IMPOSTA DI BOLLO DELLE FATTURE ELETTRONICHE. Modalità di versamento dal 2019.

Come noto, la  FATTURAZIONE ELETTRONICA, ha comportato, per tutti i soggetti che emettono fatture “senza” IVA di importo superiore ad euro 77,47, l’innovazione in materia di assolvimento del’imposta di bollo di € 2.

In particolare è ora disposto che il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle “fatture elettroniche” emesse in ciascun trimestre deve essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo. Per il 2019 le scadenze saranno

  • I° trimestre 2019 entro il 23/04/2019 (poiché il 20 é sabato ed il 22 é festività)
  • II° trimestre 2019 entro il 22/07/2019 (poiché il 20 é sabato)
  • III° trimestre 2019 entro il 21/10/2019 (poiché il 20 é domenica)
  • IV° trimestre 2019 entro il 20/01/2020

A tal fine l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che l’ammontare dovuto sarà quantificato e  comunicato con una specifica comunicazione nell’area riservata del proprio sito Internet.
Il pagamento potrà essere effettuato mediante Modello F24 che lo Studio predisporrà all’uopo.

Per approfondimenti si rinvia all’articolo FATTURA ELETTRONICA. Imposta di bollo. .

Licenziato per guida in stato di ebrezza del mezzo aziendale

La Corte di Cassazione, in merito al licenziamento per giusta causa, ha statuito la piena legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente di un’impresa di trasporti che, ubriaco, si è messo alla guida dei mezzi aziendali.  Con l’Ordinanza n. 8582 del 27 marzo 2019 viene chiarito che la contestazione non riguarda il mero stato d’ebbrezza del conducente, ma la condotta integrante reato e sanzionata da decreto penale di condanna tale da giustificare la sanzione espulsiva ex art. 2119 c.c., in quanto il rapporto fiduciario tra le parti risulta irrimediabilmente compromesso.

Bonus Ricerca & Sviluppo: Rettificati i chiarimenti forniti sulla determinazione dell’agevolazione.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 86 del 27/03/2019, ha fornito dei chiarimenti rettificativi  sulla Risposta n. 73/2019 riguardante il credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 3, comma 1, D.L. n. 145/2013.
In particolare, l’Agenzia ha precisato che i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali, di cui al comma 6, lettera d), del predetto articolo 3, assumono rilevanza, ai fini delle spese ammissibili e ai fini del calcolo della media storica, solo se utilizzati direttamente ed esclusivamente in attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.