Rinviati i pagamenti derivanti dal Modello Redditi/2017 (solo per titolari di redditi d’impresa!!!)

POSTICIPATO AL 21 AGOSTO 2017 IL TERMINE DI VERSAMENTO DI TUTTE LE SCADENZE DERIVANTI DALLA DICHIARAZIONE MODELLO REDDITI/2017 RIGUARDANTI SIA LE PERSONE FISICHE, LE SOCIETA’ DI PERSONE, LE SOCIETA’ DI CAPITALI ED GLI ENTI NON COMMERCIALI

Il 26 luglio c.a., alle ore 18:00 il MEF  ha pubblicato il seguete Comunicato Stampa  N° 131 del 26/07/2017 nel quale vengono anticipati contenuti di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, cito testualmente “in dirittura di arrivo” poiché non era stato ancora predisposto al momento della pubblicazione del comunicato stampa.

In detto comunicato il MEF informa i contribuenti che le scadenze per il pagamento di qualsivoglia debito derivante dal modello REDDITI 2017 (oltre a IRAP/2017 ed IVA) sono state modificate, come di seguito evidenziato:

  • la scadenza naturale del 30/06/2017      ——-rinviata al——–>  20/07/2017;
  • la scadenza in proroga del 31/07/2017   ——-rinviata al——–>  21/08/2017;

MA SOLO PER I POSSESSORI DI REDDITI D’IMPRESA! ED I SOCI A CUI E’ ATTRIBUITO REDDITO D’IMPRESA OPPURE PER I SOCI CHE  CALCOLANO I CONTRIBUTI INPS SULLA BASE DEI REDDITI SOCIETARI .

Quanto sopra indicato, verrà previsto in un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, che è a tutt’oggi in corso di predisposizione (dopo sarà encessario la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).


 SIAMO LIETI CHE IL MINISTRO ABBIA SENTITO LA NECESSITA’ DI RISOLVERE IL DUBBIO CHE INDICAVAMO NELLA NOSTRA PRECEDENTE NEWS.

Tenuto conto del comunicato stampa N° 131 del 26/07/2017  del MEF,  ed essendo a conosncenza che tra le varie quantificazioni, risultanti dal modello REDDITI 2017 (ex Unico) troviamo:

  • Contributi Previdenziali INPS (non é un’imposta);
  • Diritti Annuali CCIAA (non è un’imposta);
  • IVIE (non è un’imposta sui redditi) ,
  • IVAFE (non é un’imposta sui redditi)

ed essendo aanche a conoscenza che la grande maggioranza dei contribuenti titolari di REDDITO D’IMPRESA e LAVORO AUTONOMO, ha anche la quantificazione dell’imposte derivanti da altri modelli (oltre al REDDITI/2017) come per esempio

  • Irap (non deriva dal Modello REDDITI/2017 ma dal Modello IRAP/2017)

ORA SIAMO CERTI CHE LE SCADENZE DI TUTTE QUELLE IMPOSTE, CONTRIBUTI ED ONERI, COME LE IMPOSTE SUI REDDITI DERIVANTI DAL MODELLO REDDITI/2017, OLTRE CHE DAI MODELLI IRAP/2017 E IVA/2017 SONO STATE RINVIATE AL 21/08/2017.


ATTENZIONE:

Si ricorda, i signori clienti, che qualora si abbia:

  1. già usufruito dello strumento della RATEAZIONE;
  2. già provveduto ad effettuare il primo pagamento (rata 01/06 prima del 30/06/2017 oppure 01/05 prima del 31/07/2017);

CHE DEVONO CONTINAURE la vecchia rateazione poiché altrimenti si incorrerà in sanzioni derivanti da “errata rateazione”.

Rinviate le scadenze delle imposte da modello Redditi/2017 (solo per titolare di redditi d’impresa!!!)

POSTICIPATO AL 21 AGOSTO 2017 IL TERMINE DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE PER I TITOLARI DI REDDITI D’IMPRESA

Il 20 luglio c.a., alle ore 15:50 il MEF  ha pubblicato il seguete Comunciato Stampa  N° 125 del 20/07/2017 nel quale vengono anticipati contenuti del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2017 .

In detto comunicato il MEF informa i contribuenti che le scadenze per il pagamento delle imposte derivanti dal modello REDDITI 2017 (oltre a IRAP/2017) sono state modificate, come di seguito evidenziato:

  • la scadenza naturale del 30/06/2017      ——-rinviata al——–>  20/07/2017;
  • la scadenza in proroga del 31/07/2017   ——-rinviata al——–>  21/08/2017;

MA SOLO PER I POSSESSORI DI REDDITI D’IMPRESA! ED I SOCI A CUI E’ ATTRIBUITO REDDITO D’IMPRESA.

