REVERSE CHARGE. Settore Edile.

Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 i debitori dell’imposta sono coloro che effettuano le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi imponibili.

I Debitori – nei tempi e nei modi stabiliti nello stesso Decreto IVA – devono versare all’Erario l’IVA al netto delle detrazioni previste dall’ art. 19.

Tale regola generale viene però derogata dal successivo comma 5 dell’art. 17, che istituisce il meccanismo del “Reverse Charge” (cosi detta “inversione contabile”) in base al quale il soggetto passivo cessionario o committente diviene debitore dell’imposta in luogo, rispettivamente, del cedente o prestatore.

Lo scopo dell’istituto in esame è di “semplificare e garantire” la riscossione dell’IVA nonché di contrastare la frode, l’evasione e l’elusione fiscale.

L’istituto del “Reverse Charge”, tenuto conto dello scopo sopra evidenziato e delle area economiche di maggior rischiosità può essere così suddiviso:

  1. Reverse Charge “interno” (si applica ai rapporti fra due soggetti “nazionali”)
    1. prestazioni di servizi resi da SUBAPPALTATORI EDILI;
    2. prestazioni di servizi di PULIZIA, DEMOLIZIONE, di INSTALLAZIONE DI IMPIANTI e di OPERE DI COMPLETAMENTO relative ad edifici;
    3. cessione d’ORO;
    4. cessioni di FABBRICATI;
    5. cessioni TELEFONI CELLULARI e DISPOSITIVI INTEGRATI;
    6. cessioni CONSOLE PER GIOCHI, TABLET e LAPTOP.
  2. Reverse Charge “esterno” (si applica ai rapporti fra un soggetto “nazionali” ed un soggetto “non nazionale”)

Inoltre, al fine dell’applicazione del istituto del Reverse Charge E’ FONDAMENTALE:

  • che entrambe i soggetti siano operatori economici titolari di partita IVA,
  • che in presenza di un unico contratto d’appalto che annoveri a proprio interno una pluralità di prestazione diverse si DOVRA’ procedere ad eseguire una scomposizione al fine di individuare:
    1. quelle soggette a Reverse Charge,
    2. quelle soggette ad IVA

ed effettuare una fatturazione separata.

Il presente elaborato tratterà le aree sopra individuate come Reverse Charge “interno” punti 1) e 2) in quanto estremamente collegati fra loro. Si pensi che in caso sovrapposizione il Legislatore ha determinato la gerarchia normativa.

Reverse Charge interno. Prestazioni di servizi resi da SUBAPPALTATORI EDILI.

Al fine di contrastare fenomeni di evasione IVA nel settore edile, il Legislatore nazionale, con la “Legge Finanziaria 2006”, ha introdotto una modifica alla lettera a) del comma 6 del art.17 del DPR 633/72 che introduce il regime dell’inversione contabile per le prestazioni di servizi rese in virtù della realizzazione di contratti di appalto aventi ad oggetto opere edili.  La norma ha trovato applicazione dal 01/01/2007.

Il regime del Reverse Charge per le prestazioni di servizi resi da SUBAPPALTATORI EDILI è applicabile laddove vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

  • le parti operino in virtù di un contratto di subappalto (ex art. 1655 del CC) o d’opera (ex art. 2222 del CC);
  • si tratti di una prestazione di servizi (o manodopera) resa nel settore edile.

Analizziamo di seguito detti requisiti.

Tipologia di volontà contrattuale.

Il regime del Reverse Charge per le prestazioni di servizi resi da SUBAPPALTATORI EDILI trova applicazione “alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”. Sulla base del tenore letterale della norma, l’inversione contabile pare dunque applicabile esclusivamente in presenza di un rapporto di subappalto avente ad oggetto prestazioni di servizi (o manodopera) rese nel settore edile; di converso, le prestazioni siano rese in virtù di un contratto di appalto nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione (committente principale) devono essere assoggettate alle aliquote e meccanismi dell’IVA ordinaria.

