Modalità compensazioni crediti “contributivi” dal 2024.

Dal 2024 le compensazioni posso essere effettuate:

  • dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
  • dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
  • dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani/commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato.

Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

Infine la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

La facoltà di avvalersi della compensazione di detti crediti è esclusa ai contribuenti:

  • a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA,
  • i quali è prevista la cessazione d’ufficio della partita IVA correlata a profili di rischio relativi al sistematico inadempimento alle obbligazioni tributarie.

Sostegno alle imprese e Nuova Sabatini.

Nel 2024 sono stata incrementate le risorse per i “contratti di sviluppo” relativi ai programmi di sviluppo industriale, istituiti dall’art. 43 del decreto-legge n. 112/2008, per un importo di 600 milioni.

In particolare, è autorizzata la spesa complessiva di 190 milioni di euro per l’anno 2024, di 310 milioni di euro per l’anno 2025 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy potrà impartire ad INVITALIA direttive specifiche per l’utilizzo delle risorse al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo.

E’ stata incrementata l’autorizzazione di spesa per il rifinanziamento:

  • della  “Nuova Sabatini”, per l’anno 2024, di 100 milioni di euro,
  • del ” Fondo per la crescita sostenibile”:
    • per l’anno 2024 di 110 milioni di euro,
    • per l’anno 2025 di 220 milioni di euro.

Agenza delle Entrate-Riscossione. Dal 2024 accelerazione pignoramenti presso terzi.

Dal 2024 viene riconosciuto all’Agente della Riscossione (ex Equitalia attuale Agenzia delle Entrate-Riscossioni) la possibilità di avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per l’acquisizione delle informazioni necessarie, da chiunque detenute, per l’attività di riscossione.

Tale attività dovrà comunque garantire la protezione dei dati personali. La disposizione, comma 100, modifica il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, inserendo un nuovo articolo 75-ter volto a favorire la cooperazione applicativa e informatica per l’accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell’azione di recupero coattivo.

La norma stabilisce che l’agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla riscossione, da chiunque detenute. Tali procedure devono essere volte a:

  • assicurare la massima efficienza dell’attività di riscossione;
  • semplificare e velocizzare la medesima attività;
  • impedire il pericolo di condotte elusive da parte del debitore.

In sostanza l’intervento consentirà di acquisire, sin dalla fase propedeutica a quella di avvio della procedura esecutiva, i dati e le informazioni necessari al buon esito dell’azione di recupero, e rendere così più efficiente la procedura, con particolare riguardo a quella mobiliare.

Contrasto alle indebite compensazioni di crediti fiscali.

Dal 2024 viene introdotto l’obbligo per i contribuenti:

  • di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, anche nel caso in cui vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL;
  • che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24 . Il blocco cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentino profili di rischio e nel caso in cui in seguito all’attività di controllo i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto ai fini della verifica delle condizioni previste.

Inoltre i versamenti in compensazione, mediante modello F24, sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni. Viene quindi soppressa la possibilità di eseguire i versamenti in compensazione mediante i servizi telematici diversi da quelli messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.

Le nuove norme, in base a quanto previsto dal comma 96, entrano in vigore dal 01/07/2024.

Acquisto di autovetture all’estero. Dal 2024 novità per arrivi da Città del Vaticano e San Marino.

Dal 2024 si estendono all’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per contrastare le frodi IVA nel settore delle compravendite di automezzi tra Stati dell’Unione europea.

Viene per questo aggiunto il comma 9-ter all’articolo 1 del decreto-legge n. 262 del 2006 che stabilisce che,

  • ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi,
  • anche nuovi,
  • introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati della:
    • Città del Vaticano
    • Repubblica di San Marino,
  • di cui all’articolo 71 del D.P.R. n. 633/972
  • si applicano gli obblighi di trasmissione, a corredo della richiesta di immatricolazione, di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto,
    • il numero di telaio
    • l’ammontare dell’IVA assolta in occasione della prima cessione interna;
    • la verifica da parte dell’Agenzia delle entrate della sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento IVA mediante modello F24-elementi identificativi (c.d. ELIDE).

Provvigioni Assicurative. Dal 2024 soggette a ritenuta d’acconto.

Dal 2024 viene esteso l’istituto della “Ritenuta a Titolo d’Acconto”  anche alle provvigioni corrisposte a fronte di prestazioni di intermediazione effettuate nel settore assicurativo, con aliquota pari al 23 per cento.

