FINE DELLA “QUARANTENA”! e conseguente riapertura.

Il Presidente del Consiglio Prof. Giuseppe CONTE, dopo un consiglio dei ministri, fortemente travagliato (iniziato alle ore 13:00 di Venerdì 15/05/2020, sospeso alle ore 16:00, ripreso alle ore 17:40 per essere nuovamente sospeso alle ore 18:05, per essere ripreso alle ore 22:55 e concludersi alle ore 01:20 del 16/05/2020) ha approvato un Decreto Legge, con il quale si modifica nuovamente la regolamentazione:

  • per gli spostamenti all’interno della regione di residenza e senza modificare la regolamentazione vigente per gli spostamenti fra regioni diverse;
  • la data di apertura delle attività economiche.

Prima di iniziare la disamina, mi si permetta un appunto negativo, riguardante le tempestiche di questo decreto legge. Mi riferisco al fatto che:

  • il 31 gennaio è stata dichiarato lo “stato di emergenza nazionale” per la crisi dell’epidemia da Covid-19 quando i soli casi conosciuti di Covid-19 in Italia era la coppia di cinesi ricoverata all’ospedale Spallanzani di Roma;
  • da allora, fino al 16/05 sono trascorsi 106 gg;

ed i professionisti, ma soprattutto gli imprenditori, non sono stati messi in condizione di poter avere “certezza, circa la data di apertura ma soprattutto circa  le regole che avrebbe dovuto applicare” nelle singole regione poiché, come vedrete nel proseguo, la Regioni, nella giornata di sabato 16/05 e di domenica 17/05 hanno avuto la possibilità di modificare od accettare i protocolli definiti dall’INAIL (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)  e dall’ISS (istituto superiore di sanità).

Ora passiamo alla disamina del provvedimento nazionale e la successiva disamina del conseguente provvedimento Regione Lombardia.

Spostamenti delle persone fisiche.

A partire dal 18/05/2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione di residenza, non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Per cui dalla stessa data saranno liberamente raggiungibili le 2° case situate all’interno delle medesima Regione di residenza.

Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, così come già previsto nel precedente DPCM.

A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali, adottati tenendo conto dell’andamento della curva epidemiologica. Nella eventualità che dette norme nazionali siano emanate, le stesse varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori.

Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. A tale fine si ritiene opportuno dare una definizione di assembramento. Analizzando le norme emanate per combattere l’epidemia di Covid-19 un assembramento è un gruppo di persone (oltre 1)  dove non è possibile mantenere la distanza sicurezza di almeno un metro. Poiché se si dovesse prendere in considerazione la definizione giuridica del termine, nel diritto penale “le adunate di più persone avvenute senza una preventiva decisione, tali da potersi definire accidentali” non si comprenderebbe come si potrebbe fare la fila fuori dal supermercato.

Sempre dal  18/05/2020, le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sottoscritti fra Governo e le rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

Apertura attività economiche

A partire dal 18/05/2020, le attività economiche, produttive e sociali dovranno svolgersi nel rispetto dei contenuti dei protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali (di seguito verranno riportate i protocolli INAIL-ISS in vigore su tutto il territorio nazionale).

In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.
I dati del monitoraggio giornaliero sono comunicati quotidianamente dalle Regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.

In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, potrà introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

Provvedimenti della Regione Lombardia.

Il Presidente Attilio Fontana ha firmato l’Ordinanza Regione Lombardia n. 546 del 13/05/2020. Il provvedimento prevede alcune prescrizioni per i datori di lavoro, più restrittive di quelle statali, per garantire la tutela della salute in tutti i luoghi di lavoro in Lombardia (es. attività produttive, uffici, negozi, attività aperte al pubblico etc.). Nelle giornate del 16/05/2020 e del 17/05/2020 non sono state rese pubbliche ordinanze della Regione Lombardia relative a modifiche dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali, sotto riportati. Si evidenzia che dette misure sono valide dal 18 al 31 maggio

I datori di lavoro dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

  1. Il datore di lavoro o un suo delegato dovrà sottoporre il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea. Questa operazione dovrà essere effettuata anche quando, durante l’attività, il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione devono essere momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.L. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni a cui la persona interessata dovrà attenersi.
  2. È fortemente raccomandato anche rilevare la temperatura dei clienti/utenti, prima dell’accesso. Con temperatura superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso e la persona dovrà contattare il proprio medico curante.
  3. È fortemente raccomandato scaricare e utilizzare l’ app “AllertaLom, il questionario “CercaCovid” deve essere compilato quotidianamente da parte del datore di lavoro e da tutto il personale.
  4. Resta in vigore l’obbligo preesistente di utilizzare le mascherine.

Inoltre Regione Lombardia ha emanato nel pomeriggio del 17/05/2020 le proprie LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE in vigore dal 18/05/2020.

Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’ Ordinanza e dalle LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE, rimane in vigore quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020.

Protocolli INAIL – ISS e norme applicabili.

Documento tecnico rimodulazione Parrucchieri ed Estetiste .

Documento tecnico rimodulazione Ristorazione .

Documento tecnico rimodulazione Attività ricreative e balneazione in spiaggia .

LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE applicabili in regione Lombardia.

Per tutti le rimanenti attività commerciali, restano in vigore le indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri riportate nell’Allegato 5 del DPCM del 26/04/2020.