Il contratto di subappalto e quello di manodopera hanno in comune l’assunzione di un’obbligazione, nei confronti di un soggetto committente, avente ad oggetto la realizzazione di un’opera o di un servizio, dietro corrispettivo, ma si differenziano l’uno dall’altro per le caratteristiche strutturali e dimensionali dell’impresa. Difatti, nel subappalto – come nell’appalto – l’esecutore si avvale di una struttura organizzativa tendenzialmente elevata, nel contratto di prestazione d’opera invece è l’attività lavorativa del prestatore a prevalere rispetto a quello della struttura stessa.

Contrariamente, restano escluse dal Reverse Charge per le prestazioni di servizi resi da SUBAPPALTATORI EDILI:

  • le prestazioni d’opera intellettuale – ossia le prestazioni rese da professionisti quali ingegneri, architetti, geometri ecc. – che per loro natura non possono essere definite come manodopera;
  • le forniture di beni con posa in opera, in quanto “la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione dei beni”, pertanto ai fini IVA “costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi” .

La Risoluzione n. 172/2007 – conformemente al principio di prevalenza della sostanza sulla forma – precisa che “ai fini della qualificazione del rapporto giuridico come contratto d’appalto, prestazione d’opera o fornitura con posa in opera è necessario attribuire rilevanza non già al nomen iuris attribuito dalle parti al contratto, bensì agli effetti da questo prodotti in base alla comune intenzione delle stesse, senza limitarsi al dato letterale delle parole quando in contrasto con il comportamento complessivo posteriore alla conclusione del contratto, conformemente a quanto disposto dall’articolo 1362 del codice civile”. Laddove nell’ambito del medesimo contratto sussistano contemporaneamente cessioni di beni e prestazione di servizi, “occorrerà far riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti per stabilire se sia prevalente l’obbligazione di dare o quella di facere” 20. Non è dunque un mero confronto di “costo di manodopera” con “costo del materiale”, bensì la prevalenza della volontà contrattuale.

Individuazione del settore EDILE.

Il settore edile a cui fa riferimento il Legislatore nazionale è l’attività di costruzione.

Al fine di individuare un “perimetro oggettivo” dell’applicazione del Reverse Charge per le prestazioni di servizi resi da SUBAPPALTATORI EDILI, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che bisogna far riferimento alla tabella di classificazione delle attività economiche ATECO alla sezione F “COSTRUZIONI”, ossia tutti quei contribuenti che, nell’esercizio dell’attività commerciale, utilizzano anche se in via non esclusiva o prevalente, uno dei codici ATECO che iniziano per 41, 42 oppure 43. Si invita il lettore a utilizzare il motore di ricerca relativo ai codici ATECO messo a disposizione dall’ISTAT per avere contezza certa delle attività contenute nei singoli codici o famiglie di codici.

Affinché sia considerato soddisfatto il requisito “settore edile” è necessario che:

  • il committente e il prestatore (subappaltatore e appaltatore ovvero subappaltatore ed altri eventuali subappaltatori) siano identificati con uno dei codici ATECO suddetti;

nonché

  • l’attività effettivamente prestata ai fini del contratto di subappalto rientri in una delle attività di cui alla sezione F.

Non assume rilevanza che il committente principale sia o meno un soggetto identificato ai fini IVA e che operi nel campo edile, nei suoi confronti l’appaltatore applicherà ordinariamente l’IVA, in quanto tale rapporto non è interessato dal Reverse Charge per le prestazioni di servizi resi da SUBAPPALTATORI EDILI (ex art. 17, comma 6, lett. a) del D.P.R. n. 633/72).

Si ritiene utile evidenziare che non si applica il Reverse Charge per le prestazioni di servizi resi da SUBAPPALTATORI EDILI fra i soggetti facenti parti di un consorzio.

Di seguito si analizzano alcune “particolarità”.

Reverse Charge e General Contractor. L’art. 17, comma 6, lett. a) prevede che “la disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori”.

Reverse charge e noleggio di mezzi di trasporto. Per determinare se è applicabile o meno il meccanismo dell’inversione contabile per i contratti di noleggio di mezzi di trasporto occorre distinguere tra:

  • noleggio senza operatore o senza montaggio/smontaggio (c.d. “nolo a freddo”);
  • noleggio con operatore (c.d. “nolo a caldo”).

