FATTURAZIONE ELETTRONICA. Operatori Settore Sanitario. Parziale esonero, in sede di emissione, per il 2019.

           

Il 13/12/2018, con l’approvazione di un emendamento al Decreto Fiscale (DL 119/2018), la Commissione Finanze al Senato ha ufficialmente stabilito che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (Dlgs 175/2014) ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata saranno esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica previsto per il prossimo 2019 (attenzione!!!! limitatamente alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria).

Al fine di determinare il “perimetro di applicazione soggettivo” si evidenzia un elenco “quasi” esaustivo:

  • le strutture sanitarie come Asl, Ao, Irccs, i Policlinici universitari,
  • le farmacie,
  • i presidi di specialistica ambulatoriale,
  • le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa,
  • gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari
  • in generale gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

In ogni caso,  si consiglia di applicare la seguente REGOLA: tutti coloro che hanno l’obbligo di comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria, delle fatture emesse ai privati.

Al fine di determinare il “perimetro di applicazione oggettivo” si evidenzia che l’esonero temporaneo, riguarda unicamente, la emissione di fatture a privati per prestazioni sanitarie.

 

IN CONCLUSIONE

Gli operatori, oggetto dell’esonore parziale (solo alcuni tipi di fatture) e temporaneo (solo per il 2019) , dovranno:

  1. in ogni caso attivarsi per la gestione, dell’intero ciclo di ricezione, delle FATTURE ELETTRONICHE PASSIVE;
  2. emettere la FATTURA ELETTRONICA ATTIVA, ogni qual volta il soggetto della fattura, per prestazioni sanitarie o spese sanitarie, sia diverso da persona fisica;
  3. emettere la FATTURA ELETTRONICA ATTIVA, ogni qual volta l’oggetto della fattura, sia diverso dalle prestazioni sanitarie o spese sanitarie (Perizia, Cessioni di beni strumentali, Produzione editoriale, ecc);
  4. attivare in ogni caso il meccanismo di pagamento del bollo di tipo “virtuale” poiché potrebbero DOVER EMETTERE FATTURA ELETTRONICA ATTIVA, per prestazioni sanitarie o spese sanitarie, a soggetti diversi da persona fisica .

 

 

POS. In arrivo dal Governo un intervento normativo in tema di sanzioni.

Come si apprende dalla stampa specializzata, in una risposta ad un’interrogazione del MEF, il Governo dovrebbe tornare sul tema delle sanzioni in caso di mancato utilizzo del POS da parte dei commercianti e professionisti.
L’interrogazione, infatti, ha sollecitato il Governo ad intervenire sulla normativa primaria per modificare il regime sanzionatorio per chi non utilizza il POS e promuovere, quindi, la diffusione e l’uso di pagamenti elettronici.
Com’è noto, infatti, pur in presenza dell’obbligo per i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti o di prestazioni professionali di accettare la c.d. moneta elettronica, il Consiglio di Stato ha ritenuto non applicabile la sanzione (pari a 30 euro) in caso di mancata installazione del POS o di mancata accettazione della carta di credito.

AGEVOLAZIONE RECUPERO ENERGETICO. Al via alle comunicazioni all’ENEA.

In data 21 novembre 2018, l’Enea ha comunicato che è attivo il sito

http://ristrutturazioni2018.enea.it

attraverso cui è possibile trasmettere la comunicazione contenente le informazioni sugli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili, come previsto dalla Legge di Bilancio 2018.
In particolare, l’Enea ha specificato che l’invio della documentazione deve essere effettuato:
• per gli interventi la cui data di fine lavori (collaudo, certificato di fine lavori o dichiarazione di conformità) è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018, entro il 21 febbraio 2019, ossia entro 90 giorni a decorrere dal 21 novembre 2018, data di attivazione del sito;
• per gli interventi ad oggi ancora in essere, entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di fine lavori.

Possibile il transito dal regime dei minimi al forfetario nel 2018 per le attività iniziate nel 2014

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con Risposta 20 novembre 2018, n. 72, in merito al passaggio dal regime dei minimi al regime forfetario.
In particolare l’Agenzia ha precisato che un contribuente che ha avviato la propria attività nel 2014, avvalendosi del “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” (contribuenti minimi) può passare, nel 2018, al regime forfetario, non sussistendo vincoli di permanenza. Inoltre, può beneficiare dell’aliquota agevolata pari al 5%, fino al compimento del quinquennio dall’inizio dell’attività, ovvero per il 2018.

GESTIONE SEPARATA INPS: Maternità, paternità e congedi parentali.

L’INPS, con Circolare n. 109 del 16 novembre 2018, recependo le nuove disposizioni introdotte dalla Legge n. 81/2017, fornisce istruzioni in materia di indennità di maternità o paternità, nonché di fruizione del congedo parentale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata.
La novità di maggior rilievo attiene alla possibilità da parte delle lavoratrici/lavoratori interessati di percepire l’indennità di maternità/paternità a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

FATTURAZIONE ELETTRONICA: nessun obbligo di tenere registri sezionali.

