Irretroattività delle nuove disposizioni sull’omissione contributiva previdenziale.

Secondo la Corte di Cassazione non sono retroattive le previsioni di cui all’articolo 10 bis del D.Lgs n. 158/2015 per cui, ai fini della punibilità penale dell’omissione contributiva, non è più richiesta la prova della certificazione.
Infatti la Suprema Corte, con la Sentenza n. 7884 del 26 febbraio 2016, ha precisato che non sono applicabili al passato le nuove disposizioni più severe, dal momento che si tratta di una norma più sfavorevole, soggetta al principio del tempus regit actum e non applicabile alla fattispecie verificatasi prima della riforma.

Decreto Milleproroghe. Prima “nuova” proroga 2016.

È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale la conversione in legge del c.d. “Decreto Milleproroghe 2016” (DL n. 210/2015).
Per quanto riguarda le materie di interesse dei datori di lavoro si segnala:

  • la proroga al 2017 del versamento del contributo (ticket) di licenziamento di lavoratori a tempo indeterminato in caso di cambio appalto e per il settore delle costruzioni edili;
  • l’incremento del 10%, per il solo anno 2016, del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi stipulati e richiesti prima del 24 settembre 2015;
  • la proroga al 31 marzo 2016 del termine ultimo per l’emanazione del Decreto Ministeriale che disciplina la trasformazione part-time dei lavoratori pensionandi.

Nuova “forma” della CARTELLA ESATTORIALE

Con Provvedimento 19 febbraio 2016 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di cartella di pagamento e i fogli avvertenze relativi ai ruoli (art. 25, D.P.R. n. 602/1973).
In particolare, le principali novità riguardano:

  • l’istituzione di un’unica sezione “Dove e come pagare” per tutte le informazioni relative alle molteplici modalità di pagamento precedentemente illustrate in due sezioni distinte;
  • la ridenominazione della sezione “Presentazione del reclamo-mediazione e del ricorso” in “Presentazione del ricorso” e l’eliminazione di ogni riferimento alla precedente disciplina che imponeva al contribuente di presentare, in via preliminare un’istanza di reclamo-mediazione; ora invece per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, la presentazione del ricorso giurisdizionale produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di medi azione con rideterminazione dell’ammontare;
  • l’adeguamento del limite di valore della controversia ai fini della costituzione in giudizio senza l’assistenza tecnica di un difensore, innalzato da 2.582,28 euro a 3.000,00 euro;
  • l’adozione del nuovo modello: è obbligatoria per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1°gennaio 2016.

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO (ISTAT) Gennaio 2016.

Indice del mese di GENNAIO 2016 = 99,7
Variazione percentuale rispetto al mese precedente = – 0,2
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente = +0,3
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti = – 0,5
In particolare il suddetto indice dei prezzi al consumo è utilizzato per calcolare l’aggiornamento dei canoni di locazione immobiliare e per la rivalutazione degli assegni di mantenimento dovuti all’ex coniuge in caso di separazione/divorzio.

Diritto al risarcimento del danno biologico per il lavoratore deceduto per tumore

Secondo la Corte di Cassazione la corresponsione da parte dell’INAIL dell’indennità per il danno biologico sofferto dal lavoratore, morto in seguito ad una neoplasia causata da inalazione di fibre di amianto, non esclude la corresponsione del maggior pregiudizio patito in concreto, da riconoscersi agli eredi che presentano idonea documentazione.
In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 3074 del 17 febbraio 2016, ha chiarito che, pur essendo prevista l’estensione della copertura assicurativa obbligatoria gestita dall’INAIL anche al danno biologico, le somme eventualmente corrisposte dall’Istituto non esauriscono il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in capo all’assicurato.

Agevolazione IMU su abitazioni in comodato a familiari

Con Risoluzione 17 febbraio 2016, n. 1, il MEF ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU/TASI in caso di abitazione concessa in comodato ai familiari. In particolare, tra le indicazioni fornite con la Risoluzione in esame, si segnalano le seguenti:
• il concetto di “immobile” deve intendersi riferito solamente alle unità immobiliari ad uso abitativo; pertanto, il possesso di un “altro immobile” (oltre alla propria abitazione principale e a quello concesso in comodato) che non sia destinato a uso abitativo non impedisce il riconoscimento del beneficio fiscale;

• le eventuali pertinenze dell’immobile concesso in comodato seguono le regole generali, ossia deve applicarsi lo stesso trattamento di favore previsto per la cosa principale nei limiti comunque dal comma 2, art. 13, D.L. n. 201/ 2011;

• il contr atto di comodato in forma scritta deve essere registrato entro 20 giorni dalla data di stipula. Per beneficiare dell’agevolazione sin dal mese di gennaio 2016, il contratto doveva essere stato stipulato entro il 16 gennaio 2016 e registrato entro il 5 febbraio 2016.
Per i contratti stipulati in forma scritta successivamente al 16 gennaio 2016, per godere dell’agevolazione occorrerà registrare l’atto nei termini previsti ordinariamente e verificare il rispetto della regola di cui al comma 2, art. 9, D.Lgs. n. 23/2011 (15 giorni di possesso nel mese) prendendo come riferimento la data del contratto di comodato.
Sono ammessi anche i contratti verbali di comodato a condizione che siano comunque registrati: ai fini della decorrenza dell’agevolazione, anche per i contratti verbali di comodato va verificata la data di conclusione del contratto.

