REGISTRAZIONE FATTURE ACQUISTO provvenienti da “Piattaforme di eComemerce”

Prima di iniziare la disamina si ritiene opportuno fare chiarezza circa alcune definizioni giuridico fiscali che di seguito saranno utilizzate.

 

DEFINIZIONE.

  • Rappresentante Fiscale: E’ il soggetto tramite il quale un altro soggetto passivo non residente, comunitario o extracomunitario, privo di stabile organizzazione in Italia, effettua operazioni rilevanti ai fini iva sul territorio dello stato.
  • Stabile organizzazione:   Per “stabile organizzazione” ai fini ‘IVA si intende un centro di attività sufficientemente permanente, diverso dalla sede principale (c.d. “casa madre”) del soggetto passivo, dotato di una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici, tale da ricevere e utilizzare i beni/servizi acquistati e/o effettuare operazioni attive sul territorio dello stato.
  • Identificazione diretta:   Prevista dall’art. 35 – ter del DPR 633/72, è alternativa alla nomina del rappresentante fiscale ed è valida non solo per i soggetti Unionali, ma anche per i soggetti residenti in un paese extra-UE con cui esistono strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta.

 

TIPOLOGIE DI REGISTRAZIONI conseguenti alle varie tipologie di fornitori della piattaforma.

Il soggetto ricevente che registra la fattura di acquisto dovrà sempre porre attenzione alla partita IVA del cedente in quanto si possono configurare casistiche distinte:

Soggetto estero stabilito in Italia tramite una stabile organizzazione.

Questa tipologia equivale ad un soggetto stabilito in Italia tenuto ad emettere fatture elettroniche dalla propria partita IVA italiana, avvalendosi del SDI. Per l’acquirente italiano l’operazione non desta problemi, in quanto riceverà una fattura elettronica con IVA, da registrare regolarmente, al pari di un qualunque altro acquisto da soggetto passivo residente in Italia.  Classico esempio è la fattura di acquisto che arriva allo SDI da parte del colosso dell’E-Commerce “Amazon succursale Italiana”.  L’operazione non dovrà essere riepilogata nell’esterometro trattandosi di una compravendita tra soggetti stabiliti in Italia obbligati alla fatturazione elettronica. Riassumendo:

RICEZIONE SDI SI
FATTURA CARTACEA NO
ESTEROMETRO/AUTOFATTURA ELETTRONICA NO
ISCRIZIONE VIES RICHIESTA NO
ANAGRAFICA FATTURE Soggetto nazionale con PI IT

 

Soggetto estero unionale non stabilito ma identificato in Italia tramite rappresentante o identificazione diretta. Questa tipologia equivale ad un cedente estero unionale, non residente e non stabilito, anche se identificato in Italia, gli acquisti richiedono l’applicazione del meccanismo del reverse charge (art. 17 co. 2 DPR 633/72). La fattura cartacea ricevuta avrà una partita iva italiana. Il soggetto non residente dovrà emettere fattura al proprio cliente utilizzando la propria posizione IVA Italiana, senza applicare l’imposta. Il cessionario italiano applicherà l’iva tramite l’inversione contabile (Reverse Charge). La fattura sarà di tipo cartacea in quanto questi soggetti sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica e dovrà essere comunicata nell’esterometro oppure il soggetto ricevente potrà in alternativa emettere autofattura elettronica.
Se l’acquirente Italiano ha istituito un sezionale per gli acquisti di beni e servizi intracomunitari, si ricorda che la “fattura integrata” o l’autofatture del soggetto non residente dovrà confluire in questo registro al pari di un qualsiasi altro acquisto comunitario.

Attenzione: se il cessionario è un soggetto passivo iva, ed esercita un’attività d’impresa, arte o professione, deve essere iscritto all’elenco VIES per poter fare operazioni in ambito UE.

Riassumendo:

RICEZIONE SDI NO
FATTURA CARTACEA SI
ESTEROMETRO/AUTOFATTURA ELETTRONICA SI
ISCRIZIONE VIES RICHIESTA SI
ANAGRAFICA FATTURE Soggetto non italiano con PI IT

 

Soggetto estero non stabilito ma identificato in Italia tramite rappresentante fiscale. Questo è il caso in cui il cedente è un soggetto Extra-Ue ma i beni partono dall’Italia in quanto i beni sono già presenti nel territorio Italiano ed il soggetto estero è dotato di un rappresentante fiscale. I beni in vendita sono già stati precedentemente trasportati/spediti in Italia. La fattura del cedente soggetto Extra-Ue avrà una partita iva italiana di un soggetto Extra-UE, non si avrà una bolla doganale perché le formalità doganali sono state già espletate dal cedente/importatore. La vendita dei beni da parte del soggetto Extra-UE al cliente italiano dà luogo a un acquisto interno. L’impresa acquirente dovrà emettere un’autofattura ( 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972). Se l’azienda ha istituito un sezionale per gli acquisti di beni e servizi Extracomunitari l’autofatture del soggetto non residente dovrà confluire in questo registro al pari di un qualsiasi altro acquisto extracomunitario.

