CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO A 8.000 DALLA REGIONE LOMBARDIA.

La region e Lombardia ha stanziato 6 MILIONI di euro a favore delle micro, piccole e medie imprese che intendono:

  1. demolire un veicolo di proprietà per il trasporto in conto proprio
  2. e contemporaneamente  intendono acquistare uno nuovo.

QUALE SONO GLI INVESTIMENTI FINANZIABILI?
Sono ammissibili investimenti per l’acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 o N2, utilizzati per il trasporto in conto proprio e appartenenti a una delle seguenti tipologie:

  •   elettrico puro
  •   ibrido (benzina/elettrico-full hybrid- Hybrid plug in)
  •   metano esclusivo o GPL esclusivo
  •   metano e GPL bifuel (benzina/metano e benzina/GPL

A QUANTO AMMONTA L’AGEVOLAZIONE?
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto proporzionale alla massa/peso del veicolo fino a 8.000 euro.

IL BANDO SARA’ PUBBLICATO ENTRO NOVANTA GIORNI DA OGGI, E L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AVVERR’ IN BASE ALL’ORDINE DI PRESENTAZIONE FINO AD ESAURIMENTO DEI FONDI.

Rettifica IVA. Nel leasing immobiliare, decorre dalla data del riscatto.

L’Agenzia delle Entrate con Risposta ad interpello del 17/09/18, n. 3, ha fornito chiarimenti in merito alla rettifica decennale della detrazione IVA sui contratti di leasing immobiliare. In particolare l’Agenzia ha chiarito che, così come previsto dall’art. 19-bis2, commi 3 e 8, D.P.R. n. 633/1972, il periodo decennale di sorveglianza per operare la rettifica della detrazione IVA, per i fabbricati e le porzioni di fabbricati, decorre dall’acquisto o dalla ultimazione degli stessi. Sul tema l’Agenzia era già intervenuta con Risoluzione n. 178/2009 chiarendo che “la rettifica deve essere effettuata tenendo conto del momento di acquisto o ultimazione dei beni immobili da parte delle società scisse, a nulla rilevando le modalità di acquisizione degli stessi (acquisto-costruzione, in appalto-acquisizione, in leasing)”. Successivamente con Circolare n. 26/2016, è stato precisato che “in caso di assegnazione di immobili acquisiti mediante contratto di leasing per i quali sia stata esercitata l’opzione d’acquisto, ai fini del computo del periodo decennale di rettifica della detrazione occorre, di regola, fare riferimento alla data di esercizio del diritto di acquisto del bene da parte della società utilizzatrice. È da tale momento, infatti, che, a norma del suddetto art. 19-bis2, comma 8, del menzionato DPR n. 633/1972, decorre il periodo decennale di “tutela fiscale”. Pertanto, in caso di immobili acquisiti tramite contratti di leasing, per il computo del periodo di sorveglianza decennale per la rettifica della detrazione dell’IVA, si fa riferimento alla data di esercizio del diritto di acquisto del bene da parte della società utilizzatrice, vale a dire la data di riscatto finale.

BONUS PUBBLICITA’. Solo se l’impresa ha già fatto investimenti nell’anno precedente.

Il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari (c.d. “bonus pubblicità”) sarà accessibile solamente ad imprese o lavoratori autonomi che hanno realizzato investimenti in pubblicità nell’anno precedente.

Tale vincolo, rilevato dalla normativa e confermato dal Consiglio di Stato (Parere n. 01255/2018), è riconducibile al fatto che la norma prevede che possano essere oggetto del contributo fiscale soltanto gli investimenti in campagne pubblicitarie il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione “nell’anno precedente”.

Non può, quindi, ritenersi sussistente un aumento percentuale degli investimenti pubblicitari pari ad almeno l’1% delle spese sostenute nel corso dell’anno precedente, in quanto manca proprio il termine di raffronto consistente negli investimenti effettuati nella precedente annualità. Pertanto le imprese che nel 2016 non hanno sostenuto costi pubblicitari ammissibili al credito, non potranno chiedere il contributo per il 2017 e, analogamente, coloro che non hanno sostenuto costi ammissibili nel 2017, non possono chiedere il contributo per il 2018.  Ciò comporta, infine, che nemmeno le imprese nate nel 2018 potranno accedere all’agevolazione.

Pagamento della retribuzione con strumenti tracciabili

L’INAIL, in data 10/09/18 con la Nota n. 7369 , ha fornito indicazioni operative al personale ispettivo sulla verifica del pagamento della retribuzione con strumenti tracciabili. Dalla lettura attenta della Nota, si desume che è conforme alle norme di legge l’ipotesi in cui il pagamento della retribuzione venga effettuato al lavoratore in contanti presso lo sportello bancario ove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un conto corrente o conto di pagamento ordinario soggetto alle dovute registrazioni.

