Con riferimento al licenziamento per giusta causa, la Corte di Cassazione ha statuito che va annullata con rinvio la sentenza di merito che dichiara illegittimo il provvedimento espulsivo per l’ammanco nei confronti del cassiere, anche se forse lo stesso non voleva appropriarsi del denaro e anzi intendeva coprire il buco prima dei controlli.
Con la Sentenza n. 13018 del 24 maggio 2017 viene sottolineato che il giudice del merito deve considerare che il rapporto fiduciario tra datore e dipendente assume una peculiare intensità nel mondo bancario e che l’eventuale lesione del vincolo va valutata con particolare rigore
Month: May 2017
Comunicazione liquidazioni periodiche IVA. E’ ARRIVATA LA PROROGA al 12 giugno
Con Comunicato stampa 29 maggio 2017 (in serata), il Ministero delle Finanze ha confermato che il termine per le comunicazioni IVA del primo trimestre 2017 è stato posticipato al 12 giugno 2017. Secondo il documento, il Provvedimento è stato firmato ed è in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. E’ doveroso evidenziare che il “paventato” D.P.C.M. (vedere ns. news del 23/05 c.a.) non si é materializzato.
Inoltre, sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti (FAQ) relativamente alla comunicazione liquidazioni periodiche IVA.
Tra i chiarimenti più interessanti è stato precisato che:
- l’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, come ad esempio, nel caso in cui per il periodo di riferimento non siano state effettuate operazioni, né attive né passive. L’obbligo, invece, sussiste nell’ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal t rimestre precedente;
- in caso di operazioni soggette a reverse charge:
- il cessionario non deve comprendere a rigo VP2 l’imponibile delle operazioni passive per le quali è debitore d’imposta, bensì indicarlo a rigo VP3, tra le operazioni passive;
- simmetricamente, il cedente/prestatore indicherà l’imponibile relativo alla medesima operazione a rigo VP2.
ATTENZIONE: anche in questa occasione lo slittamento di una scadenza “NUOVA” resasi indispensabile, per problematiche dell’amminsitrazione statale, é stato reso disponibile, soltanto 2 giorni prima della scadenza stessa é con uno l’utilizzo di uno strumento (“il comunicato stampa”) privo di qualsivoglia valore legale.
Contributo di 1.000 euro per gli asili nido.
L’INPS, con la Circolare n. 88 del 22 maggio 2017, interviene per fornire le istruzioni operative per accedere ai seguenti benefici di cui all’art. 3 e 4 del DPCM 17 febbraio 2017:
- buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati;
- buono per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche.
I suddetti benefici sono corrisposti direttamente dall’INPS che, su domanda del genitore, provvede al pagamento dell’importo fino ad un massimo di 1.000 euro.
“Ispezioni Fiscali” in azienda oltre i termini
Con Ordinanza 27 aprile 2017, n. 10481, la Corte di Cassazione ha chiarito che la nullità dell’avviso di accertamento non può essere collegata al superamento del termine di legge di permanenza dei verificatori nei locali dell’impresa.
In particolare, la Corte ha precisato che «in tema di verifiche tributarie, il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso”.
L’omesso versamento IVA è un reato in capo all’amministratore in carica alla scadenza
Con Sentenza 19 aprile 2017, n. 18834, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di omesso versamento dell’IVA (art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000), è penalmente responsabile il rappresentante legale dell’azienda in carica al momento dell’ultima scadenza per il versamento dell’imposta, ossia il termine entro cui versare l’acconto del periodo d’imposta successivo.
Pertanto, tale soggetto è responsabile anche qualora sia subentrato come amministratore successivamente alla presentazione della dichiarazione IVA ma prima del termine ultimo per il versamento dell’imposta.
Annunciata la proroga delle “comunicazioni liquidazioni periodiche IVA 2017”
Come si apprende dalla Stampa specializzata, è in corso di approvazione il D.P.C.M. con cui sarà concessa la proroga per l’invio della “Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA” relativa al I° trimestre 2017 sia per i contribuenti in IVA trimestrale che mesile .
In particolare, viste le incertezze sull’adempimento, la scadenza sarà posticipata dal 31 maggio 2017 al prossimo 12 giugno.
Inoltre, sembra che il sopracitato decreto fornisca chiarimenti anche in merito all’invio dei Modd. F24 per le compensazioni, i quali, secondo le nuove disposizioni normative (ex art. 3, D.L. n. 50/2017), devono essere inviati utilizzando esclusivamente i canali telematici messi a diposizione dall’Agenzia delle Entrate; fino alla data del 1° giugno 2017 non dovrebbero essere applicate sanzioni in caso di invio non conforme alle nuove modalità previste.