Riassumendo:

RICEZIONE SDI NO
FATTURA CARTACEA SI
ESTEROMETRO/AUTOFATTURA ELETTRONICA SI
ISCRIZIONE VIES RICHIESTA SI
ANAGRAFICA FATTURE Soggetto non italiano con PI IT

 

Soggetto unionale non stabilito non identificato in Italia che spedisce la merce da un paese unionale. Questa tipologia equivale ad una cessione intracomunitaria di beni e dunque richiede  l’applicazione del meccanismo del reverse charge. La fattura cartacea ricevuta avrà una partita iva europea che deve essere verificata nel sisistema VIES. Il soggetto non residente dovrà emettere fattura al proprio cliente utilizzando la propria posizione IVA Europea, senza applicare l’imposta. Il cessionario italiano applicherà l’iva tramite l’inversione contabile (Reverse Charge). La fattura sarà di tipo cartacea in quanto questi soggetti sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica e dovrà essere comunicata nell’esterometro oppure il soggetto ricevente potrà in alternativa emettere autofattura elettronica.
Se l’acquirente Italiano ha istituito un sezionale per gli acquisti di beni e servizi intracomunitari, si ricorda che la “fattura integrata” o l’autofatture del soggetto non residente dovrà confluire in questo registro al pari di un qualsiasi altro acquisto comunitario.

Attenzione: se il cessionario è un soggetto passivo iva, ed esercita un’attività d’impresa, arte o professione, deve essere iscritto all’elenco VIES per poter fare operazioni in ambito UE.

Riassumendo:

RICEZIONE SDI NO
FATTURA CARTACEA SI
ESTEROMETRO/AUTOFATTURA ELETTRONICA SI
ISCRIZIONE VIES RICHIESTA SI
ANAGRAFICA FATTURE Soggetto europeo con PI UE

 

Soggetto estero extracomunitario non stabilito non identificato in Italia che spedisce la merce da un paese extracomunitario. Questa tipologia equivale ad una IMPORTAZIONE poiché le merci partono da un Paese extracomunitario.

In questo caso l’operazione soggetta a IVA in dogana ed ad eventuali dazi. Il cessionario per poterla registrare in contabilità e fruire della detrazione dell’IVA e della deduzione del costo, dovrà avere i seguenti documenti: a) La fattura di acquisto del fornitore estero; b) La bolla doganale; c) La fattura del vettore per addebito degli oneri e formalità doganali.

Riassumendo:

RICEZIONE SDI NO
FATTURA CARTACEA SI
ESTEROMETRO/AUTOFATTURA ELETTRONICA NO
ISCRIZIONE VIES RICHIESTA NO
ANAGRAFICA FATTURE Soggetto extraeuropeo con identificativo extraeuropeo

 

Fornitore estero, intracomunitario o extracomunitario, identificato o non identificato, che applica l’iva in fattura. “The last but not the least”è il caso in cui l’impresa si veda recapitare una fattura dal fornitore esterointracomunitario o extracomunitario, identificato o non identificato, che applica l’iva in fattura. Il comportamento del cedente, indica che all’ atto dell’acquisto l’impresa non ha fornito gli estremi necessari affinché il cedente la considerasse come un “soggetto passivo d’imposta”. La fattura riporterà l’iva del paese di origine oppure l’iva Italiana, come se la vendita fosse fatta ad un consumatore privato. In questo caso l’impresa non potrà integrare oppure autofatturare l’operazione, dal momento che l’IVA è già stata assolta all’ origine. Per poter dedurre il costo (L’iva non è detraibile) il cessionario dovrà registrare una fattura in prima nota per l’importo complessivo (Imponibile più iva) e tenere la documentazione/fattura come prova della spesa sostenuta. La fattura non dovrà essere inclusa nell’esterometro.

Riassumendo:

RICEZIONE SDI NO
FATTURA CARTACEA SI
ESTEROMETRO/AUTOFATTURA ELETTRONICA NO
ISCRIZIONE VIES RICHIESTA NO
ANAGRAFICA FATTURE Qualsiasi ad eccezione della       PI IT

 

Note per autofatture.

Si ricorda di fare molta attenzione alla dicitura da riportare sulle autofatture cosi da poter distinguere facilmente il REVER INTERNO dal REVER ESTERNO e quello esterno fra Ue o ExtraUe.