CONTRATTI DI LOCAZIONE. Il “quasi blocco” degli sfratti.

Il Decreto Milleproroghe (DL 183 del 31/12/2020) ha previsto il BLOCCO DEGLI SFRATTI quale provvedimento diretto ad agevolare il superamento della crisi economica derivante dall’emergenza da Covid-19.

Se in sede di conversione in Legge, del citato Decreto Milleproroghe, dovesse essere confermata tale blocco, ci potrebbe essere l’impossibilità di ottenimento di un provvedimento giudiziale di rilascio di un immobile, qualora la causa scatenante della richiesta fosse le difficoltà economiche derivanti dalla crisi conseguente alla pandemia da Covid-19.

Ma é utile sapere che l’art. 103 c.6 del DL 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020 ha limitato la sospensione

“ai provvedimenti di rilascio … per mancato pagamento dei canoni….. in base all’art.586 c.2 del Codice di Procedura Civile”

ma non ha sospeso la possibilità per il locatore di chiedere

“lo sfratto e l’ingiunzione di pagamento dei canoni non saldato a norma dell’art. 658 del Codice di Procedura Civile” .

CONSOLE DA GIOCO,TABLET PE, LATOP E DISPOSITIVI A CIRCUITO INTEGRATO ALL’INGROSSO in “Rever Charge” anche se Beni Strumentali

La direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate rispondendo ad un interpello presentato da da una società che svolge “commercio all’ingrosso” ha stabilito che

il “Rever Charge”si applica alle cessioni di CONSOLE DA GIOCO,TABLET PE, LATOP E DISPOSITIVI A CIRCUITO INTEGRATO ALL’INGROSSO che precedono al “commercio al dettaglio”, anche nel caso in cui il cessionario (acquirente) non rivenda i beni acquistati e li utilizzi come beni strumentali.

ZONA ROSSA COVID-19. Estetisti “APERTI” dal 16/02/2021.

Il TAR del Lazio, il 16/02/2021 con sentenza n.1862/2021 ha dichiarato che

le disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 14/01/2021 é da riscrivere in quanto “intrinsecamente contraddittorio laddove, all’interno dello stesso provvedimento, i “servizi alla persona” vengono identificati come quelli erogati da “acconciatori, estetisti e tatuatori” ma nell’allegato 24 dello stesso D.P.C.M. si utilizza una “definizione diversa” che esclude gli estetisti.

In forza di questa sentenza, fino alla data del 05/03/2021, nelle ZONE ROSSE potranno, nuovamente, aprire le attività degli ESTETISTI.

FATTURAZIONE ELETTRONICA A CONSUMATORE FINALE NON ITALIANO.

L’Agenzia delle Entrate il 12/02/2021 ha pubblicato la FAQ 63 nella quale chiarifica che:

  • in caso di fatturazione elettronica
  • ad un consumatore finale
    • non residente in Italia
    • non stabilito in Italia
  • il CODICE FISCALE non é più un CAMPO OBBLIGATORIO.

In questo modo, per l’operatore economico Italiano, diviene più semplice, emettere le fatture elettroniche, ottenendo così la “liberazione” dall’obbligo di dover compilare ed inoltrare la comunicazione “Esterometro”.

DECRETO LEGGE 22/02/2021. Nuove regole fino al 27/03/2021.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi (22/02/2021), su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, un Decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Alla luce dell’evoluzione della situazione epidemiologica il Decreto dispone  la prosecuzione fino al 27 marzo 2021 del divieto di spostamento tra diverse Regioni e Province Autonome, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

E’ sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Vi invitiamo a prendere visione di ulteriori approfondimenti nell’apposito elaborato denominato DECRETO LEGGE 22/02/2021. Covid-19. Nuove regole fino al 27/03/2021.

Agenzia delle Entrate. Dal 01/03/2021 accesso ai servizi online con SPID, CIE e CNS

Dal 01/03/2021 i contribuenti, persone fisiche, privati, che accedono ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate, potranno farlo attraverso SPID, CIE e CNS.