Regime Forfettario. Contributi Previdenziali Agevolati.

Con Circolare 19 febbraio 2015, n. 35, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito al regime contributivo agevolato per artigiani e commercianti in regime forfetario, previsto dalla Legge n. 190/2014, che è stato modificato dalla Legge di Stabilità 2016.
In particolare, l’INPS precisa che:

  • come nella versione precedente, il regime previdenziale agevolato anche dopo le modifiche della Legge n. 208/2015 ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente su domanda: la richiesta di adesione per i soggetti già esercenti attività d’impresa dovrà essere effettuata tramite la presentazione di un apposito modulo entro il 28 febbraio 2016;
  • rispetto al regime precedente la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%;
  • per quanto riguarda l’accredito della contribuzione versata si applicano le rego le ordinarie, e pertanto nel caso in cui l’importo complessivamente versato risulti inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato;
  • non è stata introdotta nessuna modifica sulle esclusioni dal regime previste per determinate categorie (il regime contributivo agevolato è alternativo all’agevolazione per soggetti ultrasessantacinquenni, e a quella per soggetti di età inferiore ai 21 anni); l’uscita dal regime agevolato si può verificare in tre ipotesi:
  1. venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;
  2. scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime a gevolato;
  3. comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.

Agevolazioni prima casa: scomodità non equivale a inidoneità abitativa.

Con Sentenza 5 febbraio 2016, n. 2278, la Corte di Cassazione ha stabilito che il contribuente che possiede due immobili nello stesso comune non ha diritto alle agevolazioni sulla prima casa nonostante l’altra abitazione non sia adatta a soddisfare le esigenze abitative della famiglia (ad es. una sola stanza per più figli).
I giudici hanno affermato che per beneficiare delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa (art. 1, comma 2, D.L. n. 16/1993), l’acquirente non deve possedere altro fabbricato idoneo ad abitazione oppure può possedere un altro alloggio ma concretamente inidoneo a sopperire i bisogni abitativi della famiglia. Quindi, nel caso in cui il contribuente possieda due immobili, i benefici fiscali possono essere conservati solo se egli riesce a dimostrare che uno dei due immobili è inidoneo ai fini abitativi (ad es. è inagibile).

Fisioterapisti: chiarimenti sulla possibilità di costituire società tra professionisti.

Con Parere 15 febbraio 2016, n. 39343, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito dei chiarimenti in merito alla possibilità di costituire una società tra professionisti fisioterapisti.
In particolare, i tecnici del MISE precisano che per “società tra professionisti” si intende la società costituita secondo i modelli societari previsti dai titoli V e VI del libro V del c.c. e alle condizioni previste dall’art. 10, commi da 3 a 11, L. n. 183/2011 avente ad oggetto l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi.
Di conseguenza il MISE ritiene che non è possibile costituire una società tra professionisti fisioterapisti finché non verrà istituito tramite decreto l’ordine dei fisioterapisti. È invece possibile che tali soggetti partecipano a società tra professionisti sia in posizione di soci sia per sole prestazioni tecniche.

Agevolazione IMU dal 2016 su abitazioni in comodato a familiari.

Con Risoluzione 17 febbraio 2016, n. 1, il MEF ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU/TASI in caso di abitazione concessa in comodato ai familiari.
In particolare, tra le indicazioni fornite con la Risoluzione in esame, si segnalano le seguenti:

  • il concetto di “immobile” deve intendersi riferito solamente alle unità immobiliari ad uso abitativo; pertanto, il possesso di un “altro immobile” (oltre alla propria abitazione principale e a quello concesso in comodato) che non sia destinato a uso abitativo non impedisce il riconoscimento del beneficio fiscale;
  • le eventuali pertinenze dell’immobile concesso in comodato seguono le regole generali, ossia deve applicarsi lo stesso trattamento di favore previsto per la cosa principale nei limiti comunque dal comma 2, art. 13, D.L. n. 201/ 2011;
  • il contr atto di comodato in forma scritta deve essere registrato entro 20 giorni dalla data di stipula. Per beneficiare dell’agevolazione sin dal mese di gennaio 2016, il contratto doveva essere stato stipulato entro il 16 gennaio 2016 e registrato entro il 5 febbraio 2016.

Per i contratti stipulati in forma scritta successivamente al 16 gennaio 2016, per godere dell’agevolazione occorrerà registrare l’atto nei termini previsti ordinariamente e verificare il rispetto della regola di cui al comma 2, art. 9, D.Lgs. n. 23/2011 (15 giorni di possesso nel mese) prendendo come riferimento la data del contratto di comodato.
Sono ammessi anche i contratti verbali di comodato a condizione che siano comunque registrati: ai fini della decorrenza dell’agevolazione, anche per i contratti verbali di comodato va verificata la data di conclusione del contratto.