SUPERBONUS 110%. La mancata proroga per i condomini peserà su imprese e famiglie.

“Non è arrivata” la proroga del superbonus al 110% per i condomini.

Sono stati bocciati dalle Commissioni Ambiente e Industria del Senato tutti gli emendamenti relativi alla maxi detrazione all’interno del Decreto Asset (D.L. n. 104/2023) .

Ciò ha comportato il mancato rinvio al 2024 della scadenza del 31/12/2023 per i lavori condominiali in corso.

L’unica proroga riguarda le unifamiliari che al 30/09/2022 avevano già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30%.

Quali sono quindi le scadenze per i vari soggetti beneficiari?

Per i condomini

Per effetto della mancata proroga, per i condomini e le unifamiliari la possibilità di fruire della detrazione nella misura massima del 110% si chiuderà il 31/12/2023.

In particolare, per i condomini, il superbonus al 110% spetterà per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 se:

  • la CILAS è stata presentata entro il 25/11/2022 e l’assemblea che ha approvato l’esecuzione dei lavori è stata adottata tra il 19 ed il 24/09/2022;

oppure

  • la CILAS è stata presentata entro il 31/12/2022 e l’assemblea che ha approvato l’esecuzione dei lavori è stata adottata entro il 18/11/2022;

oppure

  • nell’ipotesi di intervento da eseguire tramite demolizione e ricostruzione degli edifici se, al 31/12/2022, risulta presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo.

ATTENZIONE:    La data della delibera assembleare deve essere certificata dall’amministratore o dal condomino che ha presieduto l’assemblea.

Per le persone fisiche proprietarie o comproprietarie, IACP, ONLUS, ASD e APS

Per le persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edifici composti da due a quattro unità immobiliari, e le Onlus, le Associazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale (fatta eccezione per le strutture socio-sanitarie e assistenziali) l’aliquota del 110% sarà riconosciuta sulle spese sostenute fino al 31/12/2023:

  • se la CILAS è stata presentata entro il 25/11/2022;

oppure

  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, se al 31/12/2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Inoltre, Superbonus 110%  si potrà continuare ad applicare sulle spese sostenute fino al 31/12/2025:

  • per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, purché oggetto degli interventi siano immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 o D/4 posseduti da tali soggetti in piena o nuda proprietà, oppure in usufrutto, oppure detenuti in comodato d’uso gratuito;
  • per gli interventi nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 01/04/2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Infine lo IACP e le cooperative a proprietà indivisa (comprese le persone fisiche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio) potranno fruire del Superbonus 110% per le spese sostenute fino al 31/12/2023 se alla data del 30 giugno 2023 avevano già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 60% dell’intervento complessivo.