L’aliquota sarà applicata sul 50 % dell’imponibile (ammontare delle provvigioni percepite).

La base imponibile è ridotta al 20 % dell’imponibile qualora i percipienti dichiarino ai loro committenti, preponenti o mandanti, di avvalersi in via continuativa nell’esercizio della propria attività, dell’opera di dipendenti o di terzi. Le nuove norme entrano in vigore dal 01/04/2024.

Modello 730 – Modello Redditi Persone Fisiche. Definiti i limiti dei risparmi d’imposta derivanti dalle spese universitarie.

In data 30/01/2024 é stato pubblicato un GU il  Decreto MUR 07/12/2023 con le tabelle relative agli importi didetraibilità delle spese universitarie non statali sostenute nel corso del 2023.

Nel dettaglio, la spesa relativa alle tasse e ai contributi di  iscrizione  per la  frequenza  dei  corsi  di  laurea,  laurea  magistrale  e  laurea magistrale a ciclo unico delle Università non  statali,  detraibile dall’imposta lorda sui redditi dell’anno 2023, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, è individuata:

  • per ciascuna area disciplinare di afferenza,
  • e zona geografica in cui ha sede l’Ateneo presso il quale è presente il corso di studio, 
  • negli importi massimi indicati nella seguente tabella.

Tipologia corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico 

Area disciplinare corsi istruzione zona geografica nord zona geografica centro zona geografica sud e isole
Medicina 3.900 3.100 2.900
Sanitaria 3.900 2.900 2.700
Scientifico tecnologica 3.700 2.900 2.600
Umanistico sociale 3.200 2.800 2.500

Si invita a prendere visione della divisione dei corsi di laurea in base alle Aree Disciplinari”.

La spesa riferita agli  studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master  universitari di primo e secondo livello è indicata nell’importo massimo di cui  alla sottostante tabella: 

Tipologia corsi post-laurea:

Spesa massima detraibile zona geografica nord zona geografica centro zona geografica sud e isole
Per i corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e secondo livello 3.900 3.100 2.900
       

Agli importi  precedenti va  sommato  l’importo relativo alla tassa regionale per il  dirittoallo studio  di  cui all’art. 3 della legge  28   dicembre  1995,  n.   549,  e  successive modificazioni. 

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(Aggiornato al 16/02/2023)

In data 14/02/2023 veniva pubblicato in GU n 37 il decreto 23 dicembre 2022 del MUR che determina gli importi delle “spese universitarie e dei contributi di iscrizione alle università” non statali ai fini della detrazione dall’imposta lorda sui redditi dell’anno 2022. 

Si riportano di seguito le spesa ammesse in detrazione relativa alle tasse e ai contributi d’iscrizione per la frequenza dei:

  • corsi di laurea, 
  • corsi di laurea magistrale,
  • corsi di laurea magistrale a ciclo unico,

Tipologia corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico

Area disciplinare corsi di istruzione Zona geografica nord Zona geografica centro Zona geografica sud e isole
Medica 3.900 3.100 2.900
Sanitaria 3.900 2.900 2.700
Scientifico/tecnologica 3.700 2.900 2.600
Umanistico/sociale 3.200 2.800 2.500

Si invita a prendere visione della divisione dei corsi di laurea in base alle Aree Disciplinari”.

 

Spesa massima detraibile Zona geografica nord Zona geografica centro Zona geografica sud e isole
Per i corsi di dottorato, specializzazione, e master universitari di primo e secondo livello 3.900 3.100 2.900

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(Aggiornato al 12/02/2022)

Il Ministro dell’Università e della Ricerca ha emanato il Decreto Ministeriale 23/12/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07/02/2022 che determina il limite di spessa ammessa al calcolo della detrazione d’imposta delle spese per l’istruzione relative alla frequenza di “corsi universitari“.

Dette spese, all’interno del Modello 730 e del Modello Redditi Persone Fisiche, si caratterizzano per la loro capacità di determinare “risparmi d’imposte” tramite il meccanismo della “detrazione d’imposta”. Anche per il 2021, la percentuale di risparmio d’imposta é il 19%, rimasta invariata rispetto al precedente anno.

