Decreto legge n. 34/2020 c.d. “Decreto Rilancio”. Principali agevolazioni per le imprese.

Proroghe versamenti fiscali e contributivi di tipo ordinario

IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL, dal 01/04 al 31/05. Art. 126 C.1 Decreto Rilancio.

Ricavi e compensi superiori a 50.000.000 euro nel 2019

  • Fatturato marzo 2020 < 50% marzo 2019 scad. 16/04/2020 versamento in un’unica soluzione al  16/09/2020
  • Fatturato aprile 2020 < 50% aprile 2019   scad. 16/05/2020 versamento in un’unica soluzione al  16/09/2020

Ricavi e compensi inferiori a 50.000.000 euro nel 2019

  • Fatturato marzo 2020 < 33% marzo 2019 scad. 16/04/2020 versamento in un’unica soluzione al  16/09/2020
  • Fatturato aprile 2020 < 33% aprile 2019   scad. 16/05/2020 versamento in un’unica soluzione al  16/09/2020
  • IVA scadente 16/03/2020 per tutti i residenti/sede legale in Brescia, Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, con Ricavi < 2.000, versamento in un’unica soluzione al  16/09/2020 oppure in 4 rate mensili di pari importo
  •  Versamenti da autoliquidazione che sono scaduti nel  periodo  compreso  tra  l’8/3/2020  e  il  31/3/2020 relativi a: ritenute  alla  fonte  di  cui  agli  art.  23  e  24  del  D.P.R.  n.  600/1973,  e  alle  trattenute relative  all’addizionale  regionale  e  comunale; Iva;  contributi previdenziali e assistenziali,  premi  per  l’assicurazione  obbligatoria versamento in un’unica soluzione al  16/09/2020 oppure in 4 rate mensili di pari importo

Proroghe versamenti fiscali e contributivi derivanti da patologie. Art. 154 Decreto Rilancio.

  1. Cartelle di pagamento, avvisi di accertamento imposte, avvisi di addebito INPS esecutivi, atti accertamento esecutivi emessi da Dogane, atti ingiunzione fiscale/esecutivi emessi da Enti territoriali).

Scadenti nel periodo 1 marzo – 31 agosto           in un’unica soluzione al 30/09/2020

  • Rottamazione cartelle, saldo e stralcio, definizione soggetti svantaggiati per mancato / insufficiente / tardivo versamento.

Scadenze delle rate dovute nel 2020                     in un’unica soluzione al 10/12/2020

  • Soggetti decaduti dalla Rottamazione al 31/12/19 possono presentare nuova richiesta di Rottamazione.
  • Avvisi Bonari con rate scadute fra il 08/03/2020 ed il 18/05/2020 e non pagate regolarmente. 

Scadenze delle rate dovute nel periodo              in un’unica soluzione al 16/09/2020

Agevolazione Affitti-Locazioni Art.28 Decreto Rilancio – Art. 65 Decreto Cura Italia..

  1. Settore No Profit. Sono sospesi fino al 31/05/2020 il pagamento dei canoni di locazione alla Pubblica Amministrazione, che dovranno essere versati, in un’unica soluzione entro il 30/06/2020 oppure in 5 rate mensili di pari importo senza interessi a partire dal 30/06/2020.
  2. Tutte le attività (senza limite ATECO), per qualsivoglia immobile, per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio (oppure per i mesi di Aprile-Maggio-Giugno per le attività stagionali), relativamente ai canoni di locazione immobiliare, locazione finanziaria, affitto d’azienda, se si hanno ricavi 2019 < a 5.000.000 oppure si è una struttura alberghiera o un agriturismo e nei singoli ci sia stato un calo superiore al 50% rispetto al medesimo periodo del 2019 si ha diritto ad un credito d’imposta, a condizione che il canone relativo al singolo mese, sia pagato integralmente oppure ceduto al Locatore e pagato per differenza,  entro il 31/12/2020,  da utilizzare:
    1. in compensazione nel modello F24,  
    1. ceduto al locatore (o eventualmente al concedente) a fronte di uno sconto sul canone dovuto,
    1. in dichiarazione dei redditi nel 2021

per un importo pari a:

  • 60 % contratti di Locazione Immobiliare o di Leasing Immobiliare
  • 30 % contratti di Affitto d’azienda e Service Immobiliare.
  • Detto Credito d’Imposta (codice tributo 6920) può essere ceduto ad istituti di credito ed anche a terzi compreso il locatore/concedente.
  • Oppure solo per Marzo 2020 e solo per esercenti attività d’impresa (professionisti, enti non commerciali ed agricoltori esclusi) solo per immobili categoria catastale C1, per il mese di Marzo relativamente ai canoni di locazione immobiliare escluse le attività che non hanno subito “chiusura per Quarantena” si  ha diritto ad un credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24 oppure in dichiarazione dei redditi nel 2021 pari al 60 % contratti di Locazione Immobiliare pagati (Circolare AE 11/2020) .

Agevolazione Fondo Perduto Art.25 Decreto Rilancio

  1. Soggetti ammessi. Solo soggetti esercenti attività d’IMPRESA in attività al 01/04/2020 non iscritti alla Gestione Separata INPS, a Casse di Previdenza Privata, al Fondo di Previdenza Lavoratori dello Spettacolo con più di 29 giornate lavorative nel 2019 ed un reddito superiore ad euro 50.000. In pratica sono esclusi i professionisti, con e senza cassa e gli agricoltori puri.
  2. Condizioni. I Ricavi del mese di Aprile 2020 devono essere inferiori ai 2/3 dei Ricavi del mese di Aprile 2019. Per ricavi si deve intendere = Fatture immediate del mese + Corrispettivi del mese + Fatture differite emesse entro il 15/05  per DDT con data compresa nel mese di Aprile. Se l’azienda è in una delle seguenti situazioni:
    • Impresa nata nel corso del 2019 (apertura partita IVA);
    • Impresa con sede legale oppure operativa in un Comune ove nel corso del 2019 sono accaduti eventi sismici, alluvioni oppure crolli di infrastrutture

allora non si applica la condizione di confronto, e si ha sempre diritto al Contributo a Fondo perduto anche se nella quantificazione minima

3. Determinazione del contributo. Il contributo è diverso a secondo dell’ammontare dei Ricavi del 2019:

  • Ricavi 2019 < =400.000 contributo pari al 20 % del calo
  • Ricavi 2019 > 400.000 e <= 1.000.000 contributo pari al 15 % del calo
  • Ricavi 2019 > 1.000.000 e <= 5.000.000 contributo pari al 10 % del calo

Con un valore minimo differenziato per tipologia di soggetto:

Persone Fisiche = Euro 1.000,00

Soggetti diversi da Persone Fisiche = Euro 2.000,00

Deve essere presentata Istanza telematica all’Agenzia delle Entrate.