Quanto sopra indicato, é previsto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, che è stato firmato il 20/07 c.a. ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

DUBBIO DI CUI ATTENDIAMO CHIARIMENTI DAGLI ORGANI COMPETENTI: 

tenuto conto che

  1. tra le varie quantificazioni, risultanti dal modello REDDITI 2017 (ex Unico) troviamo anche Contributi Previdenziali INPS; Diritti Annuali CCIAA, imposte non legate al reddito d’impresa quali la Cedolare Secca, IVIE, IVAFE;
  2. il Decreto Presidnete del Consiglio di Ministri del 20 luglio 2017 fa menzione unicamente le imposte sui redditi;

ci domandiamo: “quale scadenza?” dovrà essere rispettata, dai titolari di redditi d’impresa, al fine di non incorrere in potenziali sanzioni a fronte dei versametni dei saldi e/o acconti riguardanti:

  • Contributi Previdenziali INPS (non é un’imposta);
  • Diritti Annuali CCIAA (non è un’imposta);
  • IRAP (é un’imposta che non deriva dal modello REDDITI/2017!)
  • IVIE (non è un’imposta sui redditi) ,
  • IVAFE (non é un’imposta sui redditi)

 

NOTA DI COLORE: 

tenuto conto che nel sistema giuridico Italiano, un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è un provvedimento avente il contenuto della legge in quanto crea norme giuridiche, ma non la forma della legge perché promulgato da un Organo Amministrativo e non da Organi Legislativi (per esempio il Parlamento!). Detta tipologia di decreti non deve essere presentata al Parlamento per la relativa approvazione, ma presentata per la registrazione presso la Corte dei conti.

Tale registrazione è una condizione necessaria per la sua efficacia, giacché solo dopo di essa può essere pubblicato. La pubblicazione e l’entrata in vigore sono sottoposte alle stesse norme che valgono per la legge ordinaria, cioé, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la successiva entrata in vigore dopo il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione; vuole dire che il rinvio della scadenza al 20/07/2017 dovrebbe entrare in vigore, nella migliore delle ipotesi, il 06/08/2017.

DETRAIBILITA’ IVA E DEDUCIBILITA’ COSTI AUTO 2017

Tenuto conto dell’importanza dell’argomento e delle costanti modifiche apportate alla normativa vigente in materia di IVA e di Imposte sui redditi in relazione ai costi AUTOVETTURE, MOTO, MOTOCICLI E SIMILARI, abbiamo predisposto un brevissimo articolo che in modo sintetico e chiaro analizza l’argomento. Vi invitiamo a prendere visione della Circolare 10 del 2017. DETRAIBILITA’ IVA E DEDUCIBILITA’ COSTI AUTOVETTURE E SIMILI .

Erogazioni liberali in favore di ente ecclesiastico

L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 11 luglio 2017, n. 89,  ha fornito chiarimenti in merito alle agevolazioni fiscali previste per le erogazioni liberali effettuate in favore di un ente ecclesiastico (art. 15, comma 1, lettera h), TUIR e art. 100, comma 2, lettera f), TUIR.)
In particolare, l’Agenzia, ha precisato che:

  • è confermata la detraibilità e la deducibilità delle erogazioni liberali effettuate in suo favore da persone fisiche e da persone giuridiche per la realizzazione di lavori di restauro e risanamento conservativo della chiesa e delle relative pertinenze;

a condizione cheil soggetto beneficiario (Parrocchia):

  •  richieda al competente ufficio del MIBACT l’approvazione del progetto, l’autorizzazione ai lavori o dell’iniziativa culturale, allegando il relativo preventivo di spesa con riferimento al contributo delle ero gazioni liberali. Al termine dei lavori o dell’iniziativa deve presentare al medesimo ufficio una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, relativa alle spese effettivamente sostenute;
  • comunichi alla Soprintendenza competente le erogazioni liberali ricevute entro il 31 dicembre dell’anno in cui sono erogate.

Dividendi, utili e plusvalenze. Novità importanti.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2017, n. 160, il Decreto MEF  del 26 maggio 2017 in merito alla rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi e delle plusvalenze, in relazione alla riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società dal 27,5% al 24%, (art. 1, comma 64, L. 208/2015).
In particolare, il decreto ha stabilito che:

  • gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’IRES, nonché i proventi equiparati relativi a titoli e strumenti finanziari e le remunerazioni di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), e all’art. 109, comma 9, lett. b), TUIR, formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14% del loro ammontare;
  • gli utili percepiti dagli enti non commerciali, formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono al reddito imponibile nella misura del 100% del loro ammontare;
  • le plusvalenze e le minusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018 concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 58,14% del loro ammontare.

ATTENZIONE: Si consiglia, nella predisposzione dei verbali di distribuzione degli utili delle società di capitale, di puntualizzare l’origine temporale degli utili che vengono distribuiti, al fine di consentire la corretta e più agevole imputazione temporale: a) ante 2007, b) dal 2007 al 2016, c) dal 2017.

