SETTORE TURISTICO: Credito d’imposta nel 2022 per l’IMU 2021. Comunicato stampa 16/09/2022.

Come ricorderete il il 28/05/2022 abbiamo pubblicato il post denominato  SETTORE TURISTICO: Credito d’imposta nel 2022 per l’IMU 2021.

In data 16/09/2022 l’Agenzia delle Entrate ha emesso un comunicato stampa  nel quale rilascia le ultime indicazioni, termini, ecc. necessari a poter usufruire della agevolazione comunicatavi nel mese di maggio.

Tenuto conto:

  • della recente pubblicazione del comunicato,
  • che la “finestra temporale” per poter inoltrare l’autodichiarazione dei requisiti e la contestuale RICHIESTA d’utilizzo viene aperta il 28/09/2022 e verrà chiusa il 28/02/2023;

nei prossimi giorni tutti i clienti dello studio interessati al provvedimento saranno contatti telefonicamente per fornire i dovuti chiarimenti.

Al fine di aggiornare le informazioni fornite in precedenza riportiamo un breve riassunto relativo alle modifiche/integrazioni subite dal provvedimento originario :

REQUISITI?

Al fine di poter usufruire del credito d’imposta sopra evidenziato é necessario che:

  • i proprietari degli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;
  • i soggetti gestori delle attività ivi esercitate nonché proprietari degli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 adibiti all’attività, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019;
  • il rispetto delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” in materia di aiuti di stato. Questo ulteriore requisito richiede un’attenta valutazione e quantificazione dei contributi COVID in qualsivoglia modalità ricevuta, a far dal dal 2020 ad oggi.

CU/2023 NEI CONFRONTI DI SOGGETTI FORFETTARI. Chiarimenti Agenzia delle Entrate.

Tenuto conto che le istruzioni ministeriali alla CU/2023 saranno disponibili solo fra qualche mese, tenuto conto dei chiarimenti e novità riguardanti il Regime Forfettario ex articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014 e successive modificazioni, con la presente siamo a portare alla Vostra attenzione quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 428 del 12 agosto 2022.

L’Agenzia dell’Entrate ha chiarito che:

  • le fatture emesse da soggetti forfettari a norma l’articolo 1 del D.P.R. n. 642 del 1972  SONO SOGGETTE ad imposta di BOLLO qualora le somme indicate in fattura siano superiori ad euro 77,47;
  • l’obbligo di apporre il contrassegno (bollo) sulle fatture, sulle ricevute oppure di includerlo nella fattura elettronica è a carico del soggetto che emette, consegna o spedisce la fattura poiché  ancorché l’art. 22 del D.P.R. n. 642/1972 stabilisce la solidarietà, nel debito dell’imposta di bollo, da parte dell’emittente la fattura e del committente/ricevente la risposta all’interpello n. 67/E del 2020 sancendo che l’imposta di di bollo è dovuta fin dall’origine e dunque che é fatto obbligo al soggetto che emette la fattura di sottoporla a imposta di bollo;
  • il soggetto emittore la fattura  può richiedere al cliente il rimborso dell’imposta. In tale ipotesi, l’addebito al cliente dell’imposta di bollo, essendo l’emettitore il soggetto passivo, detto rimborso fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi.

Quale prima conseguenza di questa risposta all’interpello n. 428 del 12 agosto 2022 si evidenzia l’obbligo in capo al soggetto passivo IVA (non privato!) che riceve una fattura, nel 2022, da un soggetto forfettario che ha addebitato in fattura, al committente, l’imposta di bollo, di considerare tale somma, ai fine della predisposizione delle Certificazioni Uniche per il 2022 (CU/2023) come se questo importo sia “compenso”.

Si ricorda che la registrazione contabile, avverrà normalmente con l’imputazione dell’imposta di bollo in un conto contabile diverso dalla prestazione ricevuta.