Con Risoluzione 22 dicembre 2016, n. 119, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono ammesse al credito di imposta per ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3, D.L. n. 145/2013, le spese sostenute per “test e prove di laboratorio”.
Nel caso di specie, il beneficio è stato ammesso in quanto il Ministero dello sviluppo economico, interpellato all’uopo dall’Agenzia delle Entrate, ha riconosciuto che i citati test e prove sono “.parte inscindibile del percorso di ricerca industriale”.
Tali costi sono assimilabili alle esternalizzazioni “extra muros” di cui all’articolo 3, comma 6, lett. c), D.L. n. 145/2013, ovvero alle attività di ricerca commissionate ammissibili al credito d’imposta nella misura del 50%.