Bonus ristrutturazioni, detrazione anche senza comunicazione ENEA: la conferma delle Entrate

Il bonus ristrutturazioni spetta anche senza l’invio della comunicazione ENEA. L’Agenzia delle Entrate, il 16/06/2021 ha meglio chiarito, con una risposta pubblicata sulla Rivista FiscoOggi,  il concetto secondo cui “l’omessa trasmissione della comunicazione ENEA non fa perdere la detrazione derivante dal “Bonus Ristrutturazione”. Detto chiarimento  pone fine ad una serie infinita di dubbi e perplessità applicative riguardanti la  risoluzione n. 46/E del 18/04/2019.

Al fine di comprendere queste chiarimento è necessario fare un breve riassunto storico.

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto “l’obbligo di invio della comunicazione ENEA per i lavori, del cosiddetto “efficientamento energetico” per i quali si applica il bonus ristrutturazioni del 50%, così come per le spese relative agli elettrodomestici”.

In pratica la norma (una Legge) imponeva, per gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano “anche un risparmio energetico”, a partire dal 01/01/2018 l’obbligo di comunicazione ENEA, già previsto per l’ecobonus.

Sin da subito, è stati sollevati una serie di dubbi da parte dei contribuenti, tra cui: E’ sempre obbligatoria? In quali casi si può omettere? Cosa accade in caso dell’omesso invio?.

Il silenzio dell’Agenzia delle Entrate, ha portato i professionisti, al fine di salvaguardare gli interessi dei propri clienti, a porre in essere un comportamento “garantista” ed a “richiedere sempre” che detta comunicazione venisse trasmessa, in modo tale che qualsiasi fossero, le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate, la detrazione in capo al contribuente sarebbe stata salva.

Ora l’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricevuto il parere favorevole da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, ed ha chiarito i punti della risoluzione n. 46/E del 18/04/2019 “che si prestavano ad essere fraintesi”.

Tale “obbligo” in realtà è da considerare una “raccomandazione” poiché come confermato dall’Agenzia delle Entrate, sebbene la comunicazione “sia necessaria” per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito dopo l’effettuazione degli interventi, “non sono previste sanzioni sul fronte fiscale per chi omette l’invio”.

La risposta pubblicata il 16/06/2021 ha chiarito definitivamente  che la risoluzione n. 46/E del 18/04/2019 considera che la funzione della comunicazione Enea (monitoraggio capillare delle spese per “efficientamento energetico”) nel caso di “Bonus Ristrutturazione, non ha rilevanza ai fini fiscali e dunque il suo mancato invio non determina la perdita del diritto alla detrazione IRPEF.

Green Pass dal 15/10/2021 per tutti i lavoratori dipendenti.

Dal prossimo 15/10/2021, circa 23 milioni di lavoratori dipendenti dovranno avere il “Green Pass” che attesti la vaccinazione, la guarigione dal Covid o un tampone negativo, al fine di poter accedere ai propri luoghi di lavoro.

Nel corso degli ultimi mesi l’obbligo di Green Pass é stata ampliato rispetto alle originarie previsioni. Tale strumento fu reso obbligatorio:

  • dal 01/04/2021 unicamente per medici e gli infermieri;
  • dal 01/09/2021 allargato al personale della scuola e università;
  • dal 11/09/2021 sono stati compresi anche i lavoratori di mense e pulizie scolastiche;
  • dal 10/10/2021 entrerà in vigore l’obbligo per gli addetti delle Rsa;
  • dal 15/10/2021 sarà applicato a tutti i dipendenti pubblici e privati.

Risulta del tutto evidente che una tale proliferazione di norme, emanate nell’arco di qualche mese, rende difficile comprendere quali siano gli obblighi ed i controlli in capo ai datori di lavoro.

Nel presente contributo vi presentiamo una breve disamina riguardante unicamente il mondo del “LAVORATORI DIPENDENTI, NO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”

Controlli e sanzioni nel “privato”

I datori di lavoro privati hanno ancora circa 15 giorni per organizzarsi in vista dei:

  • controlli da fare,
  • all’ingresso dei lavoratori (come richiesto dal Dl 127/2021). 

Vediamo alcuni punti fondamentali:

  1. La verifica del Green Pass va fatta tutti i giorni: per tutelare la privacy, infatti, il datore non può tenere un registro nel quale sia indicato quanti dipendenti siano vaccinati e quale sia la scadenza del Green Pass per ciascuno.
  2. I datori fino a 15 dipendenti, poi, potranno sospendere i lavoratori senza Green Pass dopo il quinto giorno di assenza  e potranno sostituirli con un altro lavoratore, ma solo fino a un periodo massimo di 20 giorni. E’ doveroso far notare che tale “sospensione” non è prevista in nessun’altra norma riguardante il lavoro privato. Resta da chiarire, si spera nell’immediato futuro, se come evidenziato da alcuni commentatori, la sospensione diventi legittima solo in caso di sostituzione effettiva.
  3. Per mancato controllo, i datori rischiano una sanzione da 400 a mille euro. Ciò significa che sarà necessario prepararsi a dimostrare di aver messo in campo l’organizzazione necessaria alle verifiche e di aver individuato formalmente i responsabili. Sempre nelle Faq del Governo, si legge che le aziende che effettueranno le verifiche a campione sui dipendenti previste dalla legge non incorreranno nelle sanzioni, nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass, «a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto legge 127 del 2021».

