Piano Transizione 5.0. Decreto Legge Pnrr del 26/02/2024.

Il 26/02/2024 é arrivato l’atteso D.L. Pnrr contenente il Piano Transizione 5.0.

Le imprese ed i professionsiti lo aspettavamo da mesi al fine inizare a comprnendere il potenziale utilizzo ma é necessario evidenziare che diventerà operativo solo dopo l’emanazione di due decreti attuativi.

QUALI BENI SONO AGEVOLABILI

Il Piano Transizione 5.0 intende incentivare progetti di innovazione effettuati nel 2024 e 2025 che conseguano una riduzione dei consumi energetici.

Sono agevolabili:

  • gli investimenti con acquisto diretto  oppure  tramite leasing;
  • in beni strumentali materiali e immateriali tecnologicamente avanzati;
  • interconnessi ai sistemi di fabbrica indicati nella legge di bilancio 2017 che aveva definito il piano Industria 4.0,
  • a condizione che siano usati in progetti di innovazione che riducano i consumi energetici della struttura produttiva di almeno il 3% oppure i processi interessati dall’investimento almeno del 5%.

Si evidenzia che rispetto all’Industria 4.0 si riscontra un ampliamento dei beni oggetto di agevolazione rispetto alla precedente proposta. in aprticolare vengono ricompresi anche software o applicazioni per il monitoraggio dei consumi e dell’energia autoprodotta o che introducono meccanismi di efficienza energetica nonché, se acquistati unitamente a questi, software per la gestione di impresa.

PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILE

Fra i beni sopra individuati come “agevolabili” qualora abbiano un valore d’investiemtno superiori ad euro 40.000, possono essere agevolati anche investimenti in impianti per l’autoproduzione di energia rinnovabile destinata all’autoconsumo a condizione che la fonte rinnovabile non sia BIOMASSA.

Si evidenzia che i pannelli fotovoltaici al fien di poter essere ammessi all’agevolazione Piano Transizione 5.0 gli stessi devono essere inseriti nel registro Enea e quuindi devono essere:

  • prodotti nella Comunità Economica Europea;
  • classificati secondo tre livelli di alta efficienza.

Tale classificazione é fondamentale per poter usufruire correttaemtne dell’agevolazione poiche i moduli delle due classi con un’efficienza a livello di cella più alta godono di un superincentivo perché concorrono al calcolo del credito d’imposta, rispettivamente, per il 120% e 140%.

FRA LE SPESE AMMISSIBILI RIENTRA ANCHE LA “FORMAZIONE”

Anche le spese di formazione sulle tecnologie, unicamente se fornita da formatori esterni, rilevanti per la transizione digitale ed energetica sono agevolabili, con il seguente doppio vincolo:

  • con un valore massimo del 10% degli investimenti totali
  • e comunque non oltre euro  300.000.

QUALI SONO LE ALIQUOTE DI AGEVOLAZIONE?

Per investimenti fino ad euro 2.500.000 il credito di imposta arriverà al 45% nella 3° classe di efficienza energetica, cioè quella che darà risultati migliori di risparmio (almeno il 10% per l’unità produttiva o 15% per il processo).

Si scende a un credito d’imposta al 40% e al 35% nella 2° classe di risparmio (dal 6 a 10% per unità produttiva e 10-15% per il processo) e nella 1° classe di risparmio (rispettivamente dal 3 al 6% e dal 5 al 10%).

L’intensità dell’aiuto cala all’aumentare dell’investimento, secondo la logica di premiare di più le piccole e medie aziende rispetto ai grandi gruppi e dunque  per la quota di investimenti:

  • compresa tra euro 2.500.000 e 10.000.000 di spesa il credito d’imposta sarà del 25% nella 3° classe di efficienza energetica, del 20% nella 2° classe di efficenza energetica e del 15% nella 1° classe di efficenza energetica.
  • compresa tra euro 10.000.000 e 50.000.000 di spesa il credito d’imposta sarà rispettivamente del 15% nella 3° classe di efficienza energetica, del 10% nella 2° classe di efficenza energetica e 5 % nella 1° classe di efficenza energetica.

