Tenendo presente che la normativa fiscale Italiana é sempre in continuo cambiamento, oggi possiamo sicuramente affermare che)
- i contribuenti trimestrali, fino al 30/06/2019, possono spedire al SdI fatture elettroniche entro il termine di liquidazione dell’IVA relativa al periodo d’emissione della fattura stessa (entro il 10/08/2019 (*) );
- i contribuenti mensili, fino al 30/09/2019 possono spedire al SdI fatture elettroniche entroil termine di liquidazione dell’IVA relativa al periodo d’emissione della fattura stessa (entro il 10/10/2019 (*) );
*= lo scrivente ritiene, prudenzialmente, che l’ultimo giorno atto a trasmettere le fatture attive al SdI sia 5 giorni antecedenti la data ultima, facendo riferimento alla vecchia normativa relativa alla data ultima di emissione delle fatture differite (cioè il 15 del mese successiovo), tenendo conto che la fattura elettronica “esiste” solo dopo la validazione da parte dello SdI e che la norma riserva al medesimo SdI, n.5 giornate di calendario, per effettuare i dovuti controlli e dare risposta di “Consegna, Mancata Consegna oppure Rifiuto” al soggetto emittente, poiché il giorno 16 é il giorno deputato come ultimo giorno atto a predisporre la liquidazione IVA. Molta dottrina ritiene invece che la data ultima per trasmettere le fatture elettroniche sia il giorno 16 del mese successivo a quello di emissione per i contribuenti mensili ed il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di emissione per i contribuenti trimestrali.
Per cui. al fine di essere “il più chiaro possibile”, facciamo un esempio:
la fattura data 17/02/2019
- per un contribuente mensile, può essere spedita senza sanzioni, entro il 15/03/2019 ancorché é fortemente consigliato limitare tale scadenza al 10/02/2019 altrimenti si inserirebbe una fattura attiva in liquidazione, che “CERTAMENTE” non esiste e “POTENZIALMENTE” potrebbe non esistere, poiché il SdI potrebbe non validarla entro la data del 16/03/2019;
- per un contribuente trimestrale, può essere spedita senza sanzioni, entro il 15/05/2019 ancorché é fortemente consigliato limitare tale scadenza al 10/05/2019 altrimenti si inserirebbe una fattura attiva in liquidazione, “CERTAMENTE” non esiste e “POTENZIALMENTE” potrebbe non esistere, poiché il SdI potrebbe non validarla entro la data del 16/05/2019.
Attenzione: il cliente che attende la fattura, se non la riceve entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione, sarà tenuto ad emettere la cosiddetta “Autofattura denuncia” ai sensi dell’articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997, versare l’IVA e verosimilmente, richiederla al fornitore che non ha emesso la fattura, nel caso in cui avesse pagato anticipatamente. Si invita il lettore a prendere visione dell’apposito elaborato predisposto in relazione al “caso di specie” dal Titolo : FATTURAZIONE ELETTRONICA. Autofattura per mancata emissione.
Sicuramente anche dopo il 01/07/2019 sarà possibile inviare fatture elettroniche successive alla data di effettuazione delle operazioni, ma per conoscere le modalità pratiche di compilazione della fattura sarà necessario attendere la pubblicazione delle nuove specifiche tecniche che dovranno essere aggiornate in virtù delle modifiche introdotte nel corso dei primi mesi dell’anno corrente.