ASSEGNO UNICO 2023. Cosa si deve o non si deve fare?

COLORO CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA NEL PERIODO GENNAIO 2022-FEBBRAIO 2023

dal 01/03/2023, se la domanda non risulta decaduta, respinta, revocata oppure sia stata rinunciata dal richiedente, l’Inps continuerà ad erogare d’ufficio, senza la necessità di inoltrare una nuova istanza,  le somme a norma di legge in base alle informazioni a disposizione, comunicate dal richiedente, nella domanda originaria, poiché ritiene che il richiedente sia in stato di “mancata variazione delle informazioni”.

Ma il richiedente deve fare attenzione alla definizione di “mancata variazione delle informazioni” poiché in determinate circostanze può essere necessario modificare la domanda di Assegno Unico e Universale inizialmente presentata o inoltrare una “Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata” qualora inizialmente errata.
Tali circostanze sono:

  1. variazione del numero dei figli (nascita o decesso);
  2. variazione o inserimento della condizione di disabilità dei figli;
  3. variazione della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica / corso di formazione per i figli maggiorenni (18 – 21 anni);
  4. modifiche attinenti all’eventuale separazione dei coniugi genitori;
  5. modifiche dei criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori stessi;
  6. variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del D.Legis. n.230/2021 (variazione ISEE in qualsiasi sua versione);
  7. variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.

Tale modifiche avranno effetto dal momento in cui avverrà l’inserimento, nella banca dati INPS, e  non ci sarà quindi alcuna forma di retroattività, e non si avrà diritto a conguagli attivi o passivi,  per importi arretrati. Unica eccezione sarà la dichiarazione relativa alla condizione di disabilità dei figli nel caso in cui questa sia preesistente alla modifica in domanda.

Le variazioni più insidiose, a parer di chi scrive, sono la numero 3) e la 6) in quanto meno impattanti sulla vita quotidiana. Solo a titolo di esempio:

Se uno dei figli di una famiglia, con età compresa fra 18 e 21 anni, decide di abbandonare gli studi universitari, é difficile che ai genitori venga in mente di dover avvisare l’INPS.

Se uno dei genitori, nel febbraio del 2022 ha presentato l’istanza per ottenere l’Assegno Unico e Universale ed ha inserito l’ISEE allora calcolato, e nel 2023 calcola nuovamente ISEE (e quasi certamente questo risulterà variato) non ritengo sia così automatico per il genitori di dover presentare un’istanza di VARIAZIONE  per Assegno Unico e Universale .

 

COLORO CHE NON HANNO PRESENTATO DOMANDA NEL PERIODO GENNAIO 2022-FEBBRAIO 2023 OPPURE L’HANNO PRESENTATA MA RISULTA IN STATO “decaduta, respinta, revocata oppure rinunciata”.

Devono presentare domanda per accedere all’Assegno Unico e Universale tenendo conto che se la domanda é presentata:

  • dal 01/03/2023 fino al 30/06/2023 potranno ricevere gli arretrati dal 01/03/2023
  • dal 01/07/2023 al 28/02/2024 non potranno ricevere gli arretrati.

BONUS CARBURANTE E BONUS TRASPORTI: Il Decreto Trasparenza le ha riconfermate con modifiche.

Il recente “Decreto Trasparenza” ( DL n. 5/2023) ha previsto, una serie d’interventi rivolti a mitigare gli effetti negativi sulle famiglie ed imprese derivanti dall’incremento del costo dei carburanti e per sostenere la fruizione
del trasporto pubblico.
In particolare è stata prevista:
– la proroga al 2023 del c.d. “bonus carburante” introdotto originariamente dal “Decreto Ucraina”;
– la riproposizione anche per il 2023 del c.d. “bonus trasporti” introdotto originariamente dal “Decreto Aiuti”.