La tipologia contrattuale del c.d. “nolo a freddo” sono escluse dall’ambito applicativo dell’inversione contabile di cui all’art. 17, comma 6, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto tali prestazioni, oltre che non riconducibili alle attività di cui alla lettera F della classificazione ATECO 2007, non concretizzano subappalti.

La tipologia contrattuale di noleggio c.d. “a caldo” possono riguardare le attività ricomprese nei seguenti codici ATECO:

  • 25.0 altri lavori di costruzione, tra i quali rientrano il noleggio di ponteggi e piattaforme di lavoro con montaggio e smontaggio;
  • 50.0 noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili, con operatore, tra i quali rientrano il noleggio di gru, macchine movimento terra, macchine per il pompaggio del calcestruzzo, etc.

In questi casi, l’Agenzia delle entrate “ritiene opportuno chiarire che se il prestatore è chiamato ad eseguire il servizio in qualità di “mero esecutore” materiale delle direttive del committente”, perché se così fosse viene a mancare uno degli elementi tipici del contratto d’appalto, cioè l’autonomia organizzativa, con la conseguenza che non si ritiene applicabile il meccanismo dell’inversione contabile. Mentre “qualora oggetto del contratto fosse non tanto il mero noleggio, ma la realizzazione di lavori di sbancamento, sistemazione di terreni, demolizione di edifici e simili, in funzione di un contratto di subappalto, caratterizzato, quindi, da un’obbligazione di risultato, dall’assenza del vincolo di subordinazione, dall’organizzazione in proprio con assunzione dei relativi rischi” si ritiene che siano soddisfatti i requisiti richiesti dall’art. 17, comma 6, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972 e, pertanto, applicabile il Reverse Charge.

Reverse Charge e attività di ponteggio per conto terzi. L’attività diretta all’installazione di ponteggi per conto terzi rientra tra quelle della sezione F della tabella ATECO 2007 e laddove vengano soddisfatti anche gli altri requisiti richiesti dall’art. 17, comma 6, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972 è possibile applicare il meccanismo del Reverse Charge.

Viceversa, è negata la possibilità di applicare l’inversione contabile, alle ipotesi in cui l’esercente stipuli un contratto di noleggio di ponteggi con relativa istallazione, in quanto in questi casi “la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto al noleggio delle impalcature”.

Vi invitiamo ad utilizzare lo strumento denominato CONTROLLO REVERSE CHARGE ART 17 C 6 LET A al fine di poter fare un’analisi approfondita del vostro singolo caso.

Reverse Charge interno. prestazioni di servizi di PULIZIA, DEMOLIZIONE, di INSTALLAZIONE  DI IMPIANTI e di OPERE DI COMPLETAMENTO relative ad edifici.

La “Legge di Stabilità del 2015” (ex articolo 1, commi 629 e 631, della Legge n. 190/2014) ha introdotto la lettera a-ter) al comma 6 dell’art. 17 del D.P.R. 633/1972, il quale prevede l’applicazione del regime del Reverse Charge alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici” per le operazioni effettuate dal 01/01/2015 .

La disciplina dell’art. 17, comma 6, lett. a-ter) va dunque:

  • ad integrare l’ipotesi di inversione contabile prevista per le prestazioni di servizi rese da subappaltatori edili di cui alla precedente lett. a), comma 6, art. 17. Infatti, estende l’obbligo di applicazione del Reverse Charge alle seguenti prestazioni relative ad edifici:
    1. Servizi di pulizia;
    2. Servizi di demolizione;
    3. Servizi di installazione impianti;
    4. Servizi di completamento;
  • ad ampliare la platea di soggetti interessati. Infatti, è tenuto all’applicazione del Reverse Charge ogni soggetto passivo IVA che rende i servizi di cui sopra ad altro operatore IVA indipendentemente:
    1. dalla circostanza che si tratti di prestatori che svolgano un’attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO;
    2. dal vincolo giuridico che li unisce (contatto di subappalto o manodopera). In tal senso, la Circolare n. 14/E del 2015 chiarisce che “il sistema dell’inversione contabile si applica a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese: a) dal subappaltatore nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore; b) nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.

