Classificazione delle gelaterie e pasticcerie: apertura di due distinte posizioni contributive

In merito alla classificazione delle gelaterie e pasticcerie, l’INPS, con il Messaggio n. 2645 del 23 giugno 2017, fornisce alcune indicazioni circa la possibilità di attribuzione ai datori di lavoro di inquadramenti in settori diversi, nell’ipotesi di svolgimento di attività plurime esercitate in regime di autonomia gestionale.
In particolare, l’Istituto chiarisce che, nell’ipotesi in cui una gelateria o pasticceria artigiana abbia anche un locale di vendita al pubblico e le due attività (di produzione e di vendita) siano connotate dai requisiti di autonomia organizzativa e funzionale, andranno aperte 2 distinte posizioni contributive:

  • una nel settore Artigianato per l’assolvimento della contribuzione concernente i dipendenti addetti all’attività di produzione;
  • una seconda nel settore Commercio (con il c.s.c. 70201 e il codice Ateco2007 47.24.20 ) per l’assolvimento della contribuzione relativa ai dipendenti addetti all’attività di vendita.

Split payment. Richiesta di attestazione per l’applicazione.

Con il D.L. n. 50/2017 convertito in legge al Senato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n.144 del 23 giugno 2017, sono stati modificati i soggetti interessati all’applicazione dello split payment.
Fra l’altro, il nuovo articolo 17-ter, comma 1-quater, D.P.R. n. 633/1972 consentirà al cedente/prestatore di richiedere all’ente/società potenzialmente interessato allo split payment, il rilascio di un’attestazione per l’applicazione della procedura IVA della scissione dei pagamenti.
Il cedente/prestatore in possesso di tale attestazione sarà obbligato ad emettere fattura con applicazione del regime di cui all’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972

Regime fiscale applicabile alla plusvalenza realizzata in un contratto di “sale and lease back”

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 77 del 23 giugno 2017, ha fornito chiarimenti in merito al corretto regime fiscale da applicare alla plusvalenza realizzata in un contratto di “sale and lease back”.
In particolare, l’Agenzia, alla luce della nuova formulazione dell’art. 83 TUIR, principio di derivazione rafforzata, ha precisato che, ai fini fiscali, la plusvalenza realizzata a seguito di un contratto di locazione finanziaria concorrerà alla formazione del reddito:

  • ripartita in funzione della durata del contratto di locazione finanziaria;
  • dal momento in cui inizia a decorrere il suddetto contratto.

Tassabili i rimborsi forfetizzati ai dipendenti per l’utilizzo del cellulare ad uso promiscuo

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 74/E del 20 giugno 2017, fornisce risposta ad un quesito relativo all’assoggettamento fiscale dei rimborsi forfetizzati delle spese di acquisto e utilizzo dei telefoni cellulari ad uso promiscuo (personale e aziendale) erogati ai lavoratori dipendenti.
In particolare, l’Agenzia chiarisce che i suddetti rimborsi (nel caso specifico quantificati in misura forfetizzata al 50%) costituiscono reddito di lavoro dipendente e, pertanto, sono assoggettati fiscalmente secondo le regole ordinarie in quanto

  • la quota aziendale non è determinata secondo elementi oggettivi e accertabili sotto il profilo documentale e
  • il criterio forfetario non è ammesso dal Legislatore

Chiarimenti in materia di versamenti IVA, Risoluzione

L’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 73 del 20 giugno 2017,  ha fornito delle risposte ad un serie di dubbi sui versamenti IVA sorti a seguito delle novità apportate dal D.L. n. 193/2016 agli artt. 6 e 7 del regolamento di cui al D.P.R. n. 542/1999.
In particolare, il documento di prassi ha chiarito che:

  • anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono versare l’IVA oltre il 16 marzo;
  • è possibile compensare il debito IVA con i crediti che risultano dalla dichiarazione dei redditi e applicare la maggiorazione dello 0,40% solo alla parte del debito non compensata;
  • è possibile versare il saldo IVA annuale fino al 30 luglio:

                          –  fino al 30 giugno occorre maggiorare la somma dovuta dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;

– dall’importo risultante bisogna calcolare gli ulteriori interessi dello 0,40% per il mese di luglio;

  • chi si avvale dello slittamento dei termini di versamento può iniziare la rateizzazione a decorrere dal 30 giugno;
  • è sempre possibile compensare, anche in caso di rateazione, e l’incremento dello 0,40% deve essere applicato solo all’importo effettivamente da versare al netto della compensazione.

Impianto di riscaldamento dei Condomini. Scadenza al 30/06/2017.

Termovalvole: scatta il 30 giugno il termine ultimo per l’installazione.

Entro il prossimo 30 giugno, circa tre milioni di condomini italiani con riscaldamento centralizzato dovranno mettersi in regola installando le termovalvole sui termosifoni di tutti gli appartamenti.

