Aliquota Gestione Separata INPS per il 2018

L’INPS con la Circolare n.18 del 31/01/2018 ha stabilito che, a decorrere dal 01/01/2018, l’aliquota contributiva;

  • 25% per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini IVA, privi di altra cassa previdenziale, non pensionati, iscritti alla Gestione separata INPS;
  • 24% per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini IVA, privi di altra cassa previdenziale, pensionati, iscritti alla Gestione separata INPS;
  • 34,23% per i soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza, non titolari di posizione fiscale ai fini IVA, non pensionati, soggetti a contribuzione DIS-COLL (collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio);
  • 33,72% per i soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza, non titolari di posizione fiscale ai fini IVA, non pensionati, non soggetti a contribuzione DIS-COLL;
  • 24,00% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altre tutela pensionistica obbligatoria

Contributi INPS IVS 2018 : Artigiani e commercianti

L’INPS, con la Circolare numero 27 del 12-02-2018 ha fornito le annuali indicazioni per la contribuzione per il 2018 per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali.
In particolare, è stato previsto che:

  • titolari di qualsiasi età, coadiuvanti e coadiutori di età superiore a 21 anni,  le aliquote per il 2018 sono pari al 24,00 % per gli artigiani e al 24,09 % per i commercianti;
  • coadiuvanti e coadiutori di età non superiore a 21 anni, si continua ad applicare la riduzione di 3 punti percentuali, per cui l’aliquota è 21,00 % per gli artigiani e al 21,09 % per i commercianti;
  • trova ancora applicazione la riduzione del 50 per cento dei contributi dovuti da artigiani e da commercianti con più di 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto;
  • è dovuto il contributo per le prestazioni di maternità pari a euro 0,62 mensili.

I redditi minimale e massimale di riferimento per il 2018 rimangono invariati, a causa del tasso di inflazione negativo, e sono:

  1. reddito minimale: euro 15.710,00;
  2. reddito massimale: euro 77.717,00 (euro 100.427,00 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995).

La Circolare n. 27/2018 precisa che gli artigiani e i commercianti forfetari che hanno già beneficiato del regime contributivo agevolato nel 2017, non sono tenuti a rinnovare l’adesione al regime previdenziale agevolato entro il 28 febbraio 2018. Il regime in parola che, consiste nella riduzione contributiva del 35% (cfr. par. 1 circolare n. 35/2016), si applicherà nel 2018 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2017 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano presentato espressa rinuncia allo stesso.

SOPPRESSIONE DELLE MONETE DA 1 E 2 CENTESIMI

Dal 01/01/2018 la produzione del conio delle monetine da 1 e 2 centesimi di euro è  sospesa. Le stesse comunque continueranno a poter essere utilizzate liberamente senza alcuna restrizione.

Da tale data, l’importo complessivo dovuto, se pagato in contanti dovrebbe essere arrotondato per eccesso o per difetto ai 5 centesimi superiori o inferiori. Da alcune verifiche effettuate, detta normativa non viene ampliamente applicata.

L’arrotondamento, quando effettuato, va gestito contabilmente e si ritiene che lo stesso debba essere fatto transitare a Conto economico. Si attende che in merito vengano fornite indicazioni dal MISE.

Di conseguenza, solo in caso di pagamento in contanti, l’importo complessivamente dovuto deve essere arrotondato al multiplo di 5 centesimi. L’arrotondamento, che non riguarda quindi i prezzi dei singoli prodotti e/o servizi ma soltanto l’importo  complessivo da pagare, è operato come segue:

  • 1 e 2 centesimi à  arrotondamento a “zero”, per difetto
  • 3 e 4 centesimi  à  arrotondamento a 5 centesimi, per eccesso
  • 6 e 7 centesimi  à arrotondamento a 5 centesimi, per difetto
  • 8 e 9 centesimi   à arrotondamento a 10 centesimi, per eccesso.

Per ulteriori approfondimenti Vi invitiamo a prendere visione della Circolare 2 del 2018 – Sospensione monete da 1 e 2 centesimi

Credito d’imposta per Investimenti Pubblicitari

Credito d’imposta per “Investimenti Pubblicitari”.

