Solidarietà appalti: il committente ha sempre la responsabilità per due anni su contributi e retribuzioni.

Con la Sentenza n. 10731 del 24 maggio 2016 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla responsabilità solidale in appalto del committente nei confronti dei dipendenti dell’appaltatore.
In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che anche le società private a partecipazione pubblica sono assoggettate al regime di responsabilità solidale indipendentemente dal fatto che, per loro natura giuridica o attività svolta, siano o meno assoggettate al Codice degli appalti pubblici.

Reverse Charge Hi-tech. Primi chiarimenti della Agenzia delle Entrate.

Con la Circolare 25 maggio 2016, n. 21 , l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul nuovo Reverse Charge per cessioni di tablet pc e laptop (art. 17, comma 6, lett. c), D.P.R. n. 633/1972).  In particolare, il documento di prassi chiarisce che:

  • il nuovo reverse charge è applicabile alle cessioni di console da gioco, tablet PC, laptop, nonché per le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
  • tale disposizione, che si applica alle cessioni effettuate dal 2 maggio, ha carattere transitorio e si applica fino alle operazioni effettuate al 31 dicembre 2018;
  • anche con riferimento alle nuove fattispecie (console da gioco, tablet PC, laptop), l’inversione contabile è espressamente esclusa nella fase del commercio al dettaglio, anche qualora il cessionario-cliente sia un soggetto passivo IVA; (si ricorda che le cessioni al comemrcio al dettaglio esonerate sono quelle “caratterizzata da una frequenza tale da rendere particolarmente onerosa l’osservanza dell’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile in ragione della qualità di soggetto passivo del cessionario-cliente”.Si pensi per esempio alla vendita al bancone di un centro comemrciale).

Inoltre la Ciorcolare in questione evidenzia che per le operazioni effettuate a decorrere dal 2 maggio 2016 non saranno applicate sanzioni per eventuali violazioni commesse prima dell’emanazione della Circolare in esame.

School bonus.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2016, n. 119, il Decreto MIUR 8 aprile 2016, contenente la disciplina del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro in favore delle scuole (c.d. “school bonus”) di cui all’art. 1, comma 145, Legge n. 107/2015. In particolare, il Decreto prevede che il credito d’imposta:

  • sia pari al 65% delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 e pari al 50% di quelle effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017;
  • sia riconosciuto solo se le erogazioni sono state versate sull’apposito capitolo n. 3626 del bilancio dello Stato con codice IBAN IT40H0100003245348013362600 e nel caso in cui siano stati effettuati versamenti destinati a distinti istituti scolastici, i versamenti devono essere effettuati separatamente indicando nelle causali:
    • il codice fiscale dell’istituto di riferimento;
    • il codice della finalità per cui si effettua l’erogazione:
      • C1 – realizzazione di nuove strutture;
      • C2 – manutenzione o potenziamento di strutture scolastiche esistenti;
      • C3 – interventi per migliorare l’occupabilità degli studenti);
    • il codice fiscale dei titolari del reddito d’impresa;
  • possa essere utilizzato da:
    • persone fisiche ed enti non commerciali, tramite la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state effettuate le erogazioni;
    • soggetti titolari di reddito d’impresa solo in compensazione tramite Mod. F24 ed a partire dall’anno successivo a quello in cui è stata effettuata l’erogazione.

Licenziamento legittimo con contestazione disciplinare dopo 18 mesi dall’infrazione.

In tema di licenziamento per giusta causa, la Corte di Cassazione ha statuito la piena legittimità e tempestività del provvedimento espulsivo anche se l’intimazione è avvenuta ad un anno e mezzo dalla scoperta dell’infrazione, in quanto va consentito al datore di lavoro di acquisire piena conoscenza delle circostanze, anche mediante complesse indagini.

La Suprema Corte, con la Sentenza n. 10356 del 19 maggio 2016, ha sottolineato che non è sufficiente il mero sospetto per la contestazione ancor prima di conoscere l’esito delle verifiche in corso, altrimenti non si possono valutare le eventuali giustificazioni da parte del lavoratore.

Super ammortamento. Investimento in beni nuovi (o mai usati).

IL REQUISITO DELLA NOVITÀ DEI BENI

Partiamo innanzitutto dal presupposto che i super ammortamenti al 140 % sui beni strumentali, acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, sono una prerogativa dei beni nuovi (o mai usati).

L’agevolazione interessa, infatti, tutti i beni strumentali, esclusi i fabbricati e le costruzioni, i beni con vita utile che potremo definire “lunga”, cui viene assegnato dal D.M. 31 dicembre 1988, un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5 per cento (come i silos, i serbatoi, ecc.) e alcuni beni specificatamente individuati nell’allegato alla Legge di stabilità 2016 (come gli aerei, le condutture, le condotte, ecc.).

Il beneficio non spetta per i beni immateriali e per i beni usati.

L’Amministrazione finanziaria ha avuto modo, nel passato, per altre agevolazioni, di chiarire che il requisito della novità sussiste (si veda la Circolare n.90/E DEL 17 ottobre 2001) nel caso in cui il bene venga acquistato direttamente dal produttore, ma anche qualora il bene venga acquistato da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore, purché non sia già stato utilizzato né da parte del cedente né da parte di altri soggetti.