CHI DEVE INSTALLARLI – Il Mise conferma che la scadenza del 30 giugno 2017 è tassativa: entro quella data i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione dovranno essere installati in tutti i condomini e gli edifici polifunzionali che hanno l’impianto centralizzato, a colonne montanti o ad anello, o riforniti da una rete di teleriscaldamento. È tenuto all’installazione di contabilizzatori diretti anche il proprietario dell’appartamento all’ultimo piano che ha modificato l’impianto condominiale a colonne montanti, passando dai radiatori ai pavimenti radianti. Resta escluso chi ha il riscaldamento autonomo.

A COSA SERVONO – Il funzionamento delle termovalvole è piuttosto semplice, ma oltremodo efficace: in base al livello impostato (generalmente da 0 a 5) e grazie a dei sensori, aumentano, oppure diminuiscono, l’afflusso di liquido nel radiatore, regolando così la temperatura dell’ambiente domestico, evitando sprechi e dispersione di calore negli impianti centralizzati dei condomini. Sono inoltre in grado di rendere più omogenea la distribuzione dello stesso, nel caso di edifici multipiano dove, come capita spesso, ai piani più alti vi è un ritardo nel raggiungimento della condizione di comfort.

COSTI E SANZIONI – Se gli impianti più vecchi richiedono anche interventi sulla caldaia, in quelli più moderni, in genere, il costo si aggira intorno a 120 euro per ogni termosifone installato. Si tratta di cifre che rientrano nelle detrazioni fiscali per gli interventi finalizzati al risparmio energetico e che risultano sicuramente più soft delle sanzioni: da 500 a 2500 euro, in base alla regione, oltre all’obbligo di mettersi in regola. Il risparmio per chi ha già provveduto all’installazione delle termovalvole, invece, corrisponde in media al 20% del totale della spesa relativa al consumo di gas, pari a quasi 150 euro a nucleo familiare.

ESENZIONI – Il Mise ha precisato che qualora sussista un’impossibilità tecnica all’installazione di sottocontatori o una inefficienza in termini di costi e una sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali è possibile non adempiere a tale obbligo. Tale impossibilità o inefficienza deve essere documentata tramite apposita relazione tecnica (che può fare riferimento alla UNI EN 15459) di un progettista o un tecnico abilitato.
Se poi dovesse sussistere un impedimento anche per l’installazione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore da installare in corrispondenza a ciascun corpo scaldante deve essere prodotta una ulteriore relazione tecnica di un progettista o un tecnico abilitato con specifico riferimento alla UNI EN 15459.

Erogazioni in favore di alcune istituzioni religiose: Sì al contante.

L’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 72 del 19 giugno 2017,  ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di pagamento delle erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose deducibili dal reddito complessivo.
In particolare, con la Risoluzione in esame è stato precisato che:

    • le modalità di documentazione delle erogazioni effettuate a favore della Tavola valdese (contenute nella Circolare n. 7/2017) sono applicabili anche ad altre istituzioni religiose, quali l’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana e l’Unione delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno. Pertanto, le citate erogazioni sono deducibili dal reddito complessivo anche nel caso vengano effettuate in contanti, purché sia rilasciata apposita quietanza, attestante

– il numero progressivo,

– cognome e nome,

– comune di residenza del donante,

– importo e causale dell’erogazione.

Tali istruzioni valgono anche per le erogazioni liberali ad istituzioni religiose per le quali è stata prevista la deducibilità senza specificazioni in merito alla documentazione richiesta ai fini fiscali (es. Unione cristiana evangelica battista d’Italia e Chiesa evangelica luterana d’Italia);

    • in relazione all’istituzione Unione comunità ebraiche in Italia, sono valide anche alle erogazioni liberali in denaro le modalità di documentazione fissate dal D.M. 25 marzo 1991 per i contributi annuali versati alle comunità. Pertanto, tali erogazioni, per essere deducibili, devono risultare:
      • dall’attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale, intestato alla comunità ebraica di appartenenza (contenente: causale versamento e indicazione periodo d’imposta a cui sono riferite);
      • dalla quietanza liberatoria rilasciata dalla comunità ebraica di appartenenza sui stampati predisposti e numerati (contenenti: numero di quietanza; cognome, nome e comune di residenza del soggetto che ha effettuato il versamento; importo contributo versato; causale di contribuzione e periodo di imposta a cui sono riferite).

Esenzione dalla dichiarazione IMU per coltivatori diretti ed imprenditore agricolo professionale.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con Risoluzione 16 giugno 2017, n. 3, ha fornito chiarimenti in merito alla sussistenza dell’obbligo dichiarativo da assolvere, in materia di IMU, entro il 30 giugno 2017, con particolare riferimento ai terreni agricoli, che risultano già posseduti e condotti dai CD e dagli IAP di cui all’art.1, D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, e che dal 2016 sono esenti (commi 10 e 13 art. 1, L. n. 208/2015).
In particolare, il documento precisa che la dichiarazione IMU deve essere presentata in tutti i casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni precedenti o se le stesse non sono conoscibili dal Comune; dovranno quindi essere dichiarati, ai fini del riconoscimento dell’esenzione dal tributo locale, i terreni agricoli, quelli non coltivati, posseduti e condotti da CD e IAP, di cui all’art. 1, D. Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, la cui qualifica soggettiva ha subito variazioni nel corso dell’anno precedente.

