringe benefit”, ovvero i beni e i servizi erogati dal datore di lavoro ai dipendenti, per il solo 2022 da  euro  600 ad  euro  3.000. Ha inoltre compreso all’interno del concetto di “fringe benefit”  i rimborsi degli importi spesi dal dipendente per pagare le bollette di acqua, gas ed energia elettricità.

Si ricorda che in caso di sforamento del tetto ( euro  3.000) in base alla disciplina ordinaria dei “fringe benefit”, confermata dalla recente, Circolare 35_E dell’Agenzia delle Entrate del 04/11/2022, tutto il valore del benefit viene assoggettato a contributi e imposte (e non solo la differenza fra l’importo esente e la somma erogata).

Innalzando la soglia ad  euro  3.000, il Governo ha voluto far rientrare nell’esenzione anche importi erogati, finora, che hanno sforato la soglia di  euro  600. Il DL Aiuti-bis, di cui al DL 115/2022, infatti, aveva ampliato le tipologie dei “fringe benefit”, facendo rientrare, fra le somme detassate fino ad  euro  600, per il solo 2022 e rimborsate sino al 12/01/2023, anche i rimborsi delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.

Cos’è rimborsabile?

Le somme potranno essere rimborsabili solo alle seguenti condizioni:

  • consumi effettuati nel 2022 anche per le bollette di acqua, gas ed energia elettricità,
  • spese relative a immobili:
    • ad uso abitativo,
    • posseduti o detenuti, dal lavoratore dipendete, in base a un idoneo titolo di possesso registrato (atto acquisto, contratto locazione, comodato registrato, ecc).

Vi rientrano anche le spese per utenze intestate al condominio o al locatore, a patto che vi sia prova espressa del riaddebito analitico delle stesse spese a carico del locatario, sia esso il lavoratore o i suoi familiari.

Verosimilmente, ma si è in attesa di una precisazione in merito, i chiarimenti forniti dalla recente, Circolare 35_E dell’Agenzia delle Entrate del 04/11/2022, valgono anche per la norma così come modificata. Quindi, l’aumento della soglia di esenzione può intendersi come un’agevolazione aggiuntiva rispetto al bonus previsto dall’art. 2 del DL 21/2022, ovvero l’erogazione di buoni carburante fino ad un massimo di  euro  200. La possibilità di versare benefit detassati fino ad  euro  3.000 si applica a tutti i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, comprese le collaborazioni di cui all’art. 409 comma 3 c.p.c. e  di all’art. 2 comma 1 D.Lgs. 81/2015, senza alcun tetto di reddito.

A chi può essere erogato?

Le somme potranno essere erogate:

  • al dipendente per le spese sostenute da Lui o dai suoi familiari (indicati nell’art. 12 del TUIR cioè coniuge, figli ed altri famigliari a carico), a condizione che gli stessi familiari ne sostengano effettivamente le spese.

Si evidenzia che i rimborsi,  possono essere riconosciuti anche individualmente, ad un singolo lavoratore, quindi in deroga al regime ordinario previsto per i piani di welfare aziendale che prevede, per beneficiare dell’esenzione fiscale, di assegnare i benefit a categorie omogenee di lavoratori.

Quale è la prova della spesa sostenuta?

Il lavoratore dovrà  presentare, al datore di lavoro, documentazione legalmente valida fornita da terzi (fatture del fornitore, copie dei bonifici bancari, copie ricevute pagamento postale, ecc) che attesti la spesa sostenuta (fattura, bolletta, ricevuta di pagamento).

In caso di assenza di prova del pagamento si consiglia richiedere un’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 che lo attesti.

Si ricorda che è anche possibile,  far produrre al lavoratore dipendente, un’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con la quale lo stesso attesti il possesso della documentazione che provi il pagamento delle utenze nonché gli elementi necessari per identificarle.  Il datore di lavoro in presenza dell’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 viene sollevato da qualsivoglia responsabilità tranne che per  dolo o colpa grave.

Inoltre si ritiene opportuno predisporre un modello di autocertificazione con la quale il lavoratore dipendente, assunto nel corso dell’esercizio in corso, attesta che le spese oggetto di rimborso, non siano state già richieste ad altro eventuale datore di lavoro.