Il beneficio riguarda anche i mezzi di trasporto, non utilizzati esclusivamente nell’esercizio d’impresa (autovetture, motocicli e ciclomotori). Di conseguenza, il limite del costo fiscale degli autoveicoli, pari a 18.075,99 euro, viene incrementato del 40 per cento, raggiungendo i 25.306 euro. L’incremento del limite fiscale non riguarda, tuttavia, le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, dato che la norma richiama esclusivamente la lettera b) dell’art.164 (e non anche la lett. b-bis). Rimane comunque immutata la percentuale di deducibilità della quota di ammortamento pari al 20 per cento e all’80 per cento per agenti e rappresentanti.

Sono agevolabili, inoltre, i beni esposti in show room e utilizzati esclusivamente dai rivenditori al solo scopo dimostrativo  (per chi volesse approfondire vi indichiamo le circolari Agenzia delle Entrate che trattano l’argoemnto:  circolari n. 4/E/2002 e n. 5/E/2015).

Assilea ha corroborato tale tesi nella circolare 29 ottobre 2015, n. 25, e recentemente anche nella circolare 26 gennaio 2016, n. 2, in particolare facendo riferimento all’autovettura a km zero.

Secondo l’associazione, per quanto attiene agli autoveicoli immatricolati dei rivenditori rivendibili a km zero, le stesse potevano beneficiare della detassazione prevista dalle disposizioni della Tremonti-bis.

Nella fattura d’acquisto il concessionario era tenuto a inserire una dicitura che richiamasse da un lato che trattavasi di auto nuova (non aver percorso km neppure a fini dimostrativi) e che, dall’altro, sulla stessa non si fosse mai beneficiato di agevolazioni fiscali.

Oggi è quindi ragionevole ritenere applicabile il c.d. super ammortamento alle predette condizioni anche agli autoveicoli immatricolati dei rivenditori e rivendibili a km zero.

Caduta accidentale in ufficio. Dipendete non risarcita.

In tema di sicurezza sul lavoro, la Corte di Cassazione ha statuito che non spetta alcun risarcimento da parte:

  • dell’assicurazione
  • dal datore di lavoro

al lavoratore (nel caso di specie un’addetta alla pulizie) caduta sul pavimento bagnato in ufficio, in mancanza della prova della pericolosità dell’ambiente di lavoro.
In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 10342 del 19 maggio 2016, ha chiarito che con riferimento agli infortuni sul lavoro, la nozione di rischio ambientale, cui si ricollega la copertura assicurativa, non esonera il lavoratore dall’onere della prova circa le modalità concrete dell’infortunio avvenuto durante gli spostamenti sul luogo di lavoro.

Sabatini-ter: disponibili chiarimenti del MISE

Sono disponibili sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) i chiarimenti forniti dai tecnici in relazione alla nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari (“Nuova Sabatini-ter”) aggiornati al 19 maggio 2016.
In particolare, con le FAQ del MISE, tra i chiarimenti forniti, è stato affermato che:

  • l’incentivo è cumulabile con le altre agevolazioni fiscali previste per le imprese;
  • l’impresa può decidere di rinunciare al contributo tramite apposita comunicazione, la quale è diversa a seconda della fase del procedimento agevolativo;
  • qualora l’impresa abbia indicato dati errati nella piattaforma, per la fase successiva alla presentazione della domanda, è possibile apportare modifiche dopo la trasmissione dei moduli.

Si invita i soggetti interessati a :

  • prendere contatto con gli istituti di credito al fine di avere informazioni “dirette dai soggetti coinvolti”;
  • contattare il Dott. giovanni ALBORLAI GUERRA, qualora non siddisfatti pienamente dalle informazioni ricevute dagli operatori desiderino dipanare eventuali dubbi.

Dipendente licenziabile per rimborsi carburante maggiorati.

Con la Sentenza n. 10069 del 17 maggio 2016 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla licenziabilità del dipendente che ha gonfiato gli importi del rimborso carburante, nello specifico caso in cui l’azienda scopra a distanza di tempo l’illecito.
Nel caso prospettato la Suprema Corte ha sentenziato la liceità del licenziamento, in quanto non riconosciuto sproporzionato rispetto all’illecito e non sussiste la necessità della tempestività della contestazione e del conseguente recesso.

Rimborso IVA in via prioritaria

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2016, n. 111, il Decreto MEF 29 aprile 2016, con il quale è stata individuata un’ulteriore categoria di contribuenti ammessi al rimborso dell’IVA in via prioritaria.
In particolare, a partire dalle richieste di rimborso relative al secondo trimestre dell’anno d’imposta 2016, hanno diritto a ricevere il rimborso anche i soggetti di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. n. 633/1972, ossia le imprese che svolgono attività di:
• pulizia;

• demolizione;

• installazione di impianti;

• completamento relative ad edifici.

Responsabilità del coordinatore della sicurezza.

In tema di infortuni sul lavoro, la Corte di Cassazione ha statuito l’assenza di responsabilità penale nei confronti del coordinatore per la sicurezza per le lesioni gravissime subite dall’operaio, a causa di un incidente verificatosi per un estemporaneo e contingente sviluppo dei lavori, poiché è compito del datore vigilare sulle operazioni.
In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 20068 del 13 maggio 2016, ha chiarito che al coordinatore compete soltanto la verifica dell’idoneità del Pos (piano operativo sicurezza) e l’adeguamento del Psc (piano sicurezza e coordinamento).