Emissione fattura: regole generali
La fattura deve essere emessa “nel momento di effettuazione dell’operazione”; tale momento viene determinato secondo le regole previste dall’art. 6 del D.p.r. 633/1972 il quale, restringendo il nostro campo di analisi alle sole operazioni nazionali prevede regole generali diverse a seconda della tipologia di operazione che andiamo a realizzare, ovvero se trattasi di:
- cessioni di beni immobili;
- cessioni di beni mobili;
- prestazioni di servizi.
Oltre ai criteri base che consentono di determinare il momento di emissione della fattura a seconda della diversa natura dell’operazione esistono delle deroghe, definite deroghe assolute, che consentono di determinare il momento di emissione della fattura indipendentemente dal tipo di operazione effettuata.
Cessioni di beni immobili
Nel caso di cessione di beni immobili la regola generale prevista dall’art. 6 prevede che l’operazione si consideri effettuata alla data di stipula dell’atto: sarà quindi il momento in cui vi è il trasferimento della proprietà del bene a far sorgere l’obbligo di emissione della fattura da parte del soggetto cedente. Non è quindi rilevante né la stipula di un contratto preliminare, in quanto non trasferisce la proprietà del bene, né il versamento di un’eventuale caparra.
Cessione di beni mobili
Nel caso di cessione di beni mobili l’operazione si considera effettuata al momento della consegna o della spedizione, quando avviene il trasferimento della proprietà del bene secondo le regole previste dal codice civile. Nel caso di cessione di beni mobili risulta quindi irrilevante il momento di stipula del contratto (o di sottoscrizione dell’ordine) mentre nel caso in cui la consegna o la spedizione dei beni vengano realizzate non con lo scopo di trasferire la proprietà del bene stesso, ma per altre finalità, quali ad esempio in conto lavoro, in conto deposito o in conto prova non sarà un’operazione rilevante a fini iva e non ci sarà dunque l’obbligo di emettere la fattura.
Si parla di fattura immediata quando la stessa viene emessa entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione (consegna o spedizione dei beni).
Parliamo invece di fatturazione differita quando il documento fattura viene emesso entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione. L’art. 21 comma 4 del D.p.r. 633/1972 prevede infatti la possibilità di differire il momento di emissione della fattura per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da un documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, a condizione che la fattura differita venga tenuta.
Prestazioni di servizi
Nel caso di prestazioni di servizi la regola generale prevede che l’operazione si consideri effettuata all’atto del pagamento del corrispettivo: la fattura dovrà quindi essere emessa entro le ore 24 del giorno in cui è avvenuto il pagamento. Anche per le prestazioni di servizi è prevista la possibilità di emettere la fattura differita. Per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.
Le deroghe alle regole generali
Definite quelle che sono le regole generali, che variano a seconda della tipologia di operazione, andiamo ad analizzare quelle che sono le deroghe che valgono invece indipendentemente dal tipo di operazione effettuata.
Vi sono due casi nei quali le regole generali non vengono applicate:
- in caso di fatturazione anticipata (ad es: fattura per l’acquisto di un bene precedente all’effettiva consegna o spedizione)
- in caso di pagamento anticipato (ad es: pagamento di un acconto per un servizio).
Fattura anticipata
L’emissione anticipata della fattura, prima che si siano verificati i momenti rilevanti a fini IVA determina l’effettuazione dell’operazione, limitatamente all’importo fatturato. Deve trattarsi di una vera e propria fattura avente tutti i requisiti richiesti dalla legge.
Pagamento anticipato
Nel caso di cessione di beni se viene versato dal cliente un acconto prima di ricevere la merce ordinata, è necessario emettere la fattura d’acconto, limitatamente all’importo incassato. Nel caso invece di acconto ricevuto per prestazioni di servizi l’incasso anticipato del corrispettivo rappresenta la regola generale di effettuazione dell’operazione, quindi la fattura deve essere emessa entro e non oltre la data in cui l’acconto è stato pagato.