Nuovo aggiornamento delle scadenze relative al superbonus.
Il decreto Asset ha infatti prorogato di 3 mesi, dal 30/09/2023 al 31/12/2023, il termine ultimo per godere dell’aliquota agevolativa del 110% per interventi operati su unità unifamiliari che al 30/09/2022 avevano già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30%.
Con la fine del 2023 scade anche il superbonus al 90% per le spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di impresa, arti e professioni, per interventi avviati a decorrere dal 01/01/2023 su singole unità immobiliari.
Quali sono le altre scadenze da ricordare?
Ancora un cambio nel calendario delle scadenze relative al superbonus.
L’ennesima modifica arriva con il decreto Asset (DL n. 104/2023) e riguarda gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti che al 30/09/2022 avevano effettuato lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Resta confermata la restante tempistica per gli altri beneficiari della detrazione.
Vediamo nel dettaglio un quadro riepilogativo delle attuali scadenze.
Unifamiliari con soglia lavori del 30% al 30/09/2022
Il decreto Asset, all’articolo 24, intervenendo sul comma 8 bis, secondo periodo, dell’articolo 119 del D.L. 34/2020, sposta dal 30/09 al 31/12/2023 il termine finale entro cui le persone fisiche possono beneficiare della maxi-detrazione al 110% sulle spese sostenute per interventi agevolati, su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome, che alla data del 30/09/2022 avevano già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30%. Il Decreto Asset non interviene invece sulla scadenza prevista per le unifamiliari nelle zone alluvionate (Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana) che resta fissata al 31/12/2023.
Pertanto, indipendentemente dall’ubicazione dell’edificio, la detrazione è pari al 110%:
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- per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022;
- per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 se al 30 settembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/E/2023, per le spese sostenute successivamente al 31/12/2023, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi, è possibile avvalersi degli altri bonus edilizi minori, ovvero:
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- per interventi di efficienza energetica, dell’ecobonus “ordinario”
- per interventi antisismici, del sisma bonus “ordinario”
- per interventi di recupero del patrimonio edilizio,
Unifamiliari con interventi avviati dal 2023
Con la fine del 2023 scade anche il superbonus al 90% per le spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di impresa, arti e professioni, per interventi avviati a decorrere dal 01/01/2023 su singole unità immobiliari.
La detrazione spetta per le spese sostenute dal 01/01/2023 al 31/12/2023, a condizione che:
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- il contribuente sia titolare di diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà) o di diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) sull’unità immobiliare (restano esclusi, ad esempio, i comodatari ed i locatari);
- che l’unità immobiliare oggetto dei lavori agevolati sia adibita ad abitazione principale;
- che il contribuente abbia un reddito di riferimento, non superiore a 15.000 euro, calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente, dal contribuente, da coniuge/soggetto legato da unione civile/convivente/familiare, per un coefficiente pari a 1 se il nucleo familiare è formato solo dal contribuente, aumentato di 1 se è presente un secondo familiare convivente, di 0,5 se è presente un familiare a carico, di 1 se sono presenti 2 familiari a carico e di 2 se sono presenti 3 o più familiari a carico.
Condomìni e edifici plurifamiliari
Per i condomini, le persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari, le Onlus, le Associazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, la fine del 2023 porterà a un netto taglio delle aliquote del superbonus.
In particolare, per tali soggetti, la detrazione spetta nella misura massima del 110%, per le spese sostenute fino al 31/12/2023:
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- se la CILAS è stata presentata entro il 25 novembre 2022 (e, per i condomini, l’assemblea che ha approvato l’esecuzione dei lavori è stata adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022);
- (solo per i condomini) se la CILAS è stata presentata entro il 31 dicembre 2022 e l’assemblea che ha approvato l’esecuzione dei lavori è stata adottata entro il 18 novembre 2022
- nell’ipotesi di intervento da eseguire tramite demolizione e ricostruzione degli edifici se, al 31 dicembre 2022, risulta presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo. Si ricorda che la data della delibera assembleare deve essere certificata dall’amministratore o dal condomino che ha presieduto l’assemblea.
Nei casi diversi dai precedenti, per le spese sostenute fino al 31/12/2023, la detrazione spetta nella misura del 90%.
Per le spese sostenute dopo il 31/12/2023, l’aliquota agevolativa si ridurrà al:
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- 70% per le spese sostenute nel 2024;
- 65% per le spese sostenute nel 2025.
Stesse scadenze e percentuali sono previsti per gli interventi “trainati” effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto. Si ricorda che ai sensi della normativa il superbonus si applica agli interventi “trainati” a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno un intervento “trainante”.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E/2020 (paragrafo 2.2), ha chiarito che tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi “trainati” sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.
Da tale chiarimento deriva che, ai fini dell’applicazione del superbonus, le spese sostenute per gli interventi “trainanti” devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.
Secondo quanto precisato dal ministero dell’Economia. con la risposta del 28 giugno 2023 all’interrogazione parlamentare n. 5-00784, la data di inizio e fine lavori degli interventi “trainanti” che accedono al superbonus deve essere comprovata dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi vigenti.
IACP ed enti equivalenti
Il 31/12/2023 è una data chiave anche per il superbonus per gli interventi effettuati dagli IACP ed enti equivalenti, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative a proprietà indivisa.
In base a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/E/2023, gli scenari che si prospettano saranno diversi a seconda se si tratta di:
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- edifici in esclusiva proprietà dei già menzionati istituti (o enti assimilati) o delle già menzionate cooperative;
- edifici condominiali a prevalente proprietà dei già menzionati istituti (o enti assimilati) o delle già menzionate cooperative.
Nel primo caso (edifici in esclusiva proprietà IACP ed enti equivalenti), il superbonus si ferma il 31/12/2023: non spetterà per le spese sostenute nel 2024 e nel 2025. In particolare, la detrazione è pari al 110% per le spese sostenute:
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- entro il 30/06/2023;
- entro il 31/12/2023 se alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Nel secondo caso (edifici condominiali a prevalente proprietà IACP ed enti equivalenti):
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- se si realizza la condizione che alla data del 30/06/2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, il superbonus spetta nella misura del 110% per spese sostenute fino al 31/12/2023;
- se non si realizza la condizione che alla data del 30/06/2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, è applicabile la disciplina generale relativa ai condomini.
Zone terremotate e soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi sociosanitari e assistenziali
Orizzonte lungo per il superbonus:
– per le zone terremotate;
– per i soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi sociosanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, per interventi su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.
Nei già menzionati casi, infatti, l’aliquota resta al 110% fino al 31/12/2025.