Si ricorda che é esclusa dall’applicazione del regime del Reverse Charge la fornitura con posa in opera, laddove la posa in opera assuma una funzione accessoria rispetto alla fornitura del bene. Ai fini di individuare quale delle due prestazioni prevale, non occorre effettuare una comparazione di “costi”, bensì dare rilevanza alla “volontà contrattuale”.

Al fine della corretta individuazione dei servizi oggetto del Reverse Charge alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici” è necessario poter individuare i concetto di “edificio”.

Iniziamo chiarendo che non esiste, in materia IVA, una nozione di “edificio”.

L’Agenzia delle entrate con la Circolare n. 14/E del 2015 ha fornito una propria interpretazione in base alla quale si definisce un edificio come “un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”.

Si noti come l’Agenzia delle entrate ha utilizzato il termine “edificio” e non l’accezione più ampia di “bene immobile”, limitando così il perimetro:

  • Ai fabbricati residenziali, produttivi, commerciali;
  • Alle singole unità immobiliari site all’interno dei fabbricati;
  • Agli immobili in corso di costruzione;
  • Alle unità in corso di definizione;

escludendo:

  • Beni mobili di ogni tipo;
  • Terreni, parti del suolo,
  • Strade,
  • Parcheggi fatta eccezione quando questi ultimi siano parte integrante dell’edificio stesso (parcheggi sotterranei oppure “auto silos” esterni),
  • Piscine fatta eccezione quando questi ultimi siano parte integrante dell’edificio stesso (su questo punto si invita il lettore a prendere visione dell’articolo denominato REVERSE CHARGE: Non é applicabile a tutte le piscine.),
  • giardini, fatta eccezione quando questi ultimi siano parte integrante dell’edificio stesso (es. giardini pensili).

Infine si ritiene necessario fare un chiarimento circa le prestazioni di servizi aventi ad oggetto impianti posizionati, per necessità funzionali o logistiche, in parte esternamente ed in parte internamente all’edificio. L’Agenzia delle entrate tenendo conto della funzionalità e dell’unicità dell’impianto che serve l’edificio e soprattutto in un’ottica di semplificazione al fine di evitare incertezze ritiene che “ogni qual volta l’installazione di un impianto sia funzionale o servente all’edificio, anche se parte dell’impianto è posizionato all’esterno dello stesso, deve trovare applicazione il meccanismo del Reverse Charge, ai sensi della lett. a-ter) dell’articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972”. Si pensi:

  • all’ impianto di videosorveglianza perimetrale, gestito da centralina posta all’interno dell’edificio e telecamere esterne, lì poste per motivi funzionali e tecnici;
  • all’impianto citofonico;
  • all’ impianto di climatizzazione, con motore esterno collegato agli split all’interno dell’edificio;
  • all’impianto idraulico di un edificio con tubazioni esterne.

Da tale chiarimento si desume per esempio che la manutenzione (prestazione di servizio) effettuata sull’impianto di illuminazione di un parcheggio all’aperto NON DEVE essere oggetto di Reverse Charge ma che la stessa attività fatta all’interno di un parcheggio sotterraneo DEVE essere oggetto di Reverse Charge.

Di seguito si analizzano le nature dei 4 servizi sopra individuati.

Servizi di pulizia.

Per l’individuazione delle operazioni assoggettabili a Reverse Charge, l’Agenzia delle entrate ritiene che le stesse debbano essere desunte dalla classificazione del codice attività della tabella ATECO 2007 a condizione che siano riferite ad “edifici”. Pertanto, non rientrano le pulizie specializzata ad impianti e macchinari, in quanto non rientranti nella definizione di “edificio”. I codice ATECO 2007 sono:

  • 21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici
  • 22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali

Inoltre sono esplicitamente escluse dall’ambito di applicazione del Reverse Charge Pulizie le :

  • attività di derattizzazione ATECO 81.29.10;
  • attività di spurgo delle fosse biologiche e dei tombini ATECO 37.00.00;
  • attività di rimozione della neve ATECO 81.29.9150 .

Si invita il lettore a utilizzare il motore di ricerca relativo ai codici ATECO messo a disposizione dall’ISTAT per avere contezza certa delle attività contenute nei singoli codici o famiglie di codici.

