Studi medici convenzionati con il Ssn non soggetti ad IRAP: Cassazione

Con Sentenza 13 aprile 2016, n. 7291, le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno affermato che non sono soggetti ad IRAP gli studi medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.
In particolare, è stato precisato che lo svolgimento in forma associata dell’attività di medicina generale non è assoggettabile ad IRAP, in quanto non si configura autonoma organizzazione nemmeno in presenza di:
• uno studio attrezzato, in quanto quest’ultimo rappresenta il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale;

• spese per servizi di segreteria e prestazioni infermieristiche.