SETTORE TURISTICO: Credito d’imposta nel 2022 per l’IMU 2021. Comunicato stampa 16/09/2022.

Come ricorderete il il 28/05/2022 abbiamo pubblicato il post denominato  SETTORE TURISTICO: Credito d’imposta nel 2022 per l’IMU 2021.

In data 16/09/2022 l’Agenzia delle Entrate ha emesso un comunicato stampa  nel quale rilascia le ultime indicazioni, termini, ecc. necessari a poter usufruire della agevolazione comunicatavi nel mese di maggio.

Tenuto conto:

  • della recente pubblicazione del comunicato,
  • che la “finestra temporale” per poter inoltrare l’autodichiarazione dei requisiti e la contestuale RICHIESTA d’utilizzo viene aperta il 28/09/2022 e verrà chiusa il 28/02/2023;

nei prossimi giorni tutti i clienti dello studio interessati al provvedimento saranno contatti telefonicamente per fornire i dovuti chiarimenti.

Al fine di aggiornare le informazioni fornite in precedenza riportiamo un breve riassunto relativo alle modifiche/integrazioni subite dal provvedimento originario :

REQUISITI?

Al fine di poter usufruire del credito d’imposta sopra evidenziato é necessario che:

  • i proprietari degli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;
  • i soggetti gestori delle attività ivi esercitate nonché proprietari degli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 adibiti all’attività, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019;
  • il rispetto delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” in materia di aiuti di stato. Questo ulteriore requisito richiede un’attenta valutazione e quantificazione dei contributi COVID in qualsivoglia modalità ricevuta, a far dal dal 2020 ad oggi.

CU/2023 NEI CONFRONTI DI SOGGETTI FORFETTARI. Chiarimenti Agenzia delle Entrate.

Tenuto conto che le istruzioni ministeriali alla CU/2023 saranno disponibili solo fra qualche mese, tenuto conto dei chiarimenti e novità riguardanti il Regime Forfettario ex articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014 e successive modificazioni, con la presente siamo a portare alla Vostra attenzione quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 428 del 12 agosto 2022.

L’Agenzia dell’Entrate ha chiarito che:

  • le fatture emesse da soggetti forfettari a norma l’articolo 1 del D.P.R. n. 642 del 1972  SONO SOGGETTE ad imposta di BOLLO qualora le somme indicate in fattura siano superiori ad euro 77,47;
  • l’obbligo di apporre il contrassegno (bollo) sulle fatture, sulle ricevute oppure di includerlo nella fattura elettronica è a carico del soggetto che emette, consegna o spedisce la fattura poiché  ancorché l’art. 22 del D.P.R. n. 642/1972 stabilisce la solidarietà, nel debito dell’imposta di bollo, da parte dell’emittente la fattura e del committente/ricevente la risposta all’interpello n. 67/E del 2020 sancendo che l’imposta di di bollo è dovuta fin dall’origine e dunque che é fatto obbligo al soggetto che emette la fattura di sottoporla a imposta di bollo;
  • il soggetto emittore la fattura  può richiedere al cliente il rimborso dell’imposta. In tale ipotesi, l’addebito al cliente dell’imposta di bollo, essendo l’emettitore il soggetto passivo, detto rimborso fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi.

Quale prima conseguenza di questa risposta all’interpello n. 428 del 12 agosto 2022 si evidenzia l’obbligo in capo al soggetto passivo IVA (non privato!) che riceve una fattura, nel 2022, da un soggetto forfettario che ha addebitato in fattura, al committente, l’imposta di bollo, di considerare tale somma, ai fine della predisposizione delle Certificazioni Uniche per il 2022 (CU/2023) come se questo importo sia “compenso”.

Si ricorda che la registrazione contabile, avverrà normalmente con l’imputazione dell’imposta di bollo in un conto contabile diverso dalla prestazione ricevuta.

Canone speciale RAI. Quali imprese devono versarlo?

La normativa vigente (art.1 e 27 del Reggio Decreto Legge 246/1938  e l’art. 2 del Decreto Legge Luogotenenziale n.458/1944) impone l’obbligo del pagamento del “Canone Rai” a chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive tramite segnale televisivo oppure satellitare.

Dal 01/01/2016,  si presume  che il “titolari di utenza di fornitura elettrica ad uso domestico residente” sia anche detentore di un apparecchio televisivo ed il “Canone Rai” viene automaticamente addebitato nelle fatture per la fornitura di energia elettrica. Il titolare dell’utenza elettrica, nei casi consentiti dalla legge, può richiedere che tale addebito, non venga effettuato.

Il “Canone Rai” dunque lo pagano le persone fisiche residente direttamente tramite il pagamento dell’energia elettrica.

Ma se il detentore dell’apparecchio televisivo è un’impresa,  allora il soggetto economico è tenuto al pagamento del “Canone Rai Speciale” che ha un metodo di calcolo completamente diverso da quello “non speciale” e non viene automaticamente addebito nella bolletta elettrica.

La RAI – Radio Televisione Italiana S.p.A., negli ultimi periodo ha iniziato ad inviare (solitamente Via Pec ma potrebbe giungere anche in forma cartacea) una comunicazione  “alle imprese”  con la richiesta di pagamento del “Canone Rai Speciale”.

L’oggetto di tale comunicazione RAI è quello di:

  • invitare le imprese
  • che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive
  • ad assolvere il pagamento del tributo annuale (la sentenza Corte di Cassazione n.81/1963 ha sancito che il cosiddetto “Canone RAI” è un tributo) denominato “Canone Rai Speciale”.

