CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE delle strutture turistico ricettive di qualsivoglia tipologia.

Che cos’è il codice CIN?

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è il codice assegnato dal Ministero del Turismo  a tutti gli immobili destinati ad uso turistico (alberghi, campeggi, ecc) e affitti brevi e qualsiasi tipologia di strutture extralberghiere (b&b, ostelli, agriturismi, affittacamere) in Italia.

Viene assegnato dopo espressa richiesta da parte del titolare dell’immobile o dell’avente diritto in caso d’immobile non di proprietà  (con la delega del proprietario).

La novità più significativa è rappresentata dalla registrazione dei dati relativi a tali strutture in una Banca Dati Nazionale. Tale iniziativa mira a garantire una maggiore tracciabilità e controllo, contribuendo così a una gestione più efficace e trasparente nel settore degli affitti brevi e delle strutture ricettive.

Vi invitiamo a prendere dell’apposito elaborato riguardante l’argomento in oggetto denominato  CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN) delle Strutture Turistico ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere.

NUOVE NORME DI SICUREZZA per le strutture ricettive extralberghiere (BnB, Affitti brevi, ecc)

Quali sono i requisiti di sicurezza antincendio per gli affitti brevi e strutture extralberghiere?

La normativa recentemente introdotta con il Decreto Anticipi prevede l’uso del Codice Identificativo Nazionale (CIN) per tutte le strutture extralberghiere e le locazioni turistiche. Questo codice non solo servirà ad identificare ogni struttura, ma garantirà anche il rispetto delle nuove regolamentazioni in materia di sicurezza.

Tra i nuovi obblighi legati all’introduzione del codice CIN, vi sono quelli in materia di sicurezza antincendio per case vacanze e affitti brevi. Ecco i principali requisiti:

  • Installazione di rilevatori di gas combustibili e di monossido di carbonio: Questi dispositivi sono essenziali per prevenire incidenti legati a fughe di gas e avvelenamento da monossido di carbonio.
  • Installazione di estintori:Gli estintori devono essere posizionati ogni 200 mq e su ogni piano della struttura, con una capacità minima di 6 kg.
  • Adeguamento di tutte le strutture ricettive extralberghiere che non erano precedentemente soggette alla normativa sicurezza ed affitti brevi. Questo obbligo si applica a B&B, case vacanze, affittacamere, agriturismi e tutte le locazioni turistiche e affitti brevi. Tutte queste strutture devono conformarsi alla nuova normativa di sicurezza antincendio.
  • Obbligo per tutte le attività: l’obbligo riguarda sia le attività imprenditorialiche quelle gestite in forma non imprenditoriale.

Qualora siate intressati ad approfondire l’argomento Vi invitiamo a rpednere visione dell’ealborato denominato NUOVE NORME DI SICUREZZA per gli immobili destinati alle Strutture Turistico ricettive extralberghiere precedentemente non soggetti ad obbligo normative sicurezza (B&B, case vacanze, affittacamere, agriturismi e tutte le locazioni turistiche e affitti brevi).