La formula per calcolare il risparmi d’imposta é semplice:

SPESE PER ISTRUZIONE UNIVERSITARIA “AMMESSE” * 19% = Detrazione d’Imposta

E’ necessario però ricordare che ogni anno, vengono stabiliti i limite massimi delle spese a cui si applica detta percentuale in base ad una serie di parametri soggettivi:

  • università privata o pubblica;
  • collocazione geografica della sede d’iscrizione dei corsi effettivi o potenziali (DAD);
  • area disciplinare corsi istruzione;
  • natura del tipo corso (di Laurea oppure Post Laurea).

La prima discriminante per poter quantificate la voce SPESE PER ISTRUZIONE UNIVERSITARIA AMMESSE é determinata dalla natura privata o pubblica dell’università:

  1. Se l’università é PUBBLICA, indifferentemente dalla collocazione geografica della sede, dall’area disciplinare oppure dalla natura del corso, l’intera spesa sostenuta é ammessa al calcolo.
  2. Se l’università é PRIVATA é necessario verificare se la spesa sostenuta supera il limite stabilito in base alla sede dell’iscrizione universitaria, all’area disciplinare e dalla natura del corso frequentato, come riassunto nelle seguenti tabella:

Corsi di laurea

Area disciplinare corsi NORD CENTRO  SUD
Medica

3.900

3.100

2.900

Sanitaria

3.900

2.900

2.700

Scientifico-Tecnologica

3.700

2.900

2.600

Umanistico-sociale

3.200

2.800

2.500

Corsi Post Laurea

Spesa massima detraibile Nord Centro Sud e isole
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello

3.900

3.100

2.900

Al fine di individuare correttamente Area disciplinare corsi si invita a prendere visione dell’apposita elencazione ministeriale.

NOTE OPERATIVE: Al fine di dimostrare il sostentamento della spesa per istruzione universitaria é necessario essere in possesso:

  • della ricevuta di versamento;
  • con data dal 01/01/2021 al 31/12/2021;
  • mediate l’utilizzo di un mezzo di “pagamento tracciato“.

LOCAZIONI BREVE. Novità dal 2024.

Dal 01/01/2024,

ai redditi delle persone fisiche che non svolgono attività imprenditoriale derivanti dai contratti di locazione breve,

per i quali è stata esercitata l’opzione:

  • in dichiarazione dei redditi per i contratti di durata inferiore a 30 giorni;
  • in sede di registrazione per i contratti di locazione di durata superiore a 30 giorni;

per l’imposta sostitutiva della cedolare secca si applica l’aliquota

  • del 21%, unicamente per i contratti di locazione relativi ad un solo immobile di proprietà, individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;
  • del 26% ai rimanenti contratti di locazione relativi agli altri immobili.

Rimane sempre del 21% (e non del 26%) la ritenuta calcolata sui canoni pagati ai locatori da parte degli intermediari immobiliari o coloro che gestiscono portali telematici.

Tale ritenuta del 21%, dal 2024 è sempre «a titolo di acconto», mentre in precedenza era “a titolo d’imposta”.

BONUS IMMOBILI 2024. Ritenute d’acconto sui “bonifici parlanti” riguardanti “agevolizioni fiscali”..

Dal 01/01/2024,

allorquando un imprenditore riceverà il pagamento delle proprie prestazioni,

effettuato con un “bonifico parlante” riguardante “agevolazione fiscale” collegata ad uno dei vari BONUS IMMOBILI di seguito evidenziati:

  • Superbonus al 70% per i condomìni
  • Ecobonus dal 50% al 75% (ex recupero energetico)
  • Sismabonus dal 70% all’85%
  • Bonus ristrutturazioni 50%

si vedrà accreditare, dal proprio istituto di credito

  • dal 01/01/2024 al 29/02/2024, una somma decurtata dalla ritenuta a titolo d’acconto pari al 8,00 %;
  • dal 01/03/2024 in poi,una somma decurtata dalla ritenuta a titolo d’acconto pari al 11,00 %;

rispetto al pagamento effettuato dal proprio cliente.

VERSAMENTO IVA DAL 2024. Scadenze ed importo minimo.

Dal 01/01/2024  è previsto il versamento dell’IVA,  sempre che l’ammontare dell’imposta sia superiore a 100 euro, in luogo delle precedenti «lire cinquantamila» (euro 25,52),

  • entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, per i soggetti mensili;
  • entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, per i soggetti trimestrali;
  • e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.