Ma è doveroso ricordare che “non tutte le imprese sono tenute al pagamento del “Canone RAI Speciale” e per cui di seguito Vi aiutiamo a comprendere se la Vostra impresa è tenuta oppure non è tenuta a pagare tale tributo.

Apparecchiature soggette a pagamento del “Canone Rai Speciale”.

Ritengo necessario innanzitutto determinare il perimetro d’applicazione del tributo, comprendendo chiaramente cosa s’intende per “APPARECCHIO TELEVISIVO”.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con le “note”:

  • 12.991 del 22/02/2012,
  • 28.019 del 20/04/2016,

ha fatto chiarezza, circa le caratteristiche che devono avere le apparecchiature, il cui possesso in capo ad un’impresa, determinano l’obbligo di pagamento del “Canone Rai Speciale”

Il combinato disposto delle “Note” ministeriali sopra individuate, determina con chiarezza inconfutabile che la discriminante tra

  • “obbligo”
  • oppure “assenza d’obbligo”

del dover versare il “Canone Rai Speciale”  è determinata dalla “capacita dell’apparecchiatura”  (non ha importanza se sfruttata o meno) in possesso dell’impresa di:

  • ricevere il segnale tramite antenna televisiva o parabola satellitare, secondo uno degli standard di trasmissione previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV nel singolo anno;
  • decodificare il segnale ricevuto tramite antenna televisiva o parabola satellitare;
  • visualizzare il “segnale digitale terrestre”, ricevuto tramite antenna televisiva oppure il “segnale satellitare” ricevuto tramite parabola satellitare;

Le medesime “Note” ministeriali dichiarano “esplicitamente” che NON SONO CONSIDERATI APPARECCHI TELEVISIVI i computer, tablet oppure smartphone  e dunque il possesso di dette apparecchiature NON DETERMINA l’OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL CANONE RAI SPECIALE.

Conclusione.

La normativa vigente in Italia, alla data di predisposizione del presente articolo, comporta in capo alle imprese:

  1. l’OBBLIGO di pagamento del “Canone Rai Speciale” qualora sia in possesso di un’apparecchiatura in grado ricevere, decodificare e visualizzare il “segnale digitale terrestre”, ricevuto tramite antenna televisiva oppure il “segnale satellitare” ricevuto tramite parabola satellitare, INDIFFERENTEMENTE se vengano a tale scopo utilizzati. Dunque l’impresa deve verificare, per esempio se i “video” che utilizza nelle “sale espositive” (esempio concessionaria),  in “vetrina” (esempio agenzia immobiliare) oppure all’interno della propria attività per trasmettere messaggi pubblicitari (esempio una farmacia, profumeria, abbigliamento casual) non siano VERI E PROPRI TELEVISORI utilizzati come video poiché la norma non richiede che l’apparecchiatura sia impiegata come televisore ma richiede unicamente “CHE SIA IN GRADO” di  ricevere, decodificare e visualizzare il “segnale digitale terrestre” oppure il “segnale satellitare” nello standard italiano utilizzato;
  2. l’ASSENZA D’OBBLIGO di pagamento del “Canone Rai Speciale” qualora sia in possesso di un’apparecchiatura:
    • in grado ricevere, decodificare e visualizzare il “segnale digitale terrestre”, ricevuto tramite antenna televisiva oppure il “segnale satellitare” ricevuto tramite parabola satellitare, “OBSOLETE” che per cui “NON SONO IN GRADO”, nemmeno con l’aggiunta di un sintonizzatore o decoder esterno, di ricevere, decodificare e visualizzare il “segnale digitale terrestre” oppure il “segnale satellitare” nello standard italiano utilizzato nel momento in cui si effettua la verifica;
    • simili a COMPUTER, TABLET OPPURE SMARPHONE poiché “NON SONO IN GRADO” di ricevere, decodificare e visualizzare il “segnale digitale terrestre” oppure il “segnale satellitare” nello standard italiano utilizzato.

 

Cosa fare?

Lo scrivente ritiene che tutte le imprese debbano, ogni anno, fare il controllo delle condizioni sopra evidenziate al fine di comprendere se il tributo “Canone Rai Speciale” debba o non debba essere pagato nel corso dell’anno.

Inoltre l’impresa deve, qualora divenga obbligata oppure qualora cessi tale obbligo, accedere al sito della RAI – Radio Televisione Italiana S.p.A. al fine di poter seguire le corrette procedure comunicativi e di pagamento qualora dovute.

Infine l’impresa deve mettere al corrente dell’obbligo oppure della cessazione dell’obbligo di pagamento del “Canone Rai Speciale” il proprio Dottore Commercialista, in quanto, qualora  tale canone venga pagato, l’accadimento deve essere riportato in un apposito rigo della dichiarazione dei redditi relativa all’impresa.

NOTA:   Qualora un’impresa riceva la comunicazione  sopra richiama dalla RAI – Radio Televisione Italiana S.p.A., può inviare una PEC all’indirizzo riportato nella comunicazione ricevuta (che varia per Regione) comunicando l’assenza d’obbligo del pagamento richiesto. Si ritiene doveroso evidenziare che tale comunicazione non é necessaria poiché: a) non richiesta dalla normativa, b) non richiesta dalla comunicazione ricevuta.