La normativa vigente (art.1 e 27 del Reggio Decreto Legge 246/1938 e l’art. 2 del Decreto Legge Luogotenenziale n.458/1944) impone l’obbligo del pagamento del “Canone Rai” a chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive tramite segnale televisivo oppure satellitare.
Dal 01/01/2016, si presume che il “titolari di utenza di fornitura elettrica ad uso domestico residente” sia anche detentore di un apparecchio televisivo ed il “Canone Rai” viene automaticamente addebitato nelle fatture per la fornitura di energia elettrica. Il titolare dell’utenza elettrica, nei casi consentiti dalla legge, può richiedere che tale addebito, non venga effettuato.
Il “Canone Rai” dunque lo pagano le persone fisiche residente direttamente tramite il pagamento dell’energia elettrica.
Ma se il detentore dell’apparecchio televisivo è un’impresa, allora il soggetto economico è tenuto al pagamento del “Canone Rai Speciale” che ha un metodo di calcolo completamente diverso da quello “non speciale” e non viene automaticamente addebito nella bolletta elettrica.
La RAI – Radio Televisione Italiana S.p.A., negli ultimi periodo ha iniziato ad inviare (solitamente Via Pec ma potrebbe giungere anche in forma cartacea) una comunicazione “alle imprese” con la richiesta di pagamento del “Canone Rai Speciale”.
L’oggetto di tale comunicazione RAI è quello di:
- invitare le imprese
- che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive
- ad assolvere il pagamento del tributo annuale (la sentenza Corte di Cassazione n.81/1963 ha sancito che il cosiddetto “Canone RAI” è un tributo) denominato “Canone Rai Speciale”.
Ma è doveroso ricordare che “non tutte le imprese sono tenute al pagamento del “Canone RAI Speciale” e per cui di seguito Vi aiutiamo a comprendere se la Vostra impresa è tenuta oppure non è tenuta a pagare tale tributo.
Apparecchiature soggette a pagamento del “Canone Rai Speciale”.
Ritengo necessario innanzitutto determinare il perimetro d’applicazione del tributo, comprendendo chiaramente cosa s’intende per “APPARECCHIO TELEVISIVO”.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con le “note”:
- 12.991 del 22/02/2012,
- 28.019 del 20/04/2016,
ha fatto chiarezza, circa le caratteristiche che devono avere le apparecchiature, il cui possesso in capo ad un’impresa, determinano l’obbligo di pagamento del “Canone Rai Speciale”
Il combinato disposto delle “Note” ministeriali sopra individuate, determina con chiarezza inconfutabile che la discriminante tra
- “obbligo”
- oppure “assenza d’obbligo”
del dover versare il “Canone Rai Speciale” è determinata dalla “capacita dell’apparecchiatura” (non ha importanza se sfruttata o meno) in possesso dell’impresa di:
- ricevere il segnale tramite antenna televisiva o parabola satellitare, secondo uno degli standard di trasmissione previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV nel singolo anno;
- decodificare il segnale ricevuto tramite antenna televisiva o parabola satellitare;
- visualizzare il “segnale digitale terrestre”, ricevuto tramite antenna televisiva oppure il “segnale satellitare” ricevuto tramite parabola satellitare;
Le medesime “Note” ministeriali dichiarano “esplicitamente” che NON SONO CONSIDERATI APPARECCHI TELEVISIVI i computer, tablet oppure smartphone e dunque il possesso di dette apparecchiature NON DETERMINA l’OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL CANONE RAI SPECIALE.
Conclusione.
La normativa vigente in Italia, alla data di predisposizione del presente articolo, comporta in capo alle imprese:
- l’OBBLIGO di pagamento del “Canone Rai Speciale” qualora sia in possesso di un’apparecchiatura in grado ricevere, decodificare e visualizzare il “segnale digitale terrestre”, ricevuto tramite antenna televisiva oppure il “segnale satellitare” ricevuto tramite parabola satellitare, INDIFFERENTEMENTE se vengano a tale scopo utilizzati. Dunque l’impresa deve verificare, per esempio se i “video” che utilizza nelle “sale espositive” (esempio concessionaria), in “vetrina” (esempio agenzia immobiliare) oppure all’interno della propria attività per trasmettere messaggi pubblicitari (esempio una farmacia, profumeria, abbigliamento casual) non siano VERI E PROPRI TELEVISORI utilizzati come video poiché la norma non richiede che l’apparecchiatura sia impiegata come televisore ma richiede unicamente “CHE SIA IN GRADO” di ricevere, decodificare e visualizzare il “segnale digitale terrestre” oppure il “segnale satellitare” nello standard italiano utilizzato;
- l’ASSENZA D’OBBLIGO di pagamento del “Canone Rai Speciale” qualora sia in possesso di un’apparecchiatura:
- in grado ricevere, decodificare e visualizzare il “segnale digitale terrestre”, ricevuto tramite antenna televisiva oppure il “segnale satellitare” ricevuto tramite parabola satellitare, “OBSOLETE” che per cui “NON SONO IN GRADO”, nemmeno con l’aggiunta di un sintonizzatore o decoder esterno, di ricevere, decodificare e visualizzare il “segnale digitale terrestre” oppure il “segnale satellitare” nello standard italiano utilizzato nel momento in cui si effettua la verifica;
- simili a COMPUTER, TABLET OPPURE SMARPHONE poiché “NON SONO IN GRADO” di ricevere, decodificare e visualizzare il “segnale digitale terrestre” oppure il “segnale satellitare” nello standard italiano utilizzato.
Cosa fare?
Lo scrivente ritiene che tutte le imprese debbano, ogni anno, fare il controllo delle condizioni sopra evidenziate al fine di comprendere se il tributo “Canone Rai Speciale” debba o non debba essere pagato nel corso dell’anno.
Inoltre l’impresa deve, qualora divenga obbligata oppure qualora cessi tale obbligo, accedere al sito della RAI – Radio Televisione Italiana S.p.A. al fine di poter seguire le corrette procedure comunicativi e di pagamento qualora dovute.
Infine l’impresa deve mettere al corrente dell’obbligo oppure della cessazione dell’obbligo di pagamento del “Canone Rai Speciale” il proprio Dottore Commercialista, in quanto, qualora tale canone venga pagato, l’accadimento deve essere riportato in un apposito rigo della dichiarazione dei redditi relativa all’impresa.
NOTA: Qualora un’impresa riceva la comunicazione sopra richiama dalla RAI – Radio Televisione Italiana S.p.A., può inviare una PEC all’indirizzo riportato nella comunicazione ricevuta (che varia per Regione) comunicando l’assenza d’obbligo del pagamento richiesto. Si ritiene doveroso evidenziare che tale comunicazione non é necessaria poiché: a) non richiesta dalla normativa, b) non richiesta dalla comunicazione ricevuta.