Lavoro Agile.

 

È stata pubblicata sulla G.U. n. 135 del 13 giugno 2017 la Legge n. 81 del 22 maggio 2017 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato“.
Il suddetto provvedimento, in vigore dal 14 giugno 2017, si compone di 26 articoli, suddivisi in tre capi. Preme evidenziare, in particolare, che gli articoli da 18 a 23 contengono le misure previste per favorire l’articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento (cosiddetto “lavoro agile” o “smart working”).

Vi invitiamo a predendere visione di una breve riassunto della “nuova” tipologia contrattuale denominata Lavoro Agile.

Come effettuare il pagamento dei Mod. F24 dopo il 09/06/2017?

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 68/E del 9 giugno 2017,  fornisce chiarimenti in relazione all’obbligo di utilizzo del Modello F24 telematico per i versamenti eseguiti da soggetti titolari di partita IVA, contenenti crediti tributari in compensazione.

F24 TELEMATICO OBBLIGATORIO

A decorrere dal 24 aprile 2017, è stato introdotto l’obbligo generalizzato per i soggetti titolari di partita IVA di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (F24 telematico), qualora il pagamento delle imposte, dei contributi e dei premi sia effettuato utilizzando in compensazione, tramite F24, i crediti relativi a:
– imposta sul valore aggiunto (IVA);
– imposte sui redditi e relative addizionali (IRPEF, Addizionali comunale e regionale, IRES);
– ritenute alla fonte;
– imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
– imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
In tal caso, dunque, non è più possibile effettuare il pagamento utilizzando, ad esempio, i servizi di home-banking.
Peraltro, l’obbligo del Modello “F24 telematico” è già previsto in caso di utilizzo in compensazione di alcuni specifici crediti d’imposta, secondo le prescrizioni delle relative norme istitutive, allo scopo di consentire il monitoraggio dell’ammontare utilizzato in relazione a quello riconosciuto (ad esempio, crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi).
Qualora il versamento sia effettuato senza utilizzare il Modello F24 telematico, lo stesso si considera omesso.

CHIARIMENTI DEL FISCO E DEROGHE

L’Agenzia delle Entrate chiarisce, tuttavia, che la compensazione di crediti tributari tramite modello F24, non sempre rende obbligatorio l’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (cd. “F24 telematico”). Tale obbligo, infatti, sussiste soltanto nelle ipotesi in cui si realizza una compensazione cd. “orizzontale o esterna”, cioè tra debiti e crediti di diversa natura.  Di conseguenza, qualora, il versamento riguardi debiti tributari compensati con crediti della stessa natura è possibile utilizzare, indistintamente, il modello F24 telematico ovvero le modalità ordinarie (ad esempio, i servizi di home banking).
Occorre sottolineare, inoltre, che l’obbligo generalizzato di utilizzo del modello F24 telematico non interessa i soggetti non titolari di partita IVA.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, in particolare, che per tutti i contribuenti (anche non titolari di partita IVA) sussiste l’obbligo di eseguire i versamenti esclusivamente:
– mediante il modello F24 telematico, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
– mediante il modello F24 telematico ed servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.

INDIVIDUAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI

Allo scopo di semplificare le attività di compensazione dei crediti tributari, utilizzando le modalità di versamento corrette, l’Agenzia delle Entrate ha individuato in appositi elenchi:
– i crediti tributari, ed i relativi codici tributo, per i quali l’utilizzo in compensazione deve essere sempre effettuato attraverso il modello F24 telematico, da tutti i contribuenti;
– i crediti tributari, ed i relativi codici tributo, il cui utilizzo in compensazione necessita ora, per i soli soggetti titolari di partita IVA, del modello F24 telematico;
– i crediti tributari, ed i relativi codici tributi, il cui utilizzo in compensazione tramite modello F24, da parte dei soggetti titolari di partita IVA, può essere effettuato anche con le ordinarie modalità (ad esempio, home banking) se interessa il pagamento di debiti della stessa natura, risolvendosi in sostanza in una compensazione “interna” (ad esempio, credito IVA annuale in compensazione del debito per IVA periodica).

Restano escluse dall’obbligo di utilizzo del modello F24 telematico, in ogni caso, le compensazione effettuate con i crediti rimborsati dai sostituti a seguito di liquidazione del modello 730 e le somme erogate a titolo di “bonus Renzi”.

Per ulteriori approfondimenti si riporta il testo integrale della Risoluzione N.68 del 09/06/2017 .