L’art. 22, D.L. n.21 del 21/03/2022, cd. decreto Ucraina, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, convertito in legge con la L.51/2022, pubblicato sulla G.U. n. Serie Generale n. 117 del 20/05/2022, prevede un credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo.
QUANTO?
Il credito d’imposta é concesso alle imprese turistico ricettive é pari al 50%:
- dell’importo dell’Imposta municipale propria – IMU – versato a titolo di seconda rata per l’anno 2021,
- per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva.
REQUISITI?
Al fine di poter usufruire del credito d’imposta sopra evidenziato é necessario che:
- i proprietari degli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;
- i soggetti gestori delle attività ivi esercitate nonché proprietari degli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 adibiti all’attività, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.
CHI?
Destinatario del contributo sono:
- le imprese turistico-ricettive,
- le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalle pertinenti norme regionali,
- le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta,
- le imprese del comparto fieristico e congressuale,
- i complessi termali,
- i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
QUANDO?
E del tutto evidente che la possibilità di “utilizzo effettivo” della presente norma emergenziale é condiziona dalla emanazione di una serie di norme e regolamenti di accompagnamento che devono essere ancora predisposti. Allorquando saranno disponibile ve lo comunicheremo.