La Legge di Bilancio 2021, (L.178/2020) contiene una serie di interventi in materia contributiva che riguardano professionisti ed imprese e che sono mirate a costituire una misura di sostegno per fronteggiare l’emergenza da COVID- 19.
Tali interventi si concretizzano, nel riconoscimento del beneficio dell’esonero contributivo, totale o parziale. Gli interventi, di questa natura, annoverati nella sopra richiamata norma, rivolti ad imprenditori e professionisti, sono:
A) Fondo per l’esonero parziale dai contributi previdenziali per lavoratori autonomi e professionisti (commi 20-22 dell’art.1 L.178/2020)
Esonero parziale dai contributi previdenziali dovuti nel 2021 dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano contemporaneamente:
- percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro
- subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019
Restano esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Al fine di rendere operativi detti esoneri, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 02/03/2021, dovrà adottare uno o più decreti attuativi, che definiranno i criteri e le modalità per la “concessione” di tali misure di esonero. Sono altresì esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.
B) Sospensione dei versamenti contributivi per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche (comma 36 dell’art.1 L.178/2020 )
Sono sospesi i versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali per le federazioni sportive nazionali, gli enti di
promozione sportiva e le associazioni e società sportive
professionistiche e dilettantistiche che abbiano il domicilio fiscale,
la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operino
nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, in
relazione ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti,
allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi,
preparatori atletici e direttori di gara relativamente alle scadenze di gennaio e febbraio 2021.