Per effetto della norma introdotta dall’art. 18, D.L. n. 124/2019 c.d. “Decreto fiscale 2020”, di cui Vi abbiamo dato ampia comunicazione,
- in data 09/01/2020, con l’articolo denominato LIMITE UTILIZZO CONTANTE. Novità introdotte con il “Decreto fiscale 2020”,
- in data 21/06/2020, con l’articolo denominato LIMITE UTILIZZO CONTANTE. Nel 2020, in piena pandemia Covid19 si abbassa il limite.
a partire dal 01/01/2022 non é possibile effettuare pagamenti in contanti per un importo superiore a 999,99 euro.
Prima di passare ad un breve riassunto della normativa vigente Vi invitiamo a prendere visione dell’articolo sopra richiamato in quanto portatore di spunti di natura fiscale derivanti dalla gestione del contante.
QUALE E’ IL LIMITE D’UTILIZZO DEL CONTANTE NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI FRA PIU PARTI?
In forza alla norma dell’art. 18, D.L. n. 124/2019 c.d. “Decreto fiscale 2020” dal 01/01/2022 è diminuito il limite d’utilizzo del contante a 999,99 euro. Per utilizzo di contante si intende:
- trasferimento di denaro contante in euro o in valuta estera,
- trasferimento di titoli al portatore in euro o valuta estera,
- libretti di deposito bancari o postali al portatore;
effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche.
QUALI SONO LE CONSEGUENZE IN CASO DI SUPERAMENTO DEL LIMITE DI 999,99 EURO?
Qualora ci fosse la necessità di effettuare un pagamento per una cifra superiore al limite fissato per l’utilizzo del contante, l’utente è obbligato ad usare strumenti tracciabili come la carta di credito o di debito, l’assegno o il bonifico postale/bancario.
Il limite contanti trova applicazione per tutti i tipi di trasferimento di denaro, inclusi prestiti e donazioni, fra soggetti diversi indifferentemente dal grado di parentela.
Si ritiene necessario evidenziare che il divieto vale anche per acquisti frazionati in modo artificioso. Si incorre nell’ipotesi di frazionamenti artificiosi come indicata nella Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze 16.1.2012 n.2. qualora vengono effettuati più pagamenti inferiori alla soglia senza che:
- vengono rispettati accordi contrattuali. Per esempio in un contratto di fornitura si stabilisca il pagamento del corrispettivo con 5 rate settimanali da euro 1.500;
- siano rispettate le prassi commerciali del settore merceologico e dell’area geografica.
Inoltre è fondamentale ricordare che l’Amministrazione Finanziaria, tenuto conto
- parere del Consiglio di Stato n. 1504 del 12/12/95;
- risposta Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12/06/2008
ha il potere discrezionale di disconoscere le operazioni frazionate, imponendo “l’onere della prova” in capo al soggetto che ha posto in essere il frazionamento, al fine di dimostrare la fondatezza del frazionamento e la corrispondente funzione dello stesso diversa dal “mero lo scopo specifico di eludere il divieto imposto dalle disposizioni in materia di antiriciclaggio”.
Inoltre è doveroso ricordare che è sempre possibile suddividere il pagamento dovuto tra contanti e pagamento tracciabile (esempio bancomat, carta di credito, bonifico, ecc.).
Il trasferimento (versamento e prelievo) di somme di denaro dai propri conti correnti non prevede alcun limite, in quanto non avviene tra due soggetti diversi.
ESISTONO DEROGHE?
La normativa che regola l’utilizzo del contante prevede un’unica deroga al limite sopra individuato, qualora una delle parti nella transazione sia un cittadino straniero non residente in Italia e l’altra parta sia un operatore economico nazionale che, come recita l’art. 3 del DL 16/2012, sia un fornitore di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo .
In questo caso, il limite d’utilizzo del contante viene innalzato a 15,000 euro, ma a patto che colui che cede il bene o presta un servizio provveda ad eseguire gli adempimenti di seguito riportati:
- Il cedente è tenuto ad acquisire la fotocopia del passaporto del consumatore (straniero non residente) al momento di effettuare l’operazione.
- Deve farsi rilasciare un’autocertificazione effettuata dal cliente consumatore (straniero non residente), nella quale attesti di non essere cittadino italiano e di risiedere all’estero.
- Qualora il cliente consumatore (straniero non residente) provenga da un paese extra UE è necessario che l’autocertificazione venga redatta nella lingua del cliente consumatore con allegata la traduzione in una lingua di un paese UE.
- Qualora il cliente consumatore (straniero non residente) provenga da un paese UE è sufficiente che l’autocertificazione venga redatta nella lingua del cliente consumatore.
- Il primo giorno feriale successivo alla transazione, il fornitore cedente deve:
- “identificarsi” preventivamente inviando apposita comunicazione anche in via telematica, all’Agenzia delle Entrate in cui deve indicare il conto corrente in cui intende versare il denaro contante incassato in forza alla deroga per cittadini stranieri;
- versare il denaro contante ricevuto presso una banca o altro operatore finanziario nazionale, in un conto corrente ove il fornitore sia anche titolare effettivo.
ESISTONO SANZIONI?
Nel caso in cui un soggetto dovesse effettuare un pagamento in contanti, DAL 01/01/2022 superando il limite vigente, incorrerebbe in una sanzione amministrativa compresa tra 1.000 euro e 50.000 euro.
NOTE:
Divieto di pagamento in contanti dello stipendio. Dal 01/01/2018 é fatto divieto a datori di lavoro e committenti, di retribuire i dipendenti e i collaboratori con denaro contante. E’ possibile corrispondere uno stipendio esclusivamente con bonifico bancario o postale, in alternativa attraverso pagamenti elettronici o assegni. Per quanto concerne i rimborsi spese, al momento restano esclusi dal predetto divieto. I soggetti che pagano le retribuzioni violando l’obbligo di tracciabilità, incorrono in sanzioni amministrative per un importo compreso tra 1.000 euro e 1.500 euro.
Pagamento in contanti del canone di locazione. Il pagamento del canone di locazione può essere fatto in contanti nel rispetto dei limiti vigenti di antiriciclaggio (999,99 euro). Qualora tra locatore ed inquilino si giunga all’accordo di regolare il pagamento in contanti è necessario che il locatore si attivi al fine di rilasciare all’inquilino ogni mese una ricevuta in duplice copia, che riporta data di pagamento, l’importo versato, una marca da bollo da Euro 2,00 (a carico dell’inquilino) e le firme di entrambe le parti, in modo di avere la prova reciproca del comportamento concordato. La ricevuta di pagamento dell’affitto in contanti che il proprietario fa e rilascia all’inquilino rappresenta un documento ufficiale e che ha anche valore legale nel caso di problemi o controversie e accerta in modo chiaro che il pagamento dell’affitto avviene con regolarità. La possibilità di effettuare il pagamento del canone di locazione in contanti trova un limite unicamente nel caso di contratti di locazione degli studenti fuori sede, nel cui caso al fine che gli stessi oppure i loro genitori possano beneficiare delle detrazioni fiscali è necessario rispettare l’obbligo di pagamento del canone di locazione con strumenti tracciabili.