CESSIONE BENI per contenimento COVID-19 nel 2021.

Al fine di far fronte alle conseguenze economiche e finanziarie, determinate dall’emergenza COVID-19, nel DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, il Legislatore, ha previsto, per le cessioni di specifici beni necessari al contenimento/gestione dell’emergenza COVID-19 l’applicazione dell’aliquota IVA:

  • per le cessioni effettuate fino al 01/12/2020 – l’esenzione, con diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti.
  • per le cessioni effettuate dal 01/01/2021 – l’IVA ridotta del 5%

Con la Legge n. 21 del 26/02/2021  recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 183 del 31/12/2020, c.d. Decreto Milleproroghe sono stati chiariti alcuni dubbi circa la portata dell’esenzione IVA prevista dalla Legge Finanziaria 2021 in materia di test COVID-19. 

Al fine di chiarire gli ambiti d’applicazione:

  1. dell’aliquota ridotta al 5% (ex Decreto Rilancio),
  2. le esenzioni fino a tutto il 2022 (ex Legge Finanziaria 2021),

sulle cessioni effettuate a partire dal 01/01/2021, sono stati predisposti due elenchi recanti, i codici doganale TARIC:

INPS Commercianti ed Artigiani. Aliquote 2021.

L’INPS con la Circolare n. 17 del 09/02/2021, ha fornito le annuali indicazioni per la contribuzione per il 2021 per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali.
Nello specifico, si prevede che:

  • le aliquote per il finanziamento delle gestioni pensionistiche sono pari al 24,00 % per gli artigiani e al 24,09 % per i commercianti;
  • per i coadiuvanti e coadiutori di età non superiore a 21 anni, le aliquote sono pari al 22,35 % per gli artigiani e 22,44 % per i commercianti;
  • trova ancora applicazione la riduzione del 50 per cento dei contributi dovuti da artigiani e da commercianti con più di 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto;
  • è dovuto il contributo per le prestazioni di maternità pari a euro 0,62 mensili.

I redditi minimale e massimale di riferimento per il 2019 sono:

  • reddito minimale: euro 15.953,00;
  • reddito massimale: euro 78.965,00 (euro 103.055,00 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995).

ENASARCO 2024: aliquote e massimali definitivi.

L’aliquota contributiva da applicare sulle provvigioni nell’annualità 2024 rimane invariata rispetto all’anno precedente in 17,00% (di cui il 50% a carico della ditta mandante e 50% a carico dell’agente).

Ricordiamo che il criterio per l’applicazione dell’aliquota è quello della competenza; per cui una fattura relativa a provvigioni dell’anno 2022, quindi dovrà recare ancora l’aliquota e rispettare il massimale relativo allo scorso anno anche se emessa nel 2023.

La Fondazione Enasarco per 2024 ha fissato i seguenti massimali:

    • Plurimandatari. 29.818 € dopo aggiornamento ISTAT
    • Monomandatari. 44.727 € dopo aggiornamento ISTAT