(art. 57-bis del DL 50/2017 come modificato dall’art.4 D.L 148/2017)

L’art. 57-bis del DL 50/2017 come novellato dall’art.4 D.L 148/2017 ha porta alcuni chiarimenti doverosi (si ricorda che la norma è stata emanata nel mese di ottobre del 2017 e successivamente modificata con interventi successivi), in materia di credito d’imposta, previsto dal 2018, a favore delle imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti pubblicitari sulla stampa e sulle emittenti radio-televisive locali. Prima di proseguire è necessario chiarire cha a tutto oggi siamo in attesa della definitiva emanazione di un D.P.C.M. ma di cui in ogni caso daremo notizia delle anticipazioni dei contenuti previsti, usciti sulla stampa specializzata, alla luce delle dichiarazioni del Dipartimento Informazione editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri che recita

“Nella consapevolezza che le imprese destinatarie attendono di conoscere i contenuti caratterizzanti di questo nuovo incentivo per pianificare i loro investimenti pubblicitari, il Dipartimento ha deciso di pubblicare delle informazioni essenziali che seguono….”.

SOGGETTI INTERESSATI

  1. Imprese
  2. Lavoratori autonomi
  3. Enti Non Commerciali

TIPOLOGIE D’INVESTIMENTI

Sono agevolabili gli interventi in campagne pubblicitarie effettuati:

  1. sulla stampa quotidiana e periodica anche on line;
  2. sulle emittenti televisive e radiotelevisive locali, analogiche e digitali;

Sono però da ritenere esclusi le spese sostenute per :

  1. Televendite;
  2. Servizi di pronostici
  3. Giochi o scommesse con vincita in denaro
  4. Messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.

Per poter aver diritto al credito d’imposta è necessario che sussista un “investimento incrementale” almeno del 1% rispetto a quello sui medesimi mezzi di informazione dell’anno precedente. Concretamente gli investimenti agevolabili sono individuati come “acquisti di spazi pubblicitari  e inserzioni commerciali” :

  • su giornali quotidiani e periodici anche on line, nazionali o locali ;
  • nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiotelevisive locali, analogiche e digitali

Inoltre, i soggetti interessati, devono accertarsi, che gli investimenti vengano, nei confronti di soggetti che rispettino, oltre alla caratteristiche “Locale/Nazionale” – “Editore Stampa/Editore Radiotelevisivo” anche le seguenti iscrizioni:

  1. competente tribunale ai sensi della art.5 Legge 47/1948;
  2. registro degli operatori di comunicazione di cui art. 1, c.6 let.a) num 5) Legge 249/1997.

oltre ad essere dotate della figura di un Direttore responsabile.

Infine gli investimenti devono essere conteggiati:

  1. al netto delle spese di intermediazione, accessorie ed ogni altra spesa che non sia “pubblicitaria”;
  2. secondo il principio di competenza ex art.109 TUIR.

Nella norma approvata a metà ottobre e pubblicata a novembre dello scorso anno, è stato contemplato che gli investimenti effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, siano agevolabili, ma solo ed unicamente, quelli effettuati sulla stampa ON LINE. Nell’ambito della norma, si riscontra un disallineamanto insanabile, per questo caso specifico (spese su stampa on line nel periodo 24/06/17 – 31/12/17), al fine delle quantificazione sia dell’incremento che dell’importo dell’agevolazione, che si ritiene sia stato voluto, in quanto il conteggio per calcolare “investimento incrementale” considera in ogni caso che il confronto vada fatto  sui medesimi mezzi di informazione dell’anno precedente. A rigor di logica, i casi di possibile utilizzo di questa agevolazione nel 2017, dovrebbero essere del tutto trascurabili, in quanto l’impresa avrebbe dovuto fare un investimento pubblicitario, su testate on line, nel corso del 2016, di importo inferiore a quello stesso investimento fatto nel periodo 24/06/17 – 31/12/17. Per il 2017 sono state stanziate risorse per euro 20.000.000 pari ad 1/3 dello stanziamento 2018 anche se il periodo 2017 é pari ad ½ del periodo 2018.

MISURA DEL BENEFICIO

Il credito d’imposta è pari al

  1. 90% nel caso di micro imprese, piccole e medie imprese o start-up innovative [1];
  2. 75% per le restanti tipologie di soggetti interessati.

del valore incrementale, rispetto all’anno precedente, sui medesimi mezzi, degli investimenti effettutati.