Imprese Artigiane Lombarde. Contributo a “Fondo Perduto” pari al 50% del valore degli investimenti effettuati.

Buongiorno,

la Regione Lombardia, all’interno del Suo programma di sostegno alla ripresa delle attività ARTIGIANE, ha predisposto un contributo a fondo perduto del 50% sugli investimenti sostenuti a partire dal 02/08/21.

Vi riportiamo di seguito, le caratteristiche principali dell’intervento:

Beneficiari: IMPRESE ARTIGIANE iscritte alle CCIAA da almeno 24 mesi, con sede legale e/o operativa in Regione Lombardia.

Agevolazione: Contributo a fondo perduto del 50% delle spese ammissibili. Investimento minimo: € 15.000. Contributo Massimo: € 40.000.

Interventi ammissibili: a) sicurezza sul lavoro “anche e non solo” in ambito Covid; b) transizione digitale, c) transizione green. Sostenute dal 02/08/21 e da ultimare entro il 28/10/22. Esempio: acquisto di macchinari, impianti di produzione, attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive; acquisto di autoveicoli nuovi di fabbrica per il trasporto merci di categoria N1 (elettrici, ibridi, gpl, ecc) , ecc .

Qualora desideriate approfondire l’argomento, Vi invitiamo a contattare il Sig. Guido Bendotti della società FUTURO IMPRESA SAS di BENDOTTI GUIDO E C. al numero fisso 030/3750799 oppure al cellulare 333/5624847. Il Sig. Guido Bendotti é un esperto esterno in ambito di “Finanza Agevolata” che collabora con i nostri clienti da decenni.

BONUS ALBERGHI 2021.

CHE COS’E’?

Il Bonus Alberghi 2021 (conosciuto anche come  “Bando Credito di Imposta per il Turismo del Ministero Beni e attività culturali e turismo ” oppure “Tax Credit Alberghi 2021”)  è un strumento atto ad incentivare gli operatori del settore turistico-ricettivo al fine di stimolarli ad essere più competitivi e a migliorarne l’accoglienza al pubblico. Si sviluppa sotto forma di BANDO (lo scorso anno fu organizzato con la metodologia del  così detto “CLICK DAY”).  

CHI PUO’ RICHIEDERE IL BANDO BONUS ALBERGHI?

Il Bonus Alberghi 2021può essere richiesto da:

  • imprese alberghiere (alberghi, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, strutture individuate come “alberghiere” dalle specifiche normative regionali);
  • strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla l. 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali;
  • stabilimenti termali di cui all’articolo 3 della Legge n. 323/2000;
  • alle strutture ricettive all’aria aperta. In tale categoria dovrebbero rientrare: campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi vacanza. Si attendono i decreti attuativi.

esistenti alla data del 1° gennaio 2012  (questo punto necessità di ulteriori chiarimenti in sede di definizione dei decreti  attuativi poiché richiamato dalle norme precedenti richiamate e non modificato)

QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?

Gli interventi che rientrano tra le spese ammissibili e che possono quindi ricevere l’agevolazione sono: a) interventi di manutenzione straordinaria; b) interventi di restauro e di risanamento conservativo; c) interventi di ristrutturazione edilizia; d)  interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; e) interventi di incremento dell’efficienza energetica; f) acquisto di mobili e componenti d’arredo;  g) piscine termali e l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali  (solo per gli stabilimenti termali).

L’AGEVOLAZIONE A QUANTO AMMONTA?. ENTRO QUALI LIMITI?. CON QUALE FRUIBILITA’?

L’incentivo è :

  • pari al  65% delle spese ammissibili,
  • con una soglia massima di agevolazione pari a euro 200.000,
  • utilizzabile in compensazione  senza frazionamenti annuali.

ATTUAZIONE!

Per l’operatività materiale della misura è ancora in attesa della emanazione dei decreti di aggiornamento e adeguamento dei precedenti decreti attuatividel 07/05/2015 e del 20/12/2017.

I punti, di cui si chiede a gran voce chiarimenti, sono :

  • l’impresa o la struttura oppure entrambi devono essere esistenti  al 01/01/2012?
  • procedura di ottenimento del credito d’imposta sarà il così detto CLICK DAY oppure la PRENOTAZIONE con divisione pro quota delle risorse disponibili?

Vi invitiamo ad approfondire l’argomento nell’apposito elaborato  denominato “BONUS ALBERGHI 2021. TAX CREDIT ALBERGHI 2021”.