Il regime forfetario in Italia è un regime fiscale agevolato pensato per liberi professionisti, lavoratori autonomi e piccole imprese individuali, finalizzato a semplificare la burocrazia, le formalità fiscali, la determinazione del reddito imponibile.
Quali sono i principi fondamentali del “Regime Forfetario”?
Il regime forfetario prevede:
- Imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali con un’aliquota unica fissa e dunque non proporzionale.
- L’aliquota unica fissa è sdoppiata in base al periodo d’imposta ed alla “novità” dell’attività. Per i nuovi contribuenti l’aliquota è pari al 5% per i primi cinque anni di attività, poi si alza al 15%.
- Il reddito imponibile è calcolato applicando un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi percepiti (invece della deduzione delle spese effettive) differenziato per la tipologia di attività svolta. Da tale metodologia di calcolo “a forfait” discende il nome del regime stesso.
- Regime di determinazione del reddito in base al principio di cassa (si considerano i ricavi incassati nell’anno) con un limite massimo annuo pari attualmente ad euro 85.000. Tale soglia è coerente con le disposizioni vigenti nel 2025 e confermate nella discussione parlamentare per la Legge di Bilancio 2026
Quali sono le novità per il 2026 desunte dalle anticipazioni della Legge di Bilancio 2026 in corso di approvazione?
Reddito da Lavoro Dipendente o Pensione Compatibile: Estensione anche al 2026 la soglia di euro 35.000 di reddito da lavoro dipendente o assimilato, avuti nell’anno precedente (2025) oltre la quale non si può accedere o mantenere il regime forfetario. In assenza di tale estensione temporale il nuovo limite sarebbe stato di euro 35.000.
Quali sono i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario applicabili nel 2026?
I requisiti di accesso devono essere suddivisi in tre tipologie, distinte su base temporale:
- rispettati nel secondo anno precedente a quello d’applicazione del regime forfetario,
- rispettati nell’anno precedente a quello d’applicazione del regime forfetario
- rispettati nell’anno corrente di applicazione del regime forfetario.
Requisiti che devono essere rispettati nel secondo anno precedente a quello d’applicazione del regime forfetario.
L’imprenditore/professionista non deve esercitare l’attività prevalentemente o esclusivamente nei confronti di datori di lavoro con i quali ha intercorso rapporti di lavoro dipendente nei due anni precedenti.
Requisiti che devono essere rispettati nell’anno precedente a quello d’applicazione del regime forfetario.
Per la verità bisogna distinguere anche se si tratta di una:
- nuova attività, nel cui caso è necessario che :
- l’imprenditore/professionista non eserciti l’attività prevalentemente o esclusivamente nei confronti di datori di lavoro con i quali ha intercorso rapporti di lavoro dipendente nell’anno precedente.
- il “Reddito da Lavoro Dipendente o Pensione Compatibile” che nel corso del 2025 non deve superare la soglia di euro 35.000.
- oppure se si tratta di una attività già esistente che transita nel regime forfetario, in quanto allora dobbiamo rispettare due diversi requisiti nell’anno precedente :
- l’imprenditore/professionista non eserciti l’attività prevalentemente o esclusivamente nei confronti di datori di lavoro con i quali ha intercorso rapporti di lavoro dipendente nell’anno precedente.
- il “Reddito da Lavoro Dipendente o Pensione Compatibile” che nel corso del 2025 non deve superare la soglia di euro 35.000;
- i ricavi/compensi percepiti nel corso del 2025 dall’attività già esistente non devono aver superato il limite di euro 85.000.
Requisiti che devono essere rispettati nell’anno d’applicazione del regime forfetario.
Nel corso del periodo d’imposta d’applicazione del regime forfetario (2026) devono essere rispettati i seguenti limiti:
Invece i requisiti da rispettare nell’anno corrente di applicazione del regime forfetario, sono:
- Spese per lavoro dipendente/collaboratori sostenute dall’impresa/professionista devono essere inferiori a euro 20.000 complessivamente.
- L’imprenditore/professionista non deve possedere partecipazione significativa in società o imprese che svolgono la stessa attività.
- L’impresa/professionista non deve operare in regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito (ad esempio venditore porta a porta etc.).
- L’imprenditore/professionista non deve essere un cittadino non residente, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (tutti i paesi membri dell’Unione Europea oltre a Islanda, Liechtenstein e Norvegia) , che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
- L’imprenditore non deve svolgere in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, co. 1, numero 8), del d.P.R. 633/1972 o dimezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, co. 1, del D.L. 331/1993;
NOTE
Si ricorda che quanto sopra indicato rimane soggetto ad aggiustamenti legislativi potenzialmetne derivanti dalla futura definitiva immediata promulgazione della Legge di Bilancio 2026 con censeguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.