In particolare il “Decreto Trasparenza” ( DL n. 5/2023) prevede, per il 2023:

  • la possibilità per i datori di lavoro privati, di erogare ai dipendenti, anche nel periodo 01/01/2023 – 31/12/2023 buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti esenti, ai fini della determinazione del reddito, fino ad un massimo di € 200;
  • un buono denominato “bonus trasporti” per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero ai servizi di trasporto ferroviario nazionale. Tale “buono” è riconosciuta:
    • a favore delle persone fisiche con un reddito complessivo 2022 non superiore a 20.000,00;
    • per un ammontare pari al 100% della spesa e nel limite massimo di 60,00 euro;
    • il buono in esame, é nominativo:
    • è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento;
    • non è cedibile;
    • non costituisce reddito imponibile del beneficiario;
    • non rileva ai fini ISEE.
    • NOTA: Il contribuente potrà beneficiare della specifica detrazione IRPEF del 19% prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-decies), TUIR, relativamente alla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono (differenza fra il valore dell’abbonamento ed il limite massimo di 60,00 euro).

 

BLACK LIST. Si ritorna al passato.

Tornano ad essere considerati “costi indeducibili” tutti quei costi sostenuti da un soggetto residente in Italia nei confronti di soggetti che hanno la propria sede o residenza in una delle seguenti giurisdizioni considerate dal Consiglio Europeo come NON COOPERATIVE (NON COLLABORATIVE) cioè che non hanno attivato un regolare scambio d’informazioni:

  • Anguilla
  • Bahamas
  • Fiji
  • Guam
  • Palau
  • Panama
  • Samoa
  • Samoa americana
  • Trinidad e Tobago
  • Turks e Caicos
  • Us Virgin Island
  • Vanatu .

Tale disposizione non si applica se il soggetto residente in Italia fornisce prova che:

  • le operazioni rispondono ad un effettivo interesse economico;
  • le operazioni hanno avuto concreta esecuzione
  • oppure che le operazioni sono intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile la così detta normativa CFC.

Normativa CFC:  Si tratta della normativa sulle “Controlled Foreign Company” che prevede la tassazione del reddito societario prodotto all’estero (così detto metodo “per trasparenza”), in capo ad un soggetto (solitamente società) controllata, direttamente  in capo al soggetto controllante italiano.

CARTELLE ESATTORIALI. Al Via la “Rottamazione Quater”.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha recentemente reso note, sul proprio sito, le modalità di presentazione della domanda per accedere alla così detta “Rottamazione – Quater” dei carichi affidati alla stessa nel periodo 01/01/2000 – 30/06/2022.

Le domande andranno trasmesse entro il 30/04/2023, utilizzando esclusivamente la presentazione telematica ma con la possibilità di utilizzo di due diverse modalità:

  • in area riservata;
  • in area pubblica.

Qualora la domanda sia accolta, il contribuente riceverà  Via mail una comunicazione contenente l’importo complessivo di quanto dovuto con la relativa scadenza di pagamento nonché i bollettini di pagamento precompilati.

Invitiamo tutti i potenziali interessati a prendere visione dell’apposito contributo denominato CARTELLE ESATTORIALI. Rottamazione Quater.

REGISTRATORE TELEMATICO. Aggiornamento obbligatorio entro il 02/10/2023.

L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 18/01/2023, facendo seguito alle modifiche apportate alla c.d. “lotteria degli scontrini”, che ora prevede  un’estrazione istantanea con verifica immediata della vincita, ha approvato le nuove “specifiche tecniche” relative alla lotteria istantanea per l’adeguamento tecnico dei Registratori telematici (RT).

La modifica delle procedure collegate alla c.d. “lotteria degli scontrini” comporta la necessità di effettuare un  “aggiornamento obbligatorio” dei dispositivi già in essere, entro il 02/10/2023 al fine di permettere di generare un codice bidimensionale (QRcode) da riportare nel documento commerciale ai fini della partecipazione alla lotteria istantanea.

Vi invitiamo a prendere visione del contributo denominato “REGISTRATORE TELEMATICO. Aggiornamento obbligatorio entro il 02/10/2023”.

BONUS PUBBLICITA’: Dal 2023 ritorno al passato.

Con l’introduzione del comma 1-quinquies all’art. 57-bis, D.L. n. 50/2017, ad opera del così detto “Decreto Energia”, sono state disciplinate le regole relative all’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie nell’annualità 2023.

Nella sua formulazione originaria, applicata per le annualità 2018 e 2019, il credito d’imposta era concesso:

  • nella misura del 75%
  • del valore incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati rispetto all’anno precedente.

Successivamente, per le annualità 2020, 2021 e 2022, il legislatore, ha abbandonato il regime “incrementale” a favore del riconoscimento del credito d’imposta:

  • nella misura del 50%
  • del valore degli investimenti effettuati.

