POSTICIPATO AL 21 AGOSTO 2017 IL TERMINE DI VERSAMENTO DI TUTTE LE SCADENZE DERIVANTI DALLA DICHIARAZIONE MODELLO REDDITI/2017 RIGUARDANTI SIA LE PERSONE FISICHE, LE SOCIETA’ DI PERSONE, LE SOCIETA’ DI CAPITALI ED GLI ENTI NON COMMERCIALI
Il 26 luglio c.a., alle ore 18:00 il MEF ha pubblicato il seguete Comunicato Stampa N° 131 del 26/07/2017 nel quale vengono anticipati contenuti di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, cito testualmente “in dirittura di arrivo” poiché non era stato ancora predisposto al momento della pubblicazione del comunicato stampa.
In detto comunicato il MEF informa i contribuenti che le scadenze per il pagamento di qualsivoglia debito derivante dal modello REDDITI 2017 (oltre a IRAP/2017 ed IVA) sono state modificate, come di seguito evidenziato:
- la scadenza naturale del 30/06/2017 ——-rinviata al——–> 20/07/2017;
- la scadenza in proroga del 31/07/2017 ——-rinviata al——–> 21/08/2017;
MA SOLO PER I POSSESSORI DI REDDITI D’IMPRESA! ED I SOCI A CUI E’ ATTRIBUITO REDDITO D’IMPRESA OPPURE PER I SOCI CHE CALCOLANO I CONTRIBUTI INPS SULLA BASE DEI REDDITI SOCIETARI .
Quanto sopra indicato, verrà previsto in un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, che è a tutt’oggi in corso di predisposizione (dopo sarà encessario la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
SIAMO LIETI CHE IL MINISTRO ABBIA SENTITO LA NECESSITA’ DI RISOLVERE IL DUBBIO CHE INDICAVAMO NELLA NOSTRA PRECEDENTE NEWS.
Tenuto conto del comunicato stampa N° 131 del 26/07/2017 del MEF, ed essendo a conosncenza che tra le varie quantificazioni, risultanti dal modello REDDITI 2017 (ex Unico) troviamo:
- Contributi Previdenziali INPS (non é un’imposta);
- Diritti Annuali CCIAA (non è un’imposta);
- IVIE (non è un’imposta sui redditi) ,
- IVAFE (non é un’imposta sui redditi)
ed essendo aanche a conoscenza che la grande maggioranza dei contribuenti titolari di REDDITO D’IMPRESA e LAVORO AUTONOMO, ha anche la quantificazione dell’imposte derivanti da altri modelli (oltre al REDDITI/2017) come per esempio
- Irap (non deriva dal Modello REDDITI/2017 ma dal Modello IRAP/2017)
ORA SIAMO CERTI CHE LE SCADENZE DI TUTTE QUELLE IMPOSTE, CONTRIBUTI ED ONERI, COME LE IMPOSTE SUI REDDITI DERIVANTI DAL MODELLO REDDITI/2017, OLTRE CHE DAI MODELLI IRAP/2017 E IVA/2017 SONO STATE RINVIATE AL 21/08/2017.
ATTENZIONE:
Si ricorda, i signori clienti, che qualora si abbia:
- già usufruito dello strumento della RATEAZIONE;
- già provveduto ad effettuare il primo pagamento (rata 01/06 prima del 30/06/2017 oppure 01/05 prima del 31/07/2017);
CHE DEVONO CONTINAURE la vecchia rateazione poiché altrimenti si incorrerà in sanzioni derivanti da “errata rateazione”.