Voucher baby sitting: l’INPS rende note le istruzioni per la presentazione delle domande

La Legge di Bilancio 2017 ha confermato anche per gli anni 2017 e 2018, nei limiti di spesa individuati, la possibilità (introdotta dalla Legge n. 92/2012) per le madri lavoratrici, anche autonome o imprenditrici, di richiedere al termine del periodo di congedo di maternità, per gli 11 mesi successivi ed in alternativa al congedo parentale, la corresponsione da parte dell’INPS di un contributo mensile, per un massimo di 6 mesi, utilizzabile per:

  • l’acquisto di servizi di baby sitting;
  • far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.

L’INPS, con avviso del 27 gennaio 2017 pubblicato sul proprio sito istituzionale, rende note le istruzioni per la presentazione delle domande di fruizione dei voucher. Il beneficio è riconosciuto per il biennio 2017-2018, secondo l’ordine delle doman de presentate, e la presentazione delle domande sarà consentita fino al 31 dicembre 2018, o comunque fino ad esaurimento degli stanziamenti previsti. L’iter procedurale per la compialzione ed inoltro delle richieste é stato predisposto per due diverse tipologie di soggetti:

Nessun risarcimento per “bossing” se il capo è solo burbero.

Con la Sentenza n. 2012 depositata il 26 gennaio 2017, la Corte di Cassazione è intervenuta in merito al configurarsi o meno di “bossing” e della conseguente spettanza di eventuale risarcimento del danno, nei rapporti tra responsabile e suoi sottoposti.
Nello specifico la Suprema Corte ha stabilito che non si configura “bossing”, né spetta quindi alcun risarcimento, qualora il responsabile risulti solo burbero o brusco nei modi, senza che detti comportamenti siano indirizzati ad un particolare lavoratore ma siano invece rivolti a tutto lo staff.

Proroga al 09/02/2017 per invio “Spese Sanitarie e Veterinarie” al Sistema Tessera Sanitaria

Con Provvedimento 25 gennaio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga del termine per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie/veterinarie 2016.
In particolare, è previsto che:

  • tutti soggetti tenuti all’invio delle spese sanitarie/veterinarie 2016 avranno tempo fino al 9 febbraio 2017 (anziché fino al 31 gennaio come previsto dalla norma) per la trasmissione telematica al Sistema TS. Si ricorda che quest’anno tra i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati rientrano anche le strutture autorizzate e non accreditate, gli psicologi, gli infermieri, le ostetriche, le parafarmacie, i tecnici di radiologia medica, gli ottici e i veterinari;
  • il termine entro cui i contribuenti possono comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio rifiuto all’utilizzo delle spese mediche sostenute nel 2016 per l’elaborazione del 730 precompilato è posticipato al 9 marzo 2017. In pratica, i soggetti interessati potranno esercitare l’opposizione direttamente all’Agenzia fino al 31 gennaio 2017 e dal 10 febbraio al 9 marzo 2017 accedendo direttamente all’area autenticata del sito internet del Sistema TS.

Bonus ricerca e sviluppo e incentivi comunitari: Risoluzione

Con Risoluzione 25 gennaio 2017, n. 12, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di cumulare il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 3, D.L. n. 145/2013) con gli incentivi comunitari.
In particolare, il documento di prassi riconferma che è ammesso il cumulo tra il credito d’imposta e gli incentivi comunitari per attività in ricerca e sviluppo a condizione però che questo non ecceda i costi sostenuti dall’impresa. Infatti, dopo aver calcolato il credito di imposta teoricamente spettante, al lordo dei costi comuni ai due incentivi, “il contribuente dovrà verificare che l’ammontare derivante dalla somma dell’importo della sovvenzione comunitaria riferibile ai costi ammissibili e del beneficio teoricamente spettante non superi l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza de l periodo di imposta per il quale intende beneficiare dell’agevolazione. Ciò al fine di appurare che, a seguito del cumulo degli incentivi, le spese relative agli investimenti ammissibili non risultino coperte oltre il limite massimo, rappresentato dal 100 per cento del loro ammontare”.

Anteprima del modello REDDITI PF 2017.

Con Comunicato stampa 24 gennaio 2017 l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono disponibili sul proprio sito Internet le bozze del modello REDDITI PF 2017 e le relative istruzioni. Già dalla denominazione del modello, passata da  “modelli dichiarativi UNICO” rinominati “modelli dichiarativi REDDITI” si apprende che i modelli UNICI, che inizialemnte avevano mandato “al macero” i moddelli “740/750/760” e trasferito in soffitta i vecchi modelli “770” ora sono definitivamente “MORTI” ed il sistema si indirizza a trattare separatametne ogni dichiarativo.
Tra le novità inserite nel nuovo del modello ” REDDITI PERSONE FISICHE” (che sostituisce il modello “UNICO PF” che a sua volta aveva sostituito il caro, vecchio “740”)  si segnalano le seguenti:

  • tassazione agevolata sui premi di risultato per i dipendenti del settore privato;
  • credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro verso gli istituti del sistema nazionale di istruzione (c.d. “School bonus“).
  • detrazione del 19% dei canoni di leasing per l’acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale (reddito non superiore a 55.000);
  • detrazione del 65% delle spese sostenute per acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controll o a distanza degli impianti di riscaldamento, acqua calda e clima (c.d. “Bonus domotica“),
  • eliminazione dei righi relativi all’indicazione di spese e altri componenti negativi derivanti da operazioni con imprese residenti o localizzate in Stati/territori aventi regimi fiscali privilegiati;
  • inserimento nel quadro RF di un campo per l’indicazione della quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione dell’istanza di ruling e la data di sottoscrizione dell’accordo, per consentire l’accesso al beneficio fin dal periodo d’imposta in cui è stata presentata la domanda (“Patent box“);
  • eliminazione nel quadro RS del prospetto “Errori contabili.