Gli utenti in possesso delle credenziali di Fisconline, fornite dall’Agenzia delle Entrate, potranno continuare a utilizzarle fino alla naturale scadenza, e comunque non oltre il 30/09/2021.

L’Agenzia delle Entrate, non rilascerà nuove credenziali.

Dal 01/10/2021 i cittadini dovranno dotarsi, a scelta, di uno dei tre strumenti di accesso a tutti i servizi della Pubblica Amministrazione.

Nulla cambia per professionisti e imprese.

Comunicazione “Tessera Sanitaria” semestrali per il 2021.

La comunicazione delle spese sanitarie/veterinarie al sistema Nazionale Tessera Sanitaria, cambia nuovamente.

La norma vigente dal 29/01/201, determinata con Decreto ministeriale MEF del 29/01/2021, stabilisce che la scadenza d’inoltro sono:

  • Spesa 2020. La comunicazione avviene, a frequenza annuale, entro il 08/02/2021;
  • Spese 2021. La comunicazione avverrà, a frequenza semestrale:
    • entro il 31 luglio 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno;
    • entro il 31 gennaio 2022 per quelle sostenute nel secondo semestre dell’anno.
  • Spese 2022. La comunicazione avverrà, a frequenza mensile, entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

Agevolazioni contributive previste dalla Legge di Bilancio 2021 per professionisti e imprese.

La Legge di Bilancio 2021, (L.178/2020) contiene una serie di interventi in materia contributiva che riguardano professionisti ed imprese e che sono mirate a costituire una misura di sostegno per fronteggiare l’emergenza da COVID- 19.

Tali interventi si concretizzano, nel riconoscimento del beneficio dell’esonero contributivo, totale o parziale. Gli interventi, di questa natura, annoverati nella sopra richiamata norma, rivolti ad imprenditori e professionisti, sono:

A) Fondo per l’esonero parziale dai contributi previdenziali per lavoratori autonomi e professionisti (commi 20-22 dell’art.1 L.178/2020)

Esonero parziale dai contributi previdenziali dovuti nel 2021 dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano contemporaneamente:

  • percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro
  • subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019

Restano esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Al fine di rendere operativi detti esoneri, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 02/03/2021, dovrà adottare uno o più decreti attuativi, che definiranno i criteri e le modalità per la “concessione” di tali misure di esonero. Sono altresì esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.

B) Sospensione dei versamenti contributivi per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche (comma 36 dell’art.1 L.178/2020 )

Sono sospesi i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operino nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, in relazione ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara relativamente alle scadenze di gennaio e febbraio 2021.

Lotteria degli Scontrini

Prende in via oggi la lotteria degli scontrini, dopo i rinvii causati dalla pandemia da Coronavirus.
Dal primo febbraio 2021 gli acquisti di beni e servizi di almeno 1 euro pagati con strumenti elettronici presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi potranno generare biglietti virtuali validi per partecipare alla prima estrazione. In palio ci sono premi sia per chi compra sia per chi vende.

L’esercente avrà tempo fino al 31/03/2021 per adeguare il proprio RT (Registratore TeIematico) cosi da poter rispettare i tempi per l’avvio, a regime, della lotteria degli scontrini 2021.
Vi indichiamo le scadenze “dilazionate”:

• dal 01/02/2021 parte la possibilità, per il “cliente/contribuente” di collezionare i biglietti virtuali per l’assegnazione dei premi;
• dal 01/03/2021 il “cliente/contribuente” potrà segnalare gli esercenti che rifiuteranno di acquisire il codice lotteria del “cliente/contribuente” stesso;
• dal 01/04/2021 sarà obbligatorio, per l’esercente, aver adeguato i registratori telematici al nuovo tracciato per la trasmissione dei dati dei corrispettivi.

Vi invitiamo a prendere visione dell’elaborato denominato “Lotteria degli scontrini. Dal 01/02/2021 al 01/04/2021.