A chi resta l’onere?

Al datore di lavoro. Non esiste alcuna forma di compensazione a favore del datore di lavoro che decide di erogare il “fringe benefit” al singolo lavoratore. Per questa motivazione si evidenzia che NON E’ UN OBBLIGO per il DATORE DI LAVORO e contemporaneamente NON E’ UN DIRITTO DEL LAVORATORE.

Limite all’uso del contante

Dal 01/01/2023 la soglia per il pagamento in contanti, che sarebbe tornata ad essere euro 1.000 diverrà  euro 5.000.

Rimodulazione del Superbonus

Anticipazione della rimodulazione al 90% per le spese sostenute nel 2023 per i condomini e introduzione della possibilità di accedere, anche per il prossimo anno, al beneficio da parte dei proprietari di singole abitazioni, a condizione che si tratti di prima casa e si trovino sotto una determinata soglia di reddito (15mila euro l’anno innalzandole in base al quoziente familiare). Il superbonus si applica invece al 110% fino al 31 marzo 2023 per le villette unifamiliari che abbiano completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022.

Per i condomini il 110% si applica per chi delibera in assemblea e presenta documenti (Cilas) entro il 25 novembre 2022, mentre diventa del 90% per coloro che non hanno deliberato in assemblea fino ad oggi, in considerazione del decreto aiuti quater.

Proroga credito d’imposta a favore delle imprese contro caro bollette

Con uno stanziamento di 3,4 miliardi di euro è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese e delle attività come bar, ristoranti ed esercizi commerciali per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Confermate le aliquote potenziate del credito di imposta pari a:

  • 40% per le imprese energivore e gasivore
  • 30% per imprese piccole che usano energia con potenza a partire dai 4,5 kW

Proroga tagli accise carburanti

E’ stato stanziato 1,3 miliardi euro per prorogare dal 19/11/2022 e fino al 31/12/2022 lo sconto fiscale sulle accise della benzina e del diesel che conferma il taglio di 30,5 centesimi al litro (considerato anche l’effetto sull’Iva). Per il GPL lo sconto vale 8 centesimi di euro ogni kg che sale a circa 10 centesimi considerando l’impatto sull’Iva. Il Metano non è stato contemplato nel provvedimento ma è stata confermata la riduzione dell’Iva al 5% per l’acquisto di gas naturale per autotrazione (metano).

Sostegno per fronteggiare il caro bollette

Per fronteggiare l’incremento dei costi dell’energia le imprese potranno richiedere ai fornitori la rateizzazione, per un massimo di 36 rate mensili degli importi dovuti, relativi alla componente energetica di elettricità e gas naturale per i consumi effettuati dal 01/10/2022 al 31/03/2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

Al fine di assicurare la più ampia applicazione della misura, SACE S.p.A., è stata autorizzata a concedere una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia. La garanzia è rilasciata a condizione che l’impresa non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni negli anni per i quali si richiede la rateizzazione, sia per sé stessa che per quelle del medesimo gruppo.

Misure per l’incremento della produzione di gas naturale

Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale è previsto un finanziamento a copertura delle spese sostenute dal GSE (Gestore dei servizi energetici). E’ stato prorogato dal 31/12/2022 al 31/03/2023 il termine entro il quale il Gse potrà cedere a prezzi calmierati il gas naturale. Sono previste inoltre, al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale, l’aumento delle quantità estratte da coltivazioni esistenti in zone di mare e l’autorizzazione di nuove concessioni tra le 9 e le 12 miglia dalla costa.

Credito d’imposta per acquisto registratore telematico

Sono stati stanziati 80 milioni di euro per la concessione di un credito d’imposta agli esercenti per la trasmissione della fattura telematica all’Agenzia delle entrate. Il contributo è pari al 100% della spesa sostenuta, fino a 50 euro per ogni registratore telematico acquistato.

Esenzioni in materia di imposte

Per il settore dello spettacolo (cinema, teatri, sale per concerti) non è dovuta la seconda rata IMU per gli immobili, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività.