L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla nota di variazione dell’imponibile e dell’imposta (art. 26, D.P.R. n. 633/1972) con Risposta n. 64 del 09/11/2018 .
In particolare l’Agenzia delle Entrate ha previsto che, per poter recuperare l’imposta versata all’erario, ma mai percepita dai propri clienti, è possibile emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972.
Tale procedura è ammissibile laddove il creditore abbia dato prova di aver esperito tutte le azioni volte al recupero del proprio credito senza trovare soddisfacimento.
Nel caso concreto emerge che l’istante ha diligentemente effettuato ripetuti tentativi di recupero del credito, sia a titolo personale, sia avvalendosi dell’autorità giudiziaria, tutti rimasti privi di riscontro, essendo il debitore risultato sempre irreper ibile. Si aggiunge, inoltre, l’impossibilità di sottoporre il debitore a procedura concorsuale per difetto dei requisiti dimensionali previsti in relazione alle soglie di fallibilità, nonché il riscontro negativo della stessa Guardia di finanza, interessata direttamente dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, che ha confermato l’inesistenza di beni mobili ed immobili aggredibili da una eventuale procedura esecutiva.