—————————————————————————————-

Aggiornamento relativo al 2023
L’aliquota contributiva da applicare sulle provvigioni nell’annualità 2023 rimane invariata rispetto all’anno precedente in 17,00% (di cui il 50% a carico della ditta mandante e 50% a carico dell’agente).
Ricordiamo che il criterio per l’applicazione dell’aliquota è quello della competenza; per cui una fattura relativa a provvigioni dell’anno 2022, quindi dovrà recare ancora l’aliquota e rispettare il massimale relativo allo scorso anno anche se emessa nel 2023.
La Fondazione Enasarco per 2023 ha fissato i seguenti massimali:
    • Plurimandatari. 28.290 € dopo aggiornamento ISTAT
    • Monomandatari. 42.435 € dopo aggiornamento ISTAT
Aggiornamento relativo al 2022
La Fondazione Enasarco con il comunicato stampa del 11/02/2022 ha aggiornato i minimali e massimali contributivi a partire dal 01/01/2022.
Sono entrate in vigore i nuovi parametri di calcolo dei contributi per l’intero 2022:
  1. confermata l’aliquota contributiva da applicare sulle provvigioni in 17,00% (di cui il 50% a carico della ditta mandante e 50% a carico dell’agente).
  2. aggiornati gli importi dei massimali provvigionali sono così determinati:
    • Plurimandatari. 26.170 € dopo aggiornamento ISTAT
    • Monomandatari. 39.255 € dopo aggiornamento ISTAT
Ricordiamo che il criterio per l’applicazione dell’aliquota è quello della competenza; per cui una fattura relativa a provvigioni dell’anno 2021, quindi dovrà recare ancora l’aliquota e rispettare il massimale relativo allo scorso anno anche se emessa nel 2022.
Aggiornamento relativo al 2021
La Fondazione Enasarco ha aggiornato le aliquote ed i massimali a partire dal 1° gennaio 2020.
Sono entrate in vigore i nuovi parametri di calcolo dei contributi per l’intero 2020:
  1. confermata l’aliquota contributiva da applicare sulle provvigioni in 17,00% (di cui il 50% a carico della ditta mandante e 50% a carico dell’agente).
  2. aggiornati gli importi dei massimali provvigionali sono così determinati:
    • Plurimandatari. 25.682 € dopo aggiornamento ISTAT
    • Monomandatari. 38.523 € dopo aggiornamento ISTAT
Ricordiamo che il criterio per l’applicazione dell’aliquota è quello della competenza; per cui una fattura relativa a provvigioni dell’anno 2020, quindi dovrà recare ancora l’aliquota e rispettare il massimale relativo allo scorso anno anche se emessa nel 2021.

Aliquota Gestione Separata INPS per il 2021

L’INPS con la Circolare n.12 del 05/02/2021 ha stabilito che, la GESTIONE SEPARATA INPS, a decorrere dal 01/01/2021, sconterà le seguenti aliquote contributive, ;

  • 25,98 % per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini IVA, privi di altra cassa previdenziale, non pensionati, iscritti alla Gestione separata INPS;
  • 24,00 % per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini IVA, privi di altra cassa previdenziale, pensionati, iscritti alla Gestione separata INPS;
  • 34,23% per i soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza, non titolari di posizione fiscale ai fini IVA, non pensionati, soggetti a contribuzione DIS-COLL (collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio);
  • 33,72% per i soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza, non titolari di posizione fiscale ai fini IVA, non pensionati, non soggetti a contribuzione DIS-COLL;
  • 24,00% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altre tutela pensionistica obbligatoria

Decreto Sostegni Marzo 2021.

Il 19/03/2021 è stato sottoscritto dal Consiglio di Ministri il “Decreto Sostegni”. L’obiettivo complessivo del “Decreto Sostegni” nella visione del Governo è “dare più soldi possibile e più velocemente possibile” .

Il decreto è strutturato in 5 aree di intervento:

  1. Sostegno alle imprese, cui sono destinati 11 miliardi .
  2. Sostegno al lavoro e contrasto alla povertà, cui sono destinati 8 miliardi;
  3. Salute e sicurezza, per le quali sono stati stanziati 5 miliardi
  4. Enti decentrati: il decreto ha stanziato fondi finalizzati a compensare comuni, province ed enti territoriali per la perdita di gettito e per sostenere il trasporto pubblico locale;
  5. Istruzione, cultura, sostegno alle filiere agricole, e altri settori con crisi particolari.

Di seguito Vi elenchiamo le scelte del Governo, riguardanti la prima area d’intervento del  “Decreto Sostegni” denominata SOSTEGNO ALLE IMPRESE:

  • Contributo a Fondo Perduto (Art.1 del “Decreto Sostegni”)
  • Annullamento debiti in “cartella esattoriale” (Art.4 c.4 del “Decreto Sostegni”)
  • Rielaborazione degli avvisi bonari per le dichiarazioni IVA e Redditi (Art.5 del “Decreto Sostegni”)
  • Riduzione degli oneri delle bollette elettriche (Art.6 del “Decreto Sostegni”)

Vi invitiamo a prendere visione dell’approfondimento riguardante la prime area d’intervento del  “Decreto Sostegni” denominato DECRETO SOSTEGNI. Marzo 2021. Le misure per le imprese.