Il MUD 2021 , approvato con il D.P.C.M. del 23 dicembre 2020, dovrà essere presentato con le modalità consuete (via telematica o via PEC) entro il 16/06/2021.
Vi invitiamo a prendere visione delle novità del Modello MUD 2021.
Il MUD 2021 , approvato con il D.P.C.M. del 23 dicembre 2020, dovrà essere presentato con le modalità consuete (via telematica o via PEC) entro il 16/06/2021.
Vi invitiamo a prendere visione delle novità del Modello MUD 2021.
Il 25/03/2021 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il Decreto del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria recante ELENCO DEFINITIVO CREDITO BONUS PUBBLICITA’ 2020.
All’interno di detto decreto dipartimentale potrete individuare le assegnazioni dei crediti d’imposta DEFINITIVI, fatti salvi tutti i vincoli specifici della norma di riferimento, relativi alla norma in oggetto.
L’Agenzia delle Entrate nei primi giorni di aprile 2021, ha annunciato, che nell’immediato futuro sarebbe accaduto, la futura emanazione di un provvedimento con cui sarebbero state apportate “sostanziali modifiche al Modello 730″ ed alle relative istruzioni e specifiche tecniche”.
Le nuove bozze:
ad oggi, rese disponibili, sono ancora, a parere di chi scrive, alquanto incomplete, soprattutto nella parte riguardante i dettagli e le specifiche relative ai calcoli delle liquidazione delle varie imposte e non consentono, alle società di software, l’ultimazione dei programmi di calcolo.
Pertanto, in attesa che siano pubblicate, sia la modulistica definitiva che le istruzioni e le specifiche tecniche, non ci è possibile, come studio, iniziare la campagna 730/2021.
Nelle prossime settimane sarà nostro impegno tenervi aggiornati.
La scadenza per il rinnovo dell’ iscrizione nel Registro degli Operatori di gioco (RIES/C6) viene prorogata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dal 30/04/2021 al 30/06/2021.
Il direttore generale, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Marcello Minenna con la “determinazione direttoriale n.107624 del 13/04/2021” ha dichiarato che “la validità dell’iscrizione, per l’anno 2020, all’elenco previsto dall’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220, è eccezionalmente prorogata sino al 30 giugno 2021”.
La proroga si rende necessaria “considerato che la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, analogamente ai precedenti provvedimenti motivati dalla necessità di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che hanno inciso sulla raccolta di gioco tramite apparecchi da intrattenimento”.
Anche nel 2021, per le imprese di autotrasporto merci é attiva l’agevolazione c.d. “Caro Petrolio” in base alla quale è riconosciuta la possibilità di richiedere:
La quantificazione di detto credito é parametrizzata:
Al fine di ottenere il beneficio relativo all’agevolazione “Caro Petrolio” per gli acquisti ( consumi ) di carburanti effettuati nel periodo Gennaio-Marzo 2021, l’impresa di autotrasporto merci deve presentare un’apposita domanda all’Agenzia delle Dogane entro il 30/04/2021.
Inoltre si ricorda che per il 2021 valgono i seguenti vincoli determinanti il “limite massimo di beneficio”:
La quantificazione del “credito d’imposta” (beneficio) é stato fissato, dall’Agenzia delle Dogane nella Nota n. 94008/RU del 30/03/2021:
Tutti i contribuenti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di:
effettuati nel corso del 2020, ed hanno usufruito delle procedure:
devono comunicare entro il 15/04/2021 all’Agenzia delle Entrate, l’opzione per la cessione/sconto, a soggetti terzi, del corrispondente:
L’opzione va comunicata esclusivamente in via telematica.
La scadenza dell’inoltro della comunicazione (15/04/2021), si riferisce ai crediti maturati in relazione alle spese sostenute nel corso del 2020.
L’invio della comunicazione può essere effettuato direttamente dal contribuente beneficiario della detrazione oppure incaricando un intermediario abilitato.
L’agenzia delle Entrate, nel corso degli ultimi 18 mesi, ha più volte emanato provvedimenti,
che in forza alle note difficoltà derivanti dalla pandemia di COVID-19 e anche in forza ad alcuni cambiamenti “nell’agenda di attivazione” della messa a disposizione delle bozze di liquidazioni periodiche, dei registri IVA, e della Dichiarazione annuale IVA,
hanno comportato un differimento della data d’inizio dell’obbligo di utilizzo del nuovo tracciato telematico (Versione 7.0) per effettuare l’invio dei corrispettivi tramite RT.
In particolare è ora previsto che
Di conseguenza, l’aggiornamento del RT in uso, al nuovo tracciato (Versione 7.0) può essere fatto entro il 30/09/2021.
A decorrere dal 01/10/2021 i dati dei corrispettivi dovranno essere trasmessi esclusivamente nel rispetto del nuovo tracciato Ver. 7.0 .
In forza di questo “ultimo” rinvio
e delle previsioni di raggiungimento della “immunità di gregge” in base all’attuale “piano vaccinale” entro l’estate 2021, che ragionevolmente comporterà lo “stop” ai nuovi rinvii,
ricordiamo, a tutti coloro che utilizzano, nel rispetto della normativa vigente, un RT (Registratore Telematico),
di far verificare per tempo, che il proprio RT sia già aggiornato alla Versione 7.0 . In caso contrario Vi invitiamo a far eseguire il dovuto aggiornamento entro la data del 30/09/2021.
Come ricorderete certamente, il vecchio Misuratore Fiscale (MF o registratore di cassa):
Invece, il nuovo Registratore Telematico (RT) ha:
Quindi, per chi ha installato oppure acquistato il Registratore Telematico (RT) tra gennaio e giugno 2019 (la maggior parte dei soggetti obbligati) la prima verifica biennale dovrà essere svolta fra gennaio e giugno 2021.