Rever Charge. Climatizzatori. Fornitura, istallazione e manutenzione.

Inziamo chairendo che la vendita, pura e semplice di un condizionatore/cliamtizzatore non é un operazione da anoverare nel applicativo del nuovo art. 17, co. 6, lett. a-ter, D.P.R. 633/1972, cioé nel perimetro del “Rever Charge“.

In questo breve disamina approfondiamo l’argomento VENDITA CON ISTALLAZIONE, DIRETTA O INDIRETTA”.

Prima di addentrarci nell’analisi dell’argomento “ISTALLAZIONE” sopra evidenziato, desidero ribadire che l’istallazione degli impianti relativi ad edifici sono, a nostro avviso, da ricomprendere nel perimetro applicativo del nuovo art. 17, co. 6, lett. a-ter, D.P.R. 633/1972, cioé nel perimetro del “Rever Charge“.

La Circolare della Agenzia delle Entrate n. 37/E del 22/12/2015 ha portato un po di luce in questo argoemnto alquanto complesso.  In particoalre il punto “6.Installazione di impianti posizionati in parte internamente ed in parteesternamente all’edificio” a pagina 11 ed il punto “13.Reverse charge e beni significativi” (si ricorda che i condizionatori/cliamtizzatori fanno parte dei cosi detti beni significativi) a pagina 21 hanno definitivametne chiarito che l’istallazione diretta (istalla i soggetto che vende)  od indirita (istalla un soggetto terzo che non fornisce) all’orquando si opera in regime di B2B, cioé soggetto IVA che vebde a Sogetto IVA la normativa da prendere a riferiemnto é il REVER CHARGE ex art. 17, co. 6, lett. a-ter, D.P.R. 633/1972. Situazione totalmente diversa all’orquando si oepra in regime B2C, cioé soggetto IVA che vende a Privato, in quanto in quel caso si é fuori dalle norme REVER CHARGE.

 

Prima di addentrarci nell’analisi dell’argomento “MANUTENZIONE” sopra evidenziato, desidero ribadire che le manutenzione degli impianti relativi ad edifici sono, a nostro avviso, da ricomprendere nel perimetro applicativo del nuovo art. 17, co. 6, lett. a-ter, D.P.R. 633/1972, cioé nel perimetro del “Rever Charge“.

La Circolare della Agenzia delle Entrate n. 14/E del 27/03/2015, che si è occupata di analizzare le criticità legate all’estensione del reverse charge, “nulla è detto in merito alle manutenzioni ordinarie e alle riparazioni”, indicando esclusivamente in quali codici ATECO sono ricomprese le attività di “demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici […].  E’ evidente che se l’Amministrazione Finanziaria non avesse voluto ricomprendere le manutenzioni e le riparazioni degli impianti relativi agli edifici lo avrebbe espressamente indicato o comunque non avrebbe riportato la locuzione “comprese manutenzioni e riparazioni”, indicando esclusivamente i codici ATECO, senza alcuna descrizione, elemento sufficiente ad individuare le prestazioni da assoggettare a Reverse Charge.
Il punto fondamentale da comprendere é il collegamento tra impianti e fabbricati in quanto l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile trova applicazione esclusivamente per le
manutenzioni e riparazioni di impianti relativi ad edifici . Ciò detto, va altresì posta attenzione sul collegamento che vi deve essere tra l’impianto e il fabbricato. Secondo parte della dottrina, per l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, sarebbe necessario un “legame permanente” tra impianto e fabbricato (come definito dal Regolamento UE 1042/2013), tale che l’impianto non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato stesso. Aderendo a tale tesi, la manutenzione dei condizionatori non potrebbe essere ricomprese nell’ambito applicativo del nuovo reverse charge, in quanto, generalmente, i condizionatori posso essere rimossi senza alterare la destinazione e la funzionalità del fabbricato. L’Amministrazione Finanziaria, sottolineando che in ambito fiscale non sussiste una definizione di edificio, fa riferimento all’art. 2 del D.Lgs. n. 192/2005, secondo cui l’edificio consiste in “ un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici”.
Come si evince dalla definizione riportata, sono da considerarsi parte del fabbricato tutti gli impianti che si trovano stabilmente all’interno del fabbricato. Pertanto, non è necessario un “legame permanente” tra impianto e fabbricato, ma è sufficiente che l’impianto si trovi stabilmente all’interno dello stesso. Per tale ragione riteniamo che la manutenzione dei condizionatori, stabilmente presenti all’interno del fabbricato, sia da assoggettare a reverse charge.