ENEA. Controlli tecnici a campione sulle “detrazioni risparmio energetico”

Sulla Gazzetta Ufficiale del 11/09/18, n. 211 é stato pubblicato, il D.M. dello Sviluppo Economico 11 maggio 2018, recante le procedure e le modalità per l’esecuzione dei controlli da parte di ENEA sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica. Detto decreto stabilisce che entro il 30 giugno di ogni anno l’ENEA elabori e sottoponga alla Direzione Generale della Agenzia delle Entrate,  un programma di controlli a campione nel limite massimo dello 0,5% delle domande presentate, tenendo conto di particolari criteri, quali, le istanze relative agli interventi che hanno diritto a una maggiore aliquota, istanze che presentino la spesa più elevata, o istanze che presentino criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari.

Ammesso il licenziamento per giusta causa se si dimostra “la falsità dell’infortunio/malattia”.

La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 21629 del 4 settembre 2018 ha confermato una sentenza di Corte d’Appello, che annullava un licenziamento per giusta causa inflitto ad un lavoratore perché l’impresa “non aveva fornito la prova della sussistenza dei motivi alla base del provvedimento espulsivo“. La Corte di Cassazione sostiene che nonostante si trattasse di “prova negativa”, cioè della dimostrazione dell’inesistenza del fatto, l’onere della prova permane in capo all’azienda. Ciò è giustificato per il fatto che, pur non essendo materialmente possibile la dimostrazione di un fatto non avvenuto, sarebbe comunque possibile dimostrare, che il lavoratore si sia procurato l’infortunio in altro orario e in altro luogo. In precedenti sentenze riferite alla fatispecie “malattia” la Suprema Corte ha sancito, il diritto del datore di lavoro di servirsi di “investigatori terzi” al fine di poter dimostrare il comportamento fraudolento del prorpio dipendente, anche in presenza di certificati medici, in quanto il datore di lavoro opererebbe nell’interesse dell’ente INPS al fine di evitare una truffa ai danni dello stato. Questa nuova sentenza detemina una potenziale dicotomia probatoria in quanto nel caso di “infortunio” si deve dimostrare che il fatto é accaduto altrove “prova positiva”  e nel caso di malattia é ammessa la “prova negativa” (forse perchè è d’interesse dello Stato non subire una truffa).

Liquidazione IVA Periodica II° trimestre 2018. Scadenza.

Il termine per l’invio di una qualsivoglia comunicazione o dichairazione di tipo fiscale, dovrebbe essere definito, conoscibile con certezza, in tempo utile per consentire al contribuente od al suo Dottore Commercialista, di rispettare la scadenza stessa. Negli ultimi anni siamo stati abituati a mille incertezze, improbabili rinvii, comunicati stampa dell’ultima ora, ecc.

Anche il termine dell’invio delle “Liquidazioni IVA II° trimestre 2018” ad oggi (10/09/2018)  NON E’ CERTO, in quanto una serie di sovrapposizioni normative hanno portato a diverse “interpretazioni”. L’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC), nella giornata del 06/09 c.a. ha indirizzato una lettera aperta al Ministro dell’Economia e al Direttore dell’Agenzia dell’Entrate sulla sgradevole condizione di incertezza nella quale si trovano i commercialisti relativamente all’invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche iva del secondo trimestre 2018, poiché secondo l’interpretazione dei ricercatori della stessa Associazione la scadenza sarebbe il 30/09/18. Ad oggi, nè l’Agenzia delle Entrate nè il Ministero hanno dato una risposta, ma nello scadenziere del sito dell’Agenzia delle Entrate, si legge chiaramente che la scadenza “attesa” dall’Agenzia delle Entrate é il 17/09/2018 poiché il 16/09/2018 cade di domenica.

Lo scrivente, tenuto conto dell’incertezza, della semplicità di predisposizione delle comunicazione in oggetto, e delle attese dell’Agenzia delle Entrate, ha deciso di predisporre ed inoltrare dette comunicazioni, entro la scadenza del 17/09/2018, ancorché condivida pienamente l’interpretazione dell’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC).

Prestazioni riservate ai Dottori Commercialisti svolte da società senza titolo. Nessun compenso.

La Corte di Cassazione, con Ordinanza 23 agosto 2018, n. 21015,  ha sancito il principio secondo cui è nullo il contratto intercorso tra il cliente e l’asserita società di servizi, se la prestazione erogata da quest’ultima risulta fra quelle riservate agli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e/o degli esperti contabili.
In particolare, la Corte ha ritenuto che le attività di assistenza fiscale nel caso in esame pattuite sono riservate alle categorie professionali sopra citate. Di conseguenza, stante la nullità del contratto stipulato, la società di servizi non può chiedere alcun corrispettivo per le prestazioni svolte.
Inoltre, gli giudici di Cassazione non hanno riconosciuto alcun compenso neppure per quelle attività non “protette” (quali ad esempio, servizi di domiciliazione, di segreteria, esecuzione di pagamenti vari), in quanto tali attività sono imprescindibilmente connesse e finalizzate a quelle  cosidette  “protette” e/o “riservate”.