Credito d’imposta per “Investimenti Pubblicitari”.
(art. 57-bis del DL 50/2017 come modificato dall’art.4 D.L 148/2017)
L’art. 57-bis del DL 50/2017 come novellato dall’art.4 D.L 148/2017 ha porta alcuni chiarimenti doverosi (si ricorda che la norma è stata emanata nel mese di ottobre del 2017 e successivamente modificata con interventi successivi), in materia di credito d’imposta, previsto dal 2018, a favore delle imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti pubblicitari sulla stampa e sulle emittenti radio-televisive locali. Prima di proseguire è necessario chiarire cha a tutto oggi siamo in attesa della definitiva emanazione di un D.P.C.M. ma di cui in ogni caso daremo notizia delle anticipazioni dei contenuti previsti, usciti sulla stampa specializzata, alla luce delle dichiarazioni del Dipartimento Informazione editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri che recita
“Nella consapevolezza che le imprese destinatarie attendono di conoscere i contenuti caratterizzanti di questo nuovo incentivo per pianificare i loro investimenti pubblicitari, il Dipartimento ha deciso di pubblicare delle informazioni essenziali che seguono….”.
SOGGETTI INTERESSATI
- Imprese
- Lavoratori autonomi
- Enti Non Commerciali
TIPOLOGIE D’INVESTIMENTI
Sono agevolabili gli interventi in campagne pubblicitarie effettuati:
- sulla stampa quotidiana e periodica anche on line;
- sulle emittenti televisive e radiotelevisive locali, analogiche e digitali;
Sono però da ritenere esclusi le spese sostenute per :
- Televendite;
- Servizi di pronostici
- Giochi o scommesse con vincita in denaro
- Messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.
Per poter aver diritto al credito d’imposta è necessario che sussista un “investimento incrementale” almeno del 1% rispetto a quello sui medesimi mezzi di informazione dell’anno precedente. Concretamente gli investimenti agevolabili sono individuati come “acquisti di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali” :
- su giornali quotidiani e periodici anche on line, nazionali o locali ;
- nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiotelevisive locali, analogiche e digitali
Inoltre, i soggetti interessati, devono accertarsi, che gli investimenti vengano, nei confronti di soggetti che rispettino, oltre alla caratteristiche “Locale/Nazionale” – “Editore Stampa/Editore Radiotelevisivo” anche le seguenti iscrizioni:
- competente tribunale ai sensi della art.5 Legge 47/1948;
- registro degli operatori di comunicazione di cui art. 1, c.6 let.a) num 5) Legge 249/1997.
oltre ad essere dotate della figura di un Direttore responsabile.
Infine gli investimenti devono essere conteggiati:
- al netto delle spese di intermediazione, accessorie ed ogni altra spesa che non sia “pubblicitaria”;
- secondo il principio di competenza ex art.109 TUIR.
Nella norma approvata a metà ottobre e pubblicata a novembre dello scorso anno, è stato contemplato che gli investimenti effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, siano agevolabili, ma solo ed unicamente, quelli effettuati sulla stampa ON LINE. Nell’ambito della norma, si riscontra un disallineamanto insanabile, per questo caso specifico (spese su stampa on line nel periodo 24/06/17 – 31/12/17), al fine delle quantificazione sia dell’incremento che dell’importo dell’agevolazione, che si ritiene sia stato voluto, in quanto il conteggio per calcolare “investimento incrementale” considera in ogni caso che il confronto vada fatto sui medesimi mezzi di informazione dell’anno precedente. A rigor di logica, i casi di possibile utilizzo di questa agevolazione nel 2017, dovrebbero essere del tutto trascurabili, in quanto l’impresa avrebbe dovuto fare un investimento pubblicitario, su testate on line, nel corso del 2016, di importo inferiore a quello stesso investimento fatto nel periodo 24/06/17 – 31/12/17. Per il 2017 sono state stanziate risorse per euro 20.000.000 pari ad 1/3 dello stanziamento 2018 anche se il periodo 2017 é pari ad ½ del periodo 2018.
MISURA DEL BENEFICIO
Il credito d’imposta è pari al
- 90% nel caso di micro imprese, piccole e medie imprese o start-up innovative [1];
- 75% per le restanti tipologie di soggetti interessati.
del valore incrementale, rispetto all’anno precedente, sui medesimi mezzi, degli investimenti effettutati.
METODOLOGIA DI OTTENIMENTO
Le precisazioni in fase di pubblicazioni dicono:
- presentando apposita domanda su modello (ancora non esistente) dell’Agenzia delle Entrate,
- nel periodo 01/03 – 31/03 di ogni anno (si ritiene sia l’anno successivo a quello di sostenimento della spesa ma non è specificato nei chiarimenti).
Infine è doveroso segnalare che trattandosi di un credito d’imposta a richiesta su apposita istanza, la quantificazione dell’importo usufruibile, unicamente tramite compensazione in F24 (è impossibile la richiesta di rimborso) dovrà essere oggetto di una specifica approvazione, (atto di accoglimento) da parte dell’Ufficio preposto (ad oggi non ancora individuato).
RISORSE STANZIATE
Le risorse stanziate per il 2018 sono pari ad euro 62.500.000, di cui:
- euro 50.000.000 per investimenti sulla stampa;
- euro 12.500.000 per investimenti radiotelevisivi.
La scelta di suddividere il plafond di copertura, fra diversi “linee”, comporterà che la percentuale di “credito d’imposta” riconosciuto (poiché non è automatico ma dietro presentazione di apposita istanza) sarà del tutto incerto ed imprevedibile, poiché dipenderà dal monte complessivo di istanze .
[1] La definizione “micro imprese, piccole e medie imprese” è da desumere dalla Raccomandazione n.2003/361/CE della Commissione Europea del 06/05/2003 e dal DM Attività produttive 18/04/2005. La definizione “start-up innovative” è da desumere dall’art.25 DL 179 del 18/10/2012.