Alla luce dell’emanando D.P.C.M. ,le scadenze legate alle NOVITA’ dichiarative 2017, dovrebbero essere:
- 12/06/2017 Comunicazione Liquidazione IVA I° trimestre 2017
- 18/09/2017 Comunicazione Liquidazione IVA II° trimestre 2017 e Spesometro I° semestre 2017
- 30/11/2017 Comunicazione Liquidazione IVA III° trimestre 2017
- 28/02/2018 Comunicazione Liquidazione IVA IV° trimestre 2017 e Spesometro II° semestre 2017
- 30/04/2018 Dichiarazione Annuale IVA relativa al 2017
Assegno al nucleo famigliare
L’INPS, con la Circolare n. 87 pubblicata il 18 maggio 2017, ha comunicato i nuovi livelli reddituali valevoli per la corresponsione dell’assegno al nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2017 – 30 giugno 2018.
Nel particolare, l’Istituto precisa che, stante la variazione negativa dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2015 e l’anno 2016 (anni di riferimento per il calcolo), restano fermi per l’anno 2017 i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all’anno 2016, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione.
Istruzioni operative per l’agevolazione contributiva per i giovani agricoltori
Con Circolare 11 maggio 2017, n. 85, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per usufruire del regime agevolato contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2017 a favore dei nuovi agricoltori under 40.
L’istituto precisa che, al fine di essere ammessi al beneficio, i coltivatori diretti e gli IAP, una volta concluso il processo di iscrizione alla gestione previdenziale autonomi agricoli, con conseguente comunicazione dell’avvenuta attribuzione del relativo Codice Azienda, dovranno inoltrare all’INPS una domanda telematica di ammissione all’incentivo.
La presentazione si potrà effettuare accedendo nell’ambito dei servizi telematici del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” – “Invio comunicazione” e selezionando uno dei due moduli di domanda (anno 2016 o 2017).
Risarcito il danno per la depressione causata dal trasferimento illegittimo
Con la Sentenza n. 12084 pubblicata il 16 maggio 2017 la Corte di Cassazione ha stabilito che il lavoratore, caduto in depressione a seguito del trasferimento illegittimo disposto dal suo datore di lavoro, ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, calcolato sulle cosiddette “tabelle di Milano”.
Per i giudici della Corte Suprema sbaglia il giudice territoriale a quantificare il danno da risarcire alla lavoratrice ricorrente, chiarendo che avrebbe dovuto basarsi su una “consulenza tecnica (alla stregua delle cosiddette “tabelle di Milano”)”, e non basarsi invece sulla richiesta avanzata dal lavoratore, tra l’altro posta in subordine ad una diversa valutazione del giudice.
Regime IVA per le prestazioni sanitarie nelle farmacie
Con Risoluzione 12 maggio 2017, n. 60, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime IVA applicabile e agli obblighi di certificazione relativi alle prestazioni sanitarie rese all’interno delle farmacie.
In particolare, l’Agenzia ha precisato che, ai fini dell’esenzione IVA, prevista al comma 1, n. 18, art. 10, D.P.R. n. 633/1972, le prestazioni sanitarie in esame devono essere valutate in base:
- alla natura delle prestazioni fornite, le quali devono rientrare nell’ambito della diagnosi, cura e riabilitazione;
- ai soggetti prestatori, che devono essere abilitati all’esercizio della professione.
Di conseguenza, la mancanza di uno dei due presupposti comporta l’inapplicabilità dell’esenzione IVA.
L’Agenzia ha pertanto disposto che, in base ai requisiti sopra elencati, l’esenzione IVA si applica:
alle prestazioni rese dalle farmacie tramite messa a disposizione di operatori socio-sanitari, qualora siano richieste dal medico o pediatra;
- alle prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello, qualora siano prescritti da medici o pediatri ed erogati anche tramite l’ausilio di personale infermieristico;
mentre non si applica:
- alle prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo se eseguite dal paziente tramite apparecchiature in farmacia senza l’ausilio di personale infermieristico;
- al servizio di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti.
L’Agenzia, inoltre, con riguardo alla certificazione di tali attività, ha disposto che essa avviene, da parte delle farmacie, mediante scontrino fiscale “parlante” contenente:
- la natura,
- la qualità,
- la quantità
dei servizi prestati e l’indicazione del codice fiscale del destinatario.