Ora, per gli investimenti effettuati nel 2023, è stato ripristinato il regime ordinario “incrementale”  di concessione del credito d’imposta.

Tale “ritorno al passato” comporta un evidente abbassamento d’interesse per una grande platea di operatori che non hanno in programma incrementi nel “budget di spessa pubblicitaria” per l’annualità corrente e per quelle future.

Invitiamo gli operatori interessati a contattare lo studio al fine di fare una valutazione prospettica attenta.

FATTURA ELETTRONICA PER PRESTAZIONI SANITARIE A PRIVATI: Divieto esteso a tutto il 2023.

Il così detto “Decreto Milleproroghe”, pubblicato in Gazzetta 29/12/2022, n. 303 ha inserito alcune modifiche nella normativa riguardante  la fatturazione elettronica e di invio telematico dei corrispettivi da parte di chiunque emetta fatture relative a “prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche” nel periodo che va da 01/01/2023 al 31/12/2023.

Una delle quali si concretizza nel rinvio del termine del divieto di emissione della fattura elettronica per tutto il 2023:

  • per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria (ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata);
  • per i soggetti che, pur non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, emettono fatture comunque relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Si invita a fare particolare attenzione, a quei soggetti che non emettono fatture per prestazioni sanitarie ma che sono divenuti soggetti obbligati, nel corso del 2022, all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, di cui abbiamo dedicato l’apposto contributo denominato Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia. Ateco 2007 47.78.20 NUOVO OBBLIGO COMUNCIAZIONE SPESE SANITARIE.

USO DEL CONTANTE. Soglia innalzata da 2.000 a 5.000 euro

PER IL 2024 LA SITUAZIONE E’ INVARIATA RISPETTO A QUANTO SOTTO RIPORTATO.

La soglia limite oltre cui il trasferimento di denaro contante è vietato ha subito diverse modifiche nel corso degli ultimi anni; in particolare, per effetto di quanto previsto dal comma 3-bis dell’articolo 49, D.Lgs. n. 231/2007, il limite è stato pari:
a 2.000,00 euro a decorrere dal 01/07/2020 fino al 31/12/2021;
a 1.000,00 euro a decorrere dal 01/01/ 2022.
Tuttavia, il successivo D.L. n. 228/2021, in sede di conversione, aveva disposto lo slittamento dal 01/01/2022 al 01/01/2023 la entrata in vigore del limite di 1.000,00 euro.

Nel frattempo (prima del 01/01/2023) é entrato in vigore l’art. 1, comma 384, Legge di Bilancio 2023, che ha nuovamente modificato detto limite innalzando la soglia per i trasferimenti di denaro contante a 5.000,00 euro.

CONCLUSIONE:

A far data dal 01/01/2023 non è possibile effettuare pagamenti tra “soggetti diversi” in “un’unica soluzione” in contante per un “valore complessivo” di importo pari o superiore a 5.000,00 euro.

Tenendo conto che per:

SOGGETTI DIVERSI” si intende “entità giuridiche distinte” per cui ad esempio, il supermercato o il ristorante che effettua un versamento in banca dei propri incassi per un valore superiore a 5.000,00 euro, non commette alcuna violazione, poiché il trasferimento NON AVVIENE FRA SOGGETTI DIVERSI;

“VALORE COMPLESSIVO” si intende il valore oggetto del trasferimento cono considerando le  c.d.
“operazioni frazionate”, ossia a quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati. Al fine di evitare che alcune operazioni siano considerate “artificiosamente frazionate” dette operazione “sospette” devono avere una delle seguenti caratteristiche:

  • il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome;
  • una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (es. contratto di somministrazione);
  • il frazionamento sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (es. pagamento rateale).

Si ricorda che il regime sanzionatorio non é trascurabile in quanto

  • al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore per un valore complessivamente superiore a 5.000,00 euro si applica la sanzione da 1.000,00 a  50.000,00 euro;
  • per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali per cui la sanzione va da 5.000,00 ad € 250.000,00 euro.

Bonus Pubblicità 2022: Rinviata la scadenza della rendicontazione al 09/02/2022.

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio di Ministri, con l’avviso del 21/12/2022, ha comunicato che il termini di scadenza per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell’anno 2022 è stata differita al 09/02/2023.

Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”.