METODOLOGIA DI OTTENIMENTO

Le precisazioni in fase di pubblicazioni dicono:

  • presentando apposita domanda su modello (ancora non esistente) dell’Agenzia delle Entrate,
  • nel periodo 01/03 – 31/03 di ogni anno (si ritiene sia l’anno successivo a quello di sostenimento della spesa ma non è specificato nei chiarimenti).

Infine è doveroso segnalare che trattandosi di un credito d’imposta a richiesta su apposita istanza, la quantificazione dell’importo usufruibile, unicamente tramite compensazione in F24 (è impossibile la richiesta di rimborso) dovrà essere oggetto di una specifica approvazione, (atto di accoglimento) da parte dell’Ufficio preposto (ad oggi non ancora individuato).

RISORSE STANZIATE

Le risorse stanziate per il 2018 sono pari ad euro 62.500.000, di cui:

  • euro 50.000.000 per investimenti sulla stampa;
  • euro 12.500.000 per investimenti radiotelevisivi.

La scelta di suddividere il plafond di copertura, fra diversi “linee”, comporterà che la percentuale di “credito d’imposta”  riconosciuto (poiché non è automatico ma dietro presentazione di apposita  istanza) sarà del tutto incerto ed imprevedibile, poiché dipenderà dal monte complessivo di istanze .

[1] La definizione “micro imprese, piccole e medie imprese” è da desumere dalla Raccomandazione n.2003/361/CE della Commissione Europea del 06/05/2003 e dal DM Attività produttive 18/04/2005. La definizione “start-up innovative” è da desumere dall’art.25 DL 179 del 18/10/2012.

Detrazione alimenti a fini medici speciali dal 2017

Il Decreto Legge “Collegato al bilancio”, D.L. n. 148/2017 ha introdotto la Detrazione alimenti a fini medici speciali 2018. Detto D.L. introduce tra le spese mediche detraibili in dichiarazione dei redditi, quelle sostenute per l’acquisto dei c.d. “AMF“, alimenti medici ai fini speciali.

Si tratta degli alimenti classificati nella Sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del D. M. 8 giugno 2001 (Registro nazionale alimenti medici ai fini speciali). Gli AFM che potranno essere portati in detrazione fiscale dal 2018 sono SOLO quelli ritenuti necessari per soggetti che soffrono di particolari patologie metaboliche o il diabete e che non possono alimentarsi mediante una dieta ordinaria. come si vedrà di seguito sono rimasti esclusi i soggetti celiaci.

Ora analiziamo il provvediemnto.

Presso il Ministero della Salute é tenuto il “Registro Nazionale dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare” suddiviso in sei parti che classifica i prodotti in tre categorie:

  1. per lattanti,
  2. senza glutine,
  3. alimenti destinati ai fini medici speciali.

La detrazione verrà invece riconosciuta per le spese mediche sostenute in “prodotti alimentari destinai a fini medici speciali” documentati nella Tabella A1 del Registro nazionale, mentre restano escluse dalla modifica normativa e, quindi, non detraibili, gli alimenti per i lattanti e quelli speciali per i celiaci,

Tali alimenti sono quelli specifici per i malati metabolici congeniti, come ad esempio i diabetici, e comprendono tutti i cibi necessari a chi ha una capacità limitata, disturbata o alterata di assumere, digerire, assorbire, metabolizzare o eliminare le sostanze nutritive, oppure per coloro che vivono con altre esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche e per questo motivo non possono seguire una dieta tradizionale.
La detrazione per le spese sostenute per alimenti medici ai fini speciali si calcola sul totale delle spese documentate sostenute nel corso del 2017, poichè la presente norma si applica già dal 2017..

Il Decreto Legge collegato alla Legge di Bilancio 2018 riconosce la possibilità di detrazione anche per le spese in alimenti medici sostenute nel 2018, che potranno essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi del 2019.

Se le spese per AFM sono sostenute dai genitori di un figlio fiscalmente a carico, essi potranno decidere di ripartirsi diversamente i carichi di famiglia, attribuendo gli stessi per intero ad uno solo di essi, sempreché il carico di famiglia sia rivolto al coniuge con il reddito più elevato.

E’ doveroso ricordare che gli acquisti di questi prodotti devono essere docuemtnati e che dai docuemnti si deve poter ricostruire l’appartenenza o meno del prodotto acquistato alla Tabella A1 del Registro nazionale.