Legittimo il licenziamento del dipendente che viola gli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede

Costituisce irreparabile violazione del vincolo fiduciario con il datore di lavoro la condotta del lavoratore che, al momento di presentare le proprie giustificazioni in risposta al procedimento disciplinare avviato dal datore di lavoro, non indirizza la risposta solamente a quest’ultimo, ma la destina anche a soggetti terzi. Pertanto, il licenziamento operato dall’ente nei confronti del lavoratore è giustificato proprio per il venir meno del vincolo fiduciario.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 1752 del 24 gennaio 2017, chiamata a risolvere la diatriba sorta tra un ente pubblico e un suo (ex) dipendente. Il lavoratore denuncia al prefetto presunte irregolarità da parte dell’amministrazione nella gestione delle pratiche edilizie e l’ente, venuto a sapere della cosa, avvia un procedimento disciplinare al quale il lavoratore risponde inviando le proprie giustificazioni non solo all’ente, ma interessando anche lo stesso prefetto, la procura della Repubblica e altri soggetti terzi. I giudici della Suprema Corte in tale comportamento hanno ravvisato la volontà del lavoratore di continuare a screditare l’ente datore di lavoro, aspetto che legittima l’atto espulsivo.

Spese per recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica. Chiarimenti modalità di pagamento spese.

Con Risoluzione n.9 del 20 gennaio 2017 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di pagamento delle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici esistenti (D.M. 18 febbraio 1998, n. 41; D.M. 26 maggio 1999; D.I. 19 febbraio 2007; art. 25, D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

In particolare, il documento di prassi chiarisce che l’utilizzo del bonifico come modalità di pagamento per accedere alle agevolazioni in oggetto deve essere riconosciuto anche per i bonifici effettuati dagli Istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento (D.Lgs. n. 11/2010) a condizione che vengano rispetti tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di settore in materia di applicazione della ritenuta e di trasmissione telematica dei dati relativi ai bonifici.

Inoltre, per fruire della detrazione è necessario che l’Istituto di pagamento aderisca alla Rete nazionale interbancaria e utilizzi la procedura TRIF.

In virtù di detta risoluzione, lo scrivente ribadisce quanto già più volte scritto, circa la necessità di essere molto attenti alle diciture riportate sui bonifici di pagamento delle spese in oggetto.

Allo stesso tempo ricordiamo che le problematiche affrontate dalla risoluzione  riguardano in particolare gli istituti che forniscono unicamente o quasi unicamente servizi on line.

Il dipendente non comunica l’assenza per infortunio: licenziabile per assenza ingiustificata

Con la Sentenza n. 795 del 13 gennaio 2017 la Corte di Cassazione interviene in merito alla legittimità di un licenziamento per mancata comunicazione di avvenuto infortunio da parte del lavoratore.
Nello specifico la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento per assenza ingiustificata, in quanto il lavoratore si era assentato senza dare spiegazioni né successivamente aveva dato risposta alla comunicazione del datore che chiedeva le motivazioni per l’assenza, dimostrando inoltre dolo per aver successivamente dichiarato di aver comunicato l’accaduto all’impresa.

Tabelle ACI 2017 per calcolo “Fringe Benefit” pubblicate in Gazzetta

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2016 n. 298 suppl. ord. n. 58 le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI per il 2017 recuperabili nell’area riservata del Sito ACI .
Dette tabelle sono utilizzate per la determinazione del fringe-benefit, cioè della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private.

Congedo parentale su base oraria: le istruzioni INPS

La circolare INPS n. 230 del 29 dicembre 2016 , fonrinsce istruzioni in materia di fruizione del congedo parentale su base oraria per i lavoratori del settore privato (D.Lgs. 151/2001 art.32, commi 1-bis e 1-ter, ) e sulle modalità transitorie di compilazione del relativo flusso UniEmens, in attesa di una più ampia revisione della materia che codifichi le diverse modalità di fruizione del congedo parentale ed i corrispondenti codici.
L’istituto ricorda che il congedo parentale su base oraria può essere fruito :

  • nella modalità stabilita dalla contrattazione collettiva, anche di secondo livello,
  • oppure in base al criterio generale stabilito dall’art.32, comma 1-ter, del T.U. maternità/paternità ,

Le due modalità di fruizione del congedo parentale sono tra loro alternative e pertanto l’utilizzo dell’una esclude l’altra.
In particolare nel caso di contratto collettivo, anche di natura aziendale, che disciplini dettagliatamente le modalità di fruizione del congedo , la fruizione del congedo parentale potrà avvenire su base oraria nei limiti del monte ore a cui è equiparata la singola giornata lavorativa (corrispondente ad una giornata di congedo parentale), così come identificato nella specifica disciplina contrattuale del congedo parentale.
Nell’ipotesi di lavoro a tempo parziale, il monte ore giornaliero e l’importo dell’indennità giornaliera dovranno essere riproporzionati in ragione della percentuale di part-time.
Nel caso di assenza di contrattazione collettiva la fruizione potrà avvenire su base oraria in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale ( attenzione: non “fino alla metà” dell’orario medio giornaliero).
Per quanto concerne il calcolo dell’indennità, si evidenzia che ad oggi la base di calcolo dell’indennità continua ad essere costituita dalla retribuzione media globale giornaliera.