Servizi di demolizioni.

Per l’individuazione delle operazioni assoggettabili a Reverse Charge, l’Agenzia delle entrate ritiene che le stesse debbano essere desunte dalla classificazione del codice attività della tabella ATECO 2007 a condizione che siano riferite ad “edifici”. Pertanto, non rientrano le demolizioni di oggetti mobili, impianti e macchinari, ecc, in quanto non rientranti nella definizione di “edificio”. Il codice ATECO 2007 è 43.11.00. Demolizione. Non è applicabile il meccanismo del Reverse Charge alle prestazioni di servizi relative alla preparazione del cantiere (codice ATECO 2007 43.12.00) .

Si invita il lettore a utilizzare il motore di ricerca relativo ai codici ATECO messo a disposizione dall’ISTAT per avere contezza certa delle attività contenute nei singoli codici o famiglie di codici.

Servizi di installazione impianti.

Per l’individuazione delle operazioni assoggettabili a Reverse Charge, l’Agenzia delle entrate ritiene che le stesse debbano essere desunte dalla classificazione del codice attività della tabella ATECO 2007 comprese le attività di manutenzione e riparazione degli stessi a condizione che siano riferite ad “edifici”. Pertanto, non rientrano le installazione impianti legati alla produzione, in quanto non rientranti nella definizione di “edificio”. I codice ATECO 2007 sono:

  • 21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere in costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
  • 21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
  • 22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
  • 22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
  • 22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
  • 29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
  • 29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
  • 29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.

Si invita il lettore a utilizzare il motore di ricerca relativo ai codici ATECO messo a disposizione dall’ISTAT per avere contezza certa delle attività contenute nei singoli codici o famiglie di codici.

Di seguito si riportano alcuni chiarimenti  poste in essere dall’Agenzia delle entrate:

  • Circolare n. 37/E del 2015 al punto 8 “si chiede di precisare se le installazioni di impianti fotovoltaici “integrati” (cioè quelli in cui il manto di copertura è sostituito dai pannelli), di impianti fotovoltaici “semi-integrati” (ossia quelli in cui i pannelli sono appoggiati sopra l’esistente manto di copertura) e di impianti fotovoltaici a terra, se relativi ad un edificio, rientrino nell’ambito di applicazione del Reverse charge di cui alla lett. a-ter) dell’articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972”. Per l’Amministrazione, “l’attività di installazione (compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria) di impianti fotovoltaici “integrati” o “semiintegrati” agli edifici (ad esempio, nel caso in cui siano posizionati sul tetto dell’edificio) rientra nell’ambito di applicazione della lett. a-ter) dell’articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972 e deve essere assoggettata al meccanismo dell’inversione contabile. Deve, altresì, applicarsi il meccanismo del Reverse Charge anche all’installazione di impianti fotovoltaici “a terra”, sempre che questi ultimi, ancorché posizionati all’esterno dell’edificio, siano funzionali o serventi allo stesso”. Sarà invece esclusa dal regime del Reverse Charge “l’installazione di centrali fotovoltaiche poste sul lastrico solare (o su aree di pertinenza di fabbricati di un edificio), accatastate autonomamente in categoria D/1, ovvero D/10, non costituendo un edificio né parte dell’edificio sottostante”.
  • Circolare n. 37/E del 2015 al punto 9, in tema di impianti antincendio, “si chiede se il meccanismo dell’inversione contabile sia applicabile o meno alle attività di manutenzione e riparazione delle porte REI (c.d. porte tagliafuoco) e alle prestazioni di manutenzione aventi per oggetto gli estintori e gli idranti”. Ai sensi del D.M. del 21/06/2004, le porte tagliafuoco e le uscite di sicurezza devono considerarsi impianti di protezione – sia pure passiva – contro gli incendi e l’attività deve essere ricondotta nel codice ATECO 43.29.09 (“altri lavori di costruzione e installazione in edifici n.c.a.”). Pertanto, la medesima deve essere assoggettata al meccanismo dell’inversione contabile ai sensi dell’articolo 17, sesto comma, lett. a-ter), del DPR n. 633 del 1972. Le attività di installazione e di manutenzione di estintori rientrano nel campo di applicazione del Reverse charge, a condizione che: a) gli stessi facciano parte di un impianto di protezione attiva rispondente alle prescrizioni e ai dettami di cui al DM 20/12/201251; b) sia installato in un edificio; c) l’attività sia resa nell’ambito della manutenzione dell’intero impianto. Gli “estintori” invece che non fanno parte di un impianto complesso devono essere definiti “apparecchi mobili” e di conseguenza devono essere assoggettate alle modalità IVA ordinarie.
  • Circolare n. 37/E del 2015 al punto 10 si chiede di precisare se “in caso di malfunzionamento di un impianto, la riparazione e/o sostituzione di alcune parti dello stesso, difettose o diventate inutilizzabili per usura, rientri nell’ambito di applicazione del Reverse charge”. L’agenzia delle entrate ritiene che “qualora la volontà contrattuale delle parti sia rivolta alla riparazione e/o ammodernamento degli impianti, anche mediante la sostituzione di parti danneggiate o divenute obsolete e non alla mera fornitura di beni, le suddette attività ricadano nell’ambito di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, a condizione, naturalmente, che i servizi resi siano relativi a edifici”.
  • Circolare n. 37/E del 2015 al punto 14 “si chiede di precisare se nel caso in cui, nell’ambito di un intervento di manutenzione su impianti, sia addebitata una somma di denaro a titolo di “diritto di chiamata”, quest’ultima debba essere assoggettata al meccanismo dell’inversione contabile. Si chiede, altresì, di chiarire quale sia il trattamento da riservare, ai fini IVA, alle prestazioni di manutenzione di impianti sulla base di contratti che prevedono la corresponsione di canoni di abbonamento periodici”. I diritti di chiamata, così come i canoni di abbonamento periodici, rappresentano somme corrisposte in considerazione del fatto che un tecnico, in caso di malfunzionamento o guasti, si rechi presso il cliente al fine di verificare lo stato dell’impianto e procedere – ove necessario – con un intervento. L’Amministrazione ritiene che “la mera verifica dell’impianto costituisca una modalità di manutenzione, in quanto viene comunque posta in essere un’attività di controllo da parte di un tecnico” e, pertanto, le suddette somme sono assoggettabili al meccanismo dell’inversione contabile di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter) del D.P.R. n. 633/1972.

