I Decreti Ristori e Ristori Bis. Interventi di sostegno alle attività produttive.

La così detta “seconda ondata di Covid19” ha portato con se una serie di modifiche legislative atte a sostenere dal punto di vista:

  • economico mediante erogazione di contributi a fondo perduto, crediti d’imposta, eliminazioni di IMU  ed interventi di sostegno al lavoro dipendete;
  • finanziario mediante sospensioni e rinvii delle scadenze di pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali, Iva e ritenute alla fonte.

Le norme di riferimento sono:

  • Decreto-legge 28/10/2020, n. 137 così detto “DECRETO RISTORI
  • Decreto-legge 09/11/2020, n. 149 così detto “DECRETO RISTORI BIS”.

e sono entrate in vigore il 09/11/2020 .

I punti salienti di detto intervento sono:

  1. Contributi a fondo perduto.
  2. Contributi per le attività con sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari
  3. Credito d’imposta sugli affitti commerciali
  4. Cancellazione della seconda rata IMU
  5. Sospensione dei versamenti IVA e Ritenute alla fonte
  6. Sospensione dei contributi previdenziali (INPS)
  7. Sospensione dei contributi assistenziali (INAIL)
  8. Rinvio del secondo acconto Imposte sui redditi e Irap per i soggetti a cui si applicano gli Isa
  9. Sostegno alla filiera agricola, pesca e acquacoltura
  10. Interventi a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese comprese nell’allegato 1 del Decreto Ristoro.
    • Proroga della cassa integrazione.
    • Indennità per i lavoratori stagionali, sport e spettacolo.
    • Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi.
    • Bonus baby sitter e congedo straordinario
    • Reddito di emergenza

Al fine di approfondire questo argomento Vi invitiamo a prendere visione dell’elaborato denominato I Decreti Ristori e Ristori Bis. Interventi di sostegno alle attività produttive.

“Autodichiarazione” Covid19 valida per le regioni incluse nelle Zone Rosse, Arancione e Gialle dal 05/11/2020 al 03/12/2020.

Vi invitiamo ad scaricare il modello di AUTODICHIARAZIONE ( versione PDF compilabile) da utilizzare nelle regioni incluse nelle Zone:

  • Rosse ed Arancione per qualsivoglia spostamento fuori dal propria abitazione nelle ore dalle 22:00 alle 05:00 e qualsivoglia spostamento fuori dal territorio del proprio comune di residenza o domicilio nelle ore dalle 05:00 alle 22:00;
  • Gialle per qualsivoglia spostamento fuori dal propria abitazione nelle ore dalle 22:00 alle 05:00.

DPCM 03/11/2020. Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID19. Zone Rosse-Arancione-Gialle.

Come prevedibile, ancorché evitabile, è arrivato un “nuovo” ma non certamente “ultimo!” DPCM anti COVID19 del 03/11/2020, dettato anch’esso dalla quasi totale assenza di programmazione preventiva, durante il periodo di “quasi calma estiva”.

Si ricorda che il DPCM del 03/11/2020 resterà in vigore dal 05/11/2020 al 03/12/2020 poiché pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 04/11/2020.

Il Ministro della Salute con una apposita “Ordinanza Ministeriale” dovrà dividere l’Italia, in n. 3 Fasce:

  1. “ZONE GIALLE”.  Tutte le regioni non comprese nei rimanenti due gruppi;
  2. “ZONE ARANCIONE”. Regioni che evidenziano “ELEVATA GRAVITA’ ED ALTO RISCHIO”;
  3. “ZONE ROSSE”. Regioni che evidenziano  “MASSIMA GRAVITA’ ED ALTO RISCHIO”.

L’individuazione delle regioni e/o delle provincie a statuto autonomo che fanno parte delle singole ZONE, alle ore 20:00 del 04/11/2020 sono sconosciute, poiché il Ministro non ha ancora pubblicato l’ordinanza in questione.

A parere di chi scrive, tenuto conto  che:

  • il DPCM del 03/11/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/11/2020
  • l’ordinanza del Ministro della Salute non è ancora stata pubblicata,

si applicano su tutto il territorio nazionale le norme dettate dall’articolo 1, e dal 4 al 14 del DPCM per la “ZONA GIALLE” che contiene tutto il Territorio Italiano, non essendo ancora stato definito l’elenco delle regioni appartenenti alle ZONE ARANCIONE e ROSSE regolamentate dagli articoli 3 e 4 del DPCM.

In forza di questa situazione nella giornata del 05/11/2020:

  • le attività di somministrazione resteranno aperte fino alle 18:00,
  • il commercio al dettaglio diverso dal commercio di alimentare, tabacchi, farmaci, parafarmaci, edicole e tutti quelli ex allegato 24 del DPCM, potranno restare aperti,
  • le attività di estetista e tatuatore potranno normalmente operare,
  • le attività delle università potranno proseguire sulla base delle decisioni dei propri rettori e presidi,
  • i ragazzi delle 2° e 3° medie potranno frequentare in presenza,
  • tutti potremo spostarci liberamente fra i comuni e le regioni senza alcuna forma di vincolo e senza alcuna necessità di autocertificazione.

Al fine di aiutarVi a capire, il nuovo ma non ultimo DPCM ANTI COVID19, Vi invitiamo a prendere visione dell’apposito elaborato denominato    DPCM 03/11/2020. Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID19. Zone Rosse-Arancione-Gialle.