Impresa familiare. Chi deve pagare la cartella esattoriale dell’INPS?

L’INP, con  l’Ordinanza n. 8384 pubblicata il 26/03/2019,

in forza di sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato che il titolare dell’impresa commerciale a cui fa capo la società è tenuto a pagare i contributi previdenziali sulla base dell’art. 10 della Legge n. 613/1966 e non sulla base della qualifica di socio illimitatamente responsabile delle obbligazioni societarie.

in seguito ad un accertaemnto previdenziale  in un’attività comemrciale “di famiglia”, ha individuato, nel padre della contribuente il soggetto tenuto a pagare le somme portate dalla cartella esattoriale emessa nei confronti della figlia, addetta al banco ed iscritta d’ufficio alla gestione commerciante dell’Istituto previdenziale quale collaboratore d’impresa famigliare.

Bonus Ricerca & Sviluppo: chiarimenti sulla disciplina del credito d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate, con Risposta 26/03/2019, n. 83, ha fornito chiarimenti in merito al credito d’imposta in favore delle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all’art. 3, comma 1, D.L. n. 145/2013.
Nel caso di specie, la società italiana istante, operante nel settore farmaceutico, ha svolto attività di ricerca nell’ambito della sperimentazione clinica su commissione della società madre di diritto statunitense.
A tal riguardo, il MISE, con Nota 9 novembre 2018, ha chiarito che ai fini dell’attribuzione del credito d’imposta assumono rilevanza esclusivamente le spese relative alle attività che siano svolte direttamente dal soggetto commissionario in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato. Qualora le attività siano subappaltate ad altri soggetti, l’agevolazione è fruibile unicamente dal soggetto che le esegue in subappalto a condizione che sia residente nel territorio dello Stato e che siano rispettati i requisiti della disciplina agevolativa.

Domande per Assegni per il Nucleo Famigliare (Assegni Famigliari). Novità dal 01/04/2019.

L’INPS, con la Circolare n. 45 del 22/03/2019, precisa, in particolare, che dal 1° aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori dipendenti non agricoli, finora presentate dal lavoratore interessato al proprio datore di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16), dovranno essere inoltrate esclusivamente all’INPS in via telematica.

Certificazione dei processi prima della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

L’Agenzia delle Entrate, con la  Risposta alle istanze di consulenza giuridica 20 marzo 2019, n. 13, ha fornito chiarimenti in merito alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

In particolare l’Agenzia ha precisato che la certificazione dei processi per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri deve essere preventiva o tutt’al più contestuale all’entrata in funzione dei registratori telematici; pertanto tali termini sono fissati al 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400 mila euro e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri.

Inoltre è stato puntualizzato che per gli esercenti che operano con più punti cassa per singolo punto vendita devono:

  • fare certificare annualmente il proprio bilancio di esercizio;
  • dotarsi di un processo di controllo conforme con il modello n. 231/2001.

Le verifiche per il rilascio della certificazione di conformità devono essere eseguite

  1. ogni tre anni da una Società di Revisione
  2. dagli Enti (Istituti Universitari e CNR) abilitati a rilasciare tali certificazioni.

Prestazioni rese dal fisioterapista alle persone fisiche. Divieto di fattura elettronica.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 78 del 19/03/2019,  ha fornito chiarimenti in tema di fatturazione elettronica da parte dei fisioterapisti. Nello specifico, l’Agenzia ha precisato che per il 2019:

  • le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente. Tale divieto rileva a prescindere sia dal soggetto (persona fisica, società, ecc.) che le eroga nonchè dall’invio, o meno, dei relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria;
  • se il professionista (persona fisica, società, ecc.) nell’erogare la prestazione si avvale di soggetti terzi, che fatturano il servizio reso, direttamente a lui e non all’utente, gli stessi devono emettere fattura in formato elettronico ed inviarla tramite SdI.

ENASARCO: 2019 – aliquote e massimali definitivi.

La Fondazione Enasarco ha aggiornato i massimali a partire dal 1° gennaio 2019.

Sono entrate in vigore i nuovi parametri di calcolo dei contributi per l’intero 2019:

  1. confermate l’aliquota contributiva da applicare sulle provvigioni passerà dal 16,00% al 16,50% (di cui la metà a carico della ditta mandante).
  2. aggiornati gli importi dei massimali provvigionali sono così determinati:

.                                                   Plurimandatari                             Monomandatari.
.                     Massimale                 25.554 €                                        38.331 €

Gli importi relativi ai massimali  sono stati aggiornati dalla Fondazione Enasarco nel mese di Febbraio 2019 .

Ricordiamo che il criterio per l’applicazione dell’aliquota è quello della competenza; per cui una fattura relativa a provvigioni dell’anno 2018, quindi dovrà recare ancora l’aliquota e rispettare il massimale relativo allo scorso anno anche se emessa nel 2019.

Rimborso di IMU e ICI da parte dell’inquilino. Possibile!.

La Corte di Cassazione, a sezioni Unite, con la Sentenza n. 6882 del 08/03/2019, ha stabilito,  se previsto nel contratto di locazione, che è possibile che le imposte locali sugli immobili (ad esempio IMU) pagate dal proprietario vengano rimborsate dal conduttore.
In particolare,  la Suprema Corte ha precisato che non è illegittima la clausola contrattuale che prevede il rimborso, da parte dell’inquilino di “tasse, imposte e oneri immobiliari” durante la durata del contratto di locazione.
Risulta del tutto evidente che nei contratti di nuova generazione oppure nei contratti già registrati, sia possibile, se l’inquilino lo accetta esplicitamente quale clausola vessatoria, che venga indicata la dicitura” utilizzata dalla Suprema Corte ed il riferimento alla sentenza; ottenenedo così di traslare sull’inquilino una imposta di tipo patrimoniale.

Quale IVA si deve applicare alle somme aventi natura risarcitoria.

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 74 del 13/03/2019, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento ai fini IVA di somme corrisposte a titolo risarcitorio.
In particolare, l’Agenzia ha precisato che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 1), D.P.R. n. 633/1972, non concorrono a formare la base imponibile IVA “le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente”. Di conseguenza, il soggetto istante che, in esito all’attività di recupero crediti, ha ricevuto dal debitore un importo che comprende oltre al credito originario, gli interessi moratori e le spese per il recupero del credito ha correttamente escluso tali somme dal computo della base imponibile IVA. In tal caso gli importi eccedenti il credito originario hanno natura “risarcitoria” e pertanto sono fuori dalla base imponibile dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.

ASSEGNI AL NUCLEO FAMIGLIARE (ANF): Novità per i lavoratori.

Per poter ricevere regolarmente gli ANF (Assegni al Nucleo Famigliare) che hanno sostituito gli AF (Assegni Famigliari) dal 1° luglio 2019 (o per il periodo aprile, maggio e giugno 2019 in caso di variazioni) tutti i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo dovranno fare la domanda di assegni familiari telematica secondo le modalità descritte nell’articolo denominato “ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE. Nuove modalità di presentazione della domanda” di imminente pubblicazione . Lo stesso comportamento deve essere rispettato per le richieste di arretrati da presentare a decorrere dal 1° aprile 2019.

Bonus Ricerca & Sviluppo. Competenza ex art.109 TUIR.

Nel caso in oggetto di interpello, il soggetto istante:

  • ha sostenuto costi dal 2012 al 2017, capitalizzandoli in uno specifico conto per poi procedere ad ammortamento solo dal 2018, ovvero dal momento in cui il brevetto è venuto a compimento, e pertanto riteneva che i costi sostenuti dovessero essere considerati, ai fini della determinazione del credito d’imposta in ricerca e sviluppo, tutti di competenza dell’anno 2018, sia ai fini della determinazione della media triennale sia ai fini del calcolo dell’incremento dei costi rispetto a tale media.

L’Agenzia delle Entrate, con la  Risposta n. 73 del 13/03/2019,,  ha fornito chiarimenti in merito al credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 3, comma 1, D.L. n. 145/2013.  L’Agenzia non condividendo la tesi dell’istante, ha chiarito che l’imputazione degli investimenti avviene secondo le regole generali di competenza fiscale di cui all’articolo 109, TUIR; pertanto, anche i costi capitalizzati concorrono alla determinazione del credito di imposta spettante nei singoli periodi agevolati, indipendentemente dal processo di ammortamento. Di conseguenza, i costi sostenuti nel triennio 2012-2014, relativi a prestazioni ultimate in tale periodo, ancorché capitalizzati e sottoposti ad ammortamento a partire dal 2018, rilevano esclusivamente in detto triennio ai fini del calcolo della media.