Codice tributo per il versamento della ritenuta sui canoni nelle locazioni brevi.

L’Agenzia delle Entrate con Risoluzione 5 luglio 2017, n. 88, ha istituito il codice tributo per il versamento, tramite Mod. F24, della ritenuta operata all’atto dei pagamenti ai beneficiari di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve di cui all’art. 4, comma 5, D.L. n. 50/2017, da parte dei soggetti intermediari.
Il codice tributo è il seguente:

  • “1919” – ritenuta operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve – articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
    L’Agenzia precisa, inoltre, che per recuperare in compensazione, attraverso il Mod. F24, le eventuali eccedenze di versamento delle ritenute dai successivi pagamenti di competenza del medesimo anno o dell’anno successivo, devono essere utilizzati rispettivamente i seguenti codici tributo:

    • “1628” – eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi – art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014, istituito con Risoluzione 10 febbraio 2015, n. 13;
    • “6782” – eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturentI dalla dichiarazione del sostituto d’imposta – Mod. 770 semplificato, istituito con Risoluzione 18 gennaio 2005, n. 9.

 

Scambio di informazioni finanziarie su base mondiale per evitare l’evasione fiscale.

L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento 4 luglio 2017,  ha definito le modalità e i termini per lo scambio automatico dei dati finanziari su base mondiale, in attuazione del Decreto MEF 28 dicembre 2015.
In particolare, è stato precisato che:

  • i soggetti tenuti alla comunicazione sono le istituzioni finanziarie di cui all’art. 1, comma 1, lettera n), D.M. 28 dicembre 2015, ossia banche, società di gestione accentrata di strumenti finanziari, Poste italiane Spa, ecc.;
  • i soggetti di cui al punto precedente sono tenuti entro il 18 settembre 2017 all’iscrizione in anagrafe tributaria nella sezione “REI FATCA/CRS” del REI);
  • le comunicazioni annuali dovranno contenere i seguenti dati:

               a) codice fiscale della istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;

b) informazioni di cui all’art. 3, D.M. 28 dicembre 2015;

               c) codice fiscale italiano, ove disponibile, delle persone o entità richiamate al punto precedente;

Comunicazioni dei dati delle fatture emesse/ricevute dal 2017.

L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 5 luglio 2017, n. 87, ha risposto ad una serie di quesiti posti da professionisti e associzioni di categoria relativi alla trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 e art. 21, D.L. n. 78/2010).
Tra i chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria viene precisato che:

  • le comunicazioni possono essere rettificate e integrate anche dopo 15 giorni dalla scadenza del termine di presentazione applicando il ravvedimento operoso;
  • le fatture emesse devono essere incluse nella comunicazione che comprende la data di emissione (ad esempio, per quanto riguarda il 2017 la comunicazione relativa al primo semestre deve contenere le informazioni relative alle fatture emesse dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017). Inoltre, gli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione delle fatture al trimestre successivo a quello di emissione, devono comunicare i dati delle fatture emesse con riferimento al trimestre in cui le fatture vengono registrate;
  • l’emissione di fatture cointestate verso cessionari/committenti (soggetti passivi IVA) non è ammessa; nel caso di una fattura emessa nei confronti di cessionari/committenti, non soggetti IVA, vanno indicati i dati di uno solo dei destinatari.

 

Deduzioni forfettarie per gli autotrasportatori.

Con Comunicato stampa 4 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha definito gli importi delle deduzioni forfettarie giornaliere per gli autotrasportatori di merci per conto terzi.
In particolare i valori, da utilizzare per il Modello REDDITI 2017, sono:

  • euro 51,00 per i trasporti effettuati dall’imprenditore stesso oltre il Comune in cui ha sede l’impresa;
  • euro 17,85, per i trasporti effettuati dall’imprenditore stesso all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa.

La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2017 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17 (i codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito).
Nel Comunicato stampa viene, inoltre, confermato che anche per il 2017 le imprese di autotrasporto merci, conto terzi e conto proprio, possono recuperare in compensazione con Mod. F24, con codice tributo 6793, (fino ad un massimo di euro 300,00 per veicolo) le somme versate nel 2016 a titolo di contributo al SSN sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, adibiti a trasporto merci di massa complessiva non inferiore a 11,5 t.

Split Payment. Nuove regole.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2017, n. 151, il Decreto MEF 27 giugno 2017, contenente le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, art. 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA (c.d. “split payment”).
In particolare, si ricorda che, a seguito dei recenti interventi normativi, lo split payment è stato esteso a tutte le operazioni effettuate nei confronti di:

  • pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato;
  • società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali,
  • società quotate incluse nell’indice FTSE MIB.

Il Decreto in esame modifica il precedente Decreto MEF 23 gennaio 2015 ed è applicabile alle operazioni per cui è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.