Servizi di completamento.

E’ doveroso evidenziare che il termine “completamento” è utilizzato in maniera “non tecnica” da parte del Legislatore nazionale in quanto all’interno del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001) non c’è una definizione di “completamento”, ma lo stesso fa riferimento a interventi di:

  • Manutenzione ordinaria (TUE art.3 comma 1 lett.a). Opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessari ad integrare o mantenere in efficienza impianti tecnologici esistenti.
  • Manutenzione straordinaria (TUE art.3 comma 1 lett.b). Opere che hanno lo scopo di rinnovare e sostituire anche parti strutturali degli edifici sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici né la destinazione d’uso.
  • Restauro e risanamento conservativo (TUE art.3 comma 1 lett.c). Opere ed interventi rivolti a conservare e garantire la funzionalità dell’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che ne consentano anche il mutamento della destinazione d’uso pur nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali.
  • Ristrutturazioni edilizia (TUE art.3 comma 1 lett.d). Opere ed interventi volti a trasformare (in toto o in parte) gli organismi edilizi.

Tenuto conto l’assenza di definizione univoca l’Agenzia delle entrate ha individuato le operazioni assoggettate a Reverse Charge ricorrendo alla tabella ATECO 2007:

  • 31.00 Intonacatura e stuccatura
  • 32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
  • 32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
  • 33.00 Rivestimento di pavimenti e muri
  • 34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
  • 39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
  • 39.09 Alti lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.

Si invita il lettore a utilizzare il motore di ricerca relativo ai codici ATECO messo a disposizione dall’ISTAT per avere contezza certa delle attività contenute nei singoli codici o famiglie di codici.

Vi invitiamo ad utilizzare lo strumento denominato CONTROLLO REVERSE CHARGE ART 17 C 6 LET A TER  al fine di poter fare un’analisi approfondita del vostro singolo caso.