Si ricorda che per gli investimenti effettuati in leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Infine, se il bene strumentale è utilizzato mediante soluzioni di cloud computing, sono agevolabili anche i costi per l’uso di questo servizio, limitatamente alle quote imputabili.

COME SI CALCOLERA’ IL RISPARMIO ENERGETICO?

Il D.L. Pnrr contenente il Piano Transizione 5.0 indica la procedura per verificare e calcolare il risparmio energetico.

Si dovà fare il raffronto rispetto ai consumi dell’anno precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto di variazioni dei volumi produttivi e di fattori esterni condizionanti. Per le imprese di nuova costituzione, il calcolo sarà invece fatto rispetto ai consumi medi annui riferibili a uno «scenario controfattuale», che sarà definito con uno dei due decreti attuativi in attesa di emissione.

QUALI ADEMPIMENTI RISPETTARE?

Per l’accesso al contributo, le imprese dovranno presentare un’apposita comunicazione al ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) prima e dopo il completamento degli investimenti. Ma, soprattutto, dovranno presentare una doppia certificazione di un valutatore indipendente: una ex ante sulla riduzione dei consumi di energia conseguibili e l’altra ex post sull’effettiva realizzazione degli investimenti.

Per le Pmi, le spese per le certificazioni saranno riconosciute in aumento del credito d’imposta fino a 10mila euro.

Inoltre il Mimit dovrà nel frattempo implementare una piattaforma informatica che servirà sia a gestire le certificazioni sia a controllare l’andamento della misura.

Come già previsto per Industria 4.0, poi, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da un’ulteriore certificazione, stavolta rilasciata dal soggetto incaricato o abilitato alla revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione dei conti, le spese per questa certificazione possono incrementare il credito d’imposta fino a 5mila euro.

QUALI SONO LE MODALITÀ DI FRUIZIONE?

Il D.L. Pnrr contenente il Piano Transizione 5.0ha tenuto conto dei rilievi mossi dalla Ragioneria dello Stato, legati ai tempi di ultimazione del Pnrr, per cui è stato deciso che la compensazione avverà:

  • tramite modello F24
  • tassativamente entro il 31/12/2025.

L’eccedenza non compensata entro questa data può essere riportata in avanti ma spalmata in cinque rate annuali di pari importo.

L’ammontare utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Mimit e quest’ultimo, ai fini dei controlli, prima ancora della comunicazione ai beneficiari, trasmetterà all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, che diventerà disponibile trascorsi dieci giorni.

L’importo, inoltre, è ridotto in misura corrispondente se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’attività d’impresa o anche destinati a stabilimenti diversi da quelli che hanno dato diritto all’agevolazione, oppure a fronte di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nel caso di leasing.

ESISTONO ESCLUSIONI?

L’agevoalzione non non é concessa per investimenti in una serie di settori ritenuti non compatibili con il principio Ue “non arrecare danni significativi all’ambiente”, a partire dalle attività direttamente connesse ai combustibili fossili.

Sono inoltre esclusi gli investimenti in beni oggetto di concessione con regime a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, dell poste, delle tlc, della depurazione delle acque e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

SONO NECESSARI ANCORA PROVVEDIMENTI ATTUATIVI?

SI!

Sono necessari ancora due i provvedimenti attuativi.

Il primo provvedimento (decreto atuativo) dovrà essere adottato dal Mimit entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto e definirà sette aspetti:

  1. contenuto e modalità di trasmissione dei comunicazioni e certificazioni;
  2. criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito;
  3. procedure di concessione e fruizione del credito d’imposta, nonché di controllo ed eventuale recupero;
  4. modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa (3,15 miliardi per il 2024 e altrettanti per il 2025);
  5. individuazione dei requisiti dei certificatori;
  6. eccezioni relative agli investimenti non agevolabili;
  7. modalità con cui assicurare che almeno 4 miliardi contribuiscano agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici.

Il secondo provvedimento (decreto atuativo), per il quale non è indicata una data limite di emanazione, definirà i requisiti dei formatori cui le imprese si potranno rivolgere per le spese di formazione agevolabili.