L’Agenzia delle Entrate, durante l’incontro con la stampa specializzata del 16/11/2018  ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica.
In presenza di fatture sia elettroniche che analogiche l’Agenzia ha precisato che i contribuenti non hanno l’obbligo di tenere registri sezionali separati, ai fini della registrazione e della conservazione.
Come noto la fattura deve contenere un numero progressivo che la indentifichi in modo univoco, pertanto le fatture potranno riportare numeri consecutivi (ft. 1 analogica, ftt. 2 e 3 elettroniche, ft. 4 analogica, ecc), indipendentemente se il documento sia elettronico o analogico, in un unico registro, senza l’obbligo di tenere registri sezionali; è quindi possibile istituire un unico registro.
Per il 2019, considerato l’obbligo generalizzato, la presenza di documenti non omogenei si verificherà sul lato passivo: sarà possibile utiliz zare un unico registro acquisti nonostante la presenza di fatture (elettroniche) conservate digitalmente ed altre (cartacee – ad esempio quelle dei forfettari) conservate in modo analogico.

FATTURE ELETTRONICHE. Le integrazioni sulle fatture soggette a reverse charge.

L’Agenzia delle Entrate, durante, l’incontro del 13/11/2018, con la stampa specializzata  ha fornito diversi chiarimenti in tema di fatturazione elettronica.
In particolare è stato precisato che le integrazioni sulle fatture soggette a reverse charge interno (non intracomunitarie) sono escluse dall’obbligo di trasmissione allo SDI; tuttavia il cessionario/committente può comunque decidere di inviarle per avere una conservazione a norma.
Com’è noto, infatti, sulle fatture soggette a reverse charge interno, il cessionario/committente deve provvedere ad integrare il documento pertanto, con l’introduzione della fatturazione elettronica, si è posto il problema di come il cessionario/committente debba comportarsi.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le operazioni soggette a reverse charge interno verrà emessa regolare fattura elettronica con codice natura “N6” (inversione contabile), successivamente il destinatario, obbligato ad integrare il documento, potrà decidere se inviare o meno la fattura allo SDI.
In alternativa, come indicato dalla Circolare n. 13/2018, il cessionario/committente può conservare unitamente alla fattura XML, un altro file contenente sia i dati dell’integrazione sia gli estremi della fattura.

Divieto di pagamento della retribuzione in contanti.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), in data 09/11/2018 con la nota n. 9294 ha  fornito chiarimenti in merito al regime sanzionatorio applicabile nel caso in cui gli organi ispettivi abbiano accertato l’impiego di lavoratori “nero” ed abbiano inoltre riscontrato che la retribuzione sia stata corrisposta ai medesimi lavoratori in contanti.
L’Ispettorato ha ritenuto che, in tale ipotesi, non può di per sé escludersi l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 1, comma 913, della Legge n. 205/2017 (somma da 1.000 a 5.000 euro), “che in ogni caso discende del comportamento antigiuridico adottato ed è posta a tutela di interessi non esattamente coincidenti con quelli presidiati dalla c.d. maxisanzione per lavoro nero”.
Inoltre, l’INL precisa che, in caso di lavoro “nero” e di accertata corresponsione giornaliera della retribuzione, si potrebbero configurare tanti illeciti per quante giornate di lavoro in “nero” sono state effettuate.

Nota di variazione in diminuzione per recuperare l’IVA versata all’Erario mai incassata

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla nota di variazione dell’imponibile e dell’imposta (art. 26, D.P.R. n. 633/1972) con Risposta n. 64 del 09/11/2018 .
In particolare l’Agenzia delle Entrate ha previsto che, per poter recuperare l’imposta versata all’erario, ma mai percepita dai propri clienti, è possibile emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972.

Tale procedura è ammissibile laddove il creditore abbia dato prova di aver esperito tutte le azioni volte al recupero del proprio credito senza trovare soddisfacimento.
Nel caso concreto emerge che l’istante ha diligentemente effettuato ripetuti tentativi di recupero del credito, sia a titolo personale, sia avvalendosi dell’autorità giudiziaria, tutti rimasti privi di riscontro, essendo il debitore risultato sempre irreper ibile. Si aggiunge, inoltre, l’impossibilità di sottoporre il debitore a procedura concorsuale per difetto dei requisiti dimensionali previsti in relazione alle soglie di fallibilità, nonché il riscontro negativo della stessa Guardia di finanza, interessata direttamente dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, che ha confermato l’inesistenza di beni mobili ed immobili aggredibili da una eventuale procedura esecutiva.

Licenziamento per il dipendente detentore di materiale pedopornografico nel luogo di lavoro

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 28445 del 7 novembre 2018 ha respinto il ricorso presentato da un lavoratore, licenziato per giusta causa perché coinvolto in una causa penale per detenzione di materiale pedopornografico (rinvenuto anche nel luogo di lavoro).
I giudici di terzo grado hanno ritenuto la condotta tenuta contraria ai doveri posti in capo al dipendente “che proprio in ragione di tale qualità e del fatto di essere immedesimato nelle pubbliche funzioni, è tenuto a tenere condotte corrette e morali anche nella vita privata”.