IMU 2021. Possibili ipotesi di esenzione “Acconto 2021”.

Il 16/06/2021 è il termine ultimo per il pagamento dell’acconto IMU relativo al 2021.

La Legge di Bilancio 2021 e la Legge di conversione del Decreto Sostegni, di recentissima emanazione, hanno previsto specifiche casistiche di esenzione di versamento della prima rata IMU in scadenza il 16/06/2021.

Esenzione in base al dettame dei commi 599 e 600, Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021).

L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività d’impresa di cui sono anche, direttamente, gestori

Sono interessati dall’esclusione del versamento IMU di giugno 2021, i seguenti immobili:

  • stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi, pensioni) e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni,
  • case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate nel rispetto della nuova normativa relativa alle “case vacanza” entrata in vigore  dal 01/01/2021;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
  • immobili posseduti da soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario che hanno i requisiti per usufruire del contributo a fondo perduto.

Esenzione in base al dettame dell’art. 1, D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni).

L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività d’impresa di cui sono anche, direttamente, gestori

I “soggetti” titolari  degl’immobili  devono rispettare le seguenti condizioni:

  • essere i titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
  • oppure essere imprese agricole, titolari di reddito d’impresa o di reddito agrario, per i fabbricati rurali strumentali posseduti e utilizzati per le finalità di cui all’art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 557/1993;
  • abbiano conseguito ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019;
  • abbiano subito un calo del fatturato e corrispettivi, per cui l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. In ogni caso si ricorda che i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 01/01/2019, non devono rispettare il presente requisito.

CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI I° RATA 2021. POSSIBILE RINVIO DI PAGAMENTO “IN EXTREMIS”.

La Legge Finanziaria 2021 (Legge 178/2020) ha previsto che Artigiani, Commercianti e Professionisti potessero rinviare il pagamento della rata INPS del 17/05/2021 al 20/08/2021 ed ha delegato al Governo la predisposizione di un apposito Decreto, da emanare entro il 01/03/2021, che regolamentasse detto rinvio stabilendo le condizioni per poter usufruire del rinvio piuttosto che la metodologia di presentazione delle domande/istanze all’INPS.

Entro la data del 01/03/2021 il Governo NON HA EMANATO IL DOVUTO DECRETO.

In data 13/05/2021 l’INPS ha pubblicato sul proprio sito il messaggio n. 1911 con il quale comunica che “in attesa della pubblicazione dell’apposito decreto da parte del Governo VIENE DATA POSSIBILITA’A COMMERCIANTI ED ARTIGIANI DI RINVIARE AL 20/08/2021 IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS DOVUTI AL 17/05/2021, A FRONTE DELLA PRESENTAZIONE DI UNA APPOSITA DOMANDA, che verrà in futuro predisposta.

E’ del tutto evidente che nella stragrande maggioranza dei casi, alla data del 13/05/2021, le deleghe dei contributi INPS Artigiani e Commercianti che scadono alla data del 17/05/2021 (poiché il 16/05 cade di domenica)  sono già state pagate oppure inoltrate telematicamente al Sistema bancario per pagamento al 17/05.

Premettendo che il mese di AGOSTO è un mese irto di altre scadenze, tra cui 2° rata INPS 2021,  scadenza di una rata per il pagamento delle imposte rateizzate da Modello redditi, da Modello Irap e potenzialmente da una rata da Modello IVA, potenziale rata INAIL annuale oltre le possibili scadenze di IVA mensile di Luglio oltre che di IVA II Trimestre, Vi informiamo che qualora:  

  • siate Artigiani o Commercianti,
  • ed in forza della comunicazione INPS 1911 del 13/05/2021,
  • desideriate rinviare dal 17/05/2021 al 20/08/2021,
  • il pagamento dei contributi INPS FISSI 1° rata 2021,
  • ed abbiate già trasmesso oppure il Vostro Commercialista abbia già trasmesso detta delega Modello F24,
  • avete la possibilità di bloccare il pagamento contattando la Vostra Banca
  • Lunedì 17/05/2021 di prima mattina, comunicando al Direttore della filiale
  • DI NON ADDEBITARE il modello F24 in scadenza il 17/05 comunicando allo stesso l’importo del modello in modo che non vengano bloccati altri pagamenti comunque dovuti.

AGENTI DI COMMERCIO. Negate alla Fondazione ENSARCO, le autorizzazione ministeriali per effettuare le “anticipazioni FIRR”.

La Fondazione ENASARCO, nel corso del 2020 e nei primi mesi del corrente anno, ha portato dinanzi i ministeri competenti, la richiesta, avanzata da una larga schiera degli iscritti alla Fondazione, di ottenere una anticipazione del “Firr”. Tale iniziativa era da inserire nel pacchetto di aiuti, rivolti a proteggere la categoria degli “Agenti di Commercio dagli effetti negativi derivanti dalla “Pandemia da COVID19”.

Tale richiesta era stata accompagnata dal parere cautelare “positivo” del Tar del Lazio.

Vi informiamo che, in data odierna, il Presidente della Fondazione Enasarco Sig. Antonello MARZOLLA, ha comunicato agli iscritti, tramite i canali istituzionali, che i ministeri competenti, hanno negato la dovuta autorizzazione, per cui

  • non sarà possibile al CdA della Fondazione ENASARCO
  • erogare liquidità ai propri iscritti,
  • quale strategia per ridurre il disagio economico derivante dalla pandemia di COVID19,
  • sotto forma di “anticipazioni FIRR”.

Ritengo sia solo il caso di rammentare, che ancora una volta il Governo italiano ha perso un’occasione per riconoscere l’importanza di questa categoria di operatori economici poiché detta azione non avrebbe coinvolto, in alcun modo la finanza pubblica, poiché sarebbero stati erogate anticipazioni con liquidità della Fondazione ENASARCO.