Il bonus ristrutturazioni spetta anche senza l’invio della comunicazione ENEA. L’Agenzia delle Entrate, il 16/06/2021 ha meglio chiarito, con una risposta pubblicata sulla Rivista FiscoOggi, il concetto secondo cui “l’omessa trasmissione della comunicazione ENEA non fa perdere la detrazione derivante dal “Bonus Ristrutturazione”. Detto chiarimento pone fine ad una serie infinita di dubbi e perplessità applicative riguardanti la risoluzione n. 46/E del 18/04/2019.
Al fine di comprendere queste chiarimento è necessario fare un breve riassunto storico.
La Legge di Bilancio 2018 ha previsto “l’obbligo di invio della comunicazione ENEA per i lavori, del cosiddetto “efficientamento energetico” per i quali si applica il bonus ristrutturazioni del 50%, così come per le spese relative agli elettrodomestici”.
In pratica la norma (una Legge) imponeva, per gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano “anche un risparmio energetico”, a partire dal 01/01/2018 l’obbligo di comunicazione ENEA, già previsto per l’ecobonus.
Sin da subito, è stati sollevati una serie di dubbi da parte dei contribuenti, tra cui: E’ sempre obbligatoria? In quali casi si può omettere? Cosa accade in caso dell’omesso invio?.
Il silenzio dell’Agenzia delle Entrate, ha portato i professionisti, al fine di salvaguardare gli interessi dei propri clienti, a porre in essere un comportamento “garantista” ed a “richiedere sempre” che detta comunicazione venisse trasmessa, in modo tale che qualsiasi fossero, le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate, la detrazione in capo al contribuente sarebbe stata salva.
Ora l’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricevuto il parere favorevole da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, ed ha chiarito i punti della risoluzione n. 46/E del 18/04/2019 “che si prestavano ad essere fraintesi”.
Tale “obbligo” in realtà è da considerare una “raccomandazione” poiché come confermato dall’Agenzia delle Entrate, sebbene la comunicazione “sia necessaria” per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito dopo l’effettuazione degli interventi, “non sono previste sanzioni sul fronte fiscale per chi omette l’invio”.
La risposta pubblicata il 16/06/2021 ha chiarito definitivamente che la risoluzione n. 46/E del 18/04/2019 considera che la funzione della comunicazione Enea (monitoraggio capillare delle spese per “efficientamento energetico”) nel caso di “Bonus Ristrutturazione, non ha rilevanza ai fini fiscali e dunque il suo mancato invio non determina